IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad  assicurare  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa in  materia  di  integrazione  salariale  una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause  previste  in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del
2015,  il  quale  prevede   che   le   organizzazioni   sindacali   e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale   stipulano   accordi   e   contratti   collettivi,   anche
intersettoriali,  aventi  a  oggetto  la  costituzione  di  fondi  di
solidarieta' bilaterali per i settori che non  rientrano  nell'ambito
di applicazione delle integrazioni salariali,  con  la  finalita'  di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per  la
cause  previste  dalle  disposizioni  in  materia   di   integrazione
salariale; 
  Visto l'art. 28  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  che
disciplina il fondo di solidarieta' residuale,  volto  ad  assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori  non
rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di
settore o un fondo di solidarieta' alternativo; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148  del  2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali  gia'  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data   di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del  relativo  settore,
rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  piu'
soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma  restando  la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; 
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del  2015  il  quale
stabilisce che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  fondo  di
solidarieta'  residuale  assume  la   denominazione   di   fondo   di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del  medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  94343
del  3  febbraio  2016  che  disciplina  il  fondo  di   integrazione
salariale; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in  data  3  ottobre  2017  tra
Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat  Cisl  e  Uiltucs,
con il  quale,  in  attuazione  delle  disposizioni  di  legge  sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle  attivita'  professionali,  ai  sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Considerata l'esigenza delle parti  sociali  espressa  nell'accordo
sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo  di  solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto
dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste
dalla normativa innanzi indicata; 
  Ritenuto, pertanto, di istituire il  Fondo  per  il  settore  delle
attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta'  bilaterale
per le attivita' professionali», d'ora in avanti  «Fondo»,  ai  sensi
dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
dell'Inps. 
  3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  4.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi  dell'art.  35,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente documento di Economia e finanza e  relativa  nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire  l'equilibrio  dei  saldi  di  bilancio  di  cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, i contributi gia' versati  o  dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano  acquisiti  al
medesimo fondo. 
  7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli oneri di amministrazione  del  Fondo  sono  determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita'  dell'Inps
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.