La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge detta norme in  materia  di  disposizione  del
proprio corpo e  dei  tessuti  post  mortem  a  fini  di  studio,  di
formazione e di ricerca scientifica da parte di  soggetti  che  hanno
espresso in vita il loro  consenso  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 3. 
  2. L'utilizzo  del  corpo  umano  o  dei  tessuti  post  mortem  e'
informato ai  principi  di  solidarieta'  e  proporzionalita'  ed  e'
disciplinato secondo modalita' tali da  assicurare  il  rispetto  del
corpo umano. 
  3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e  di  ricerca
scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia  stata
accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi  decreti
attuativi. 
  4. Dopo il decesso e  la  dichiarazione  di  morte,  il  corpo  del
defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro  ore  prima
di essere destinato allo  studio,  alla  formazione  e  alla  ricerca
scientifica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  29  dicembre  1993,  n.  578  (Norme  per
          l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5.