IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019 relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018, in alcune regioni del nord Italia, sono stati riscontrati e notificati alla Commissione europea quarantacinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5, a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia, in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione; Considerato che il 28 gennaio 2019 la Commissione UE ha ricevuto dalle autorita' italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018. Il 19 febbraio 2019, il 28 febbraio 2019, il 1° aprile 2019, il 30 maggio 2019 e il 12 giugno 2019 le autorita' italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta. Considerato che l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del predetto regolamento, la erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2020 affinche' non si applichi l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, cosi' come disposti dalla richiamata normativa comunitaria; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, le misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia, individuate all'art. 2, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: pollo, faraona, anatra, gallina ovaiola, pollastra, cappone, pulcino e tacchino ed alle uova, da consumo e da cova, del genere Gallus.