IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di
solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito
di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la
cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione
salariale;
Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che
disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non
rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di
settore o un fondo di solidarieta' alternativo;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore,
rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343
del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra
Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,
con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, ai sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo
sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto
dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste
dalla normativa innanzi indicata;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle
attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' bilaterale
per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi
dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
dell'Inps.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al
medesimo fondo.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.