IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220  relativo
alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali
e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la
salute pubblica, per la salute degli animali o per  la  salute  delle
piante; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/1323   della
Commissione, del 2 agosto 2019 relativo a talune  misure  eccezionali
di sostegno del mercato nel settore  delle  uova  e  del  pollame  in
Italia; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che fissa le disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al  coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari. 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  165,  del  27  maggio  1999  e
successive modificazioni, con il quale e' stata  istituita  l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Considerato che tra il 1° ottobre 2017 ed il  30  giugno  2018,  in
alcune regioni del nord Italia, sono stati riscontrati  e  notificati
alla Commissione europea quarantacinque focolai di influenza  aviaria
ad alta patogenicita' del sottotipo H5, a seguito dei quali  si  sono
rese necessarie misure sanitarie volte  a  contenere  il  diffondersi
dell'epidemia, in particolare attraverso  l'istituzione  di  zone  di
protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione; 
  Considerato che il 28 gennaio 2019 la Commissione  UE  ha  ricevuto
dalle autorita' italiane una richiesta formale di  partecipazione  al
finanziamento di talune  misure  eccezionali  di  sostegno  ai  sensi
dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013  per  i
focolai confermati tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018. Il 19
febbraio 2019, il 28 febbraio 2019, il 1° aprile 2019, il  30  maggio
2019 e il 12 giugno 2019  le  autorita'  italiane  hanno  chiarito  e
documentato la loro richiesta. 
  Considerato che l'art. 1 del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2019/1323 dispone il cofinanziamento al 50% tra  UE  e  Stato  membro
delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di  influenza
aviaria ad alta patogenicita' tra il 1° ottobre 2017 ed il 30  giugno
2018; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  2,  lettera  c)  del  predetto
regolamento, la erogazione degli aiuti ai beneficiari  deve  avvenire
entro il 30 settembre  2020  affinche'  non  si  applichi  l'art.  5,
paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; 
  Ritenuto di dover stabilire le procedure per la  corresponsione  ai
soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie,  cosi'  come
disposti dalla richiamata normativa comunitaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  2019/1323
della Commissione, del  2  agosto  2019,  le  misure  eccezionali  di
sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame  in  Italia,
individuate all'art. 2,  sono  applicabili  alle  seguenti  categorie
merceologiche: pollo, faraona, anatra,  gallina  ovaiola,  pollastra,
cappone, pulcino e tacchino ed alle uova, da consumo e da  cova,  del
genere Gallus.