IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in
atto;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020,
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto
virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, per la pubblica
amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, per le pari opportunita' e la famiglia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le
autonomie e per gli affari europei;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei
redditi precompilata 2020
1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2020».
2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16,
comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.
3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4,
commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e'
prorogato al 5 maggio.
5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese
sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata
entro il termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si
applicano a decorrere dal 2021.