IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica  in
atto; 
  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  1°  marzo  2020,
recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del   decreto-legge   23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando misure non solo di contrasto alla diffusione  del  predetto
virus ma anche di contenimento degli effetti negativi  che  esso  sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i
beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  per  la  pubblica
amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, per le pari opportunita' e la  famiglia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  della  giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali  e  le
autonomie e per gli affari europei; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei
                      redditi precompilata 2020 
 
  1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2020». 
  2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16,
comma 4-bis, lettera b), quarto periodo,  del  decreto  del  Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo. 
  3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui  all'articolo  4,
commi  6-quater  e  6-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 
  4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 5 maggio. 
  5. Per l'anno 2020, la trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti  dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e   alle   spese
sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle  spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, con scadenza al  28  febbraio,  e'  effettuata
entro il termine del 31 marzo. 
  6. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  6-sexies,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  si
applicano a decorrere dal 2021.