IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore o un fondo di solidarieta' alternativo; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle attivita' professionali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'Inps. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. 7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.