Estratto determina n. 216/2020 del 21 febbraio 2020 
 
    Medicinale: TRIBOK (acidi omega-3 esteri etilici 90). 
    Titolare A.I.C.: So.Se.PHARM  S.r.l.  societa'  di  servizio  per
l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani n.  22  -
00071 Pomezia (Roma), Italia. 
    Confezione:  «1000  mg  capsula  molle»  20  capsule  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045645013 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsula molle. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: acidi omega-3 esteri etilici 90; 
      eccipienti: D,L α-tocoferolo, gelatina succinato, glicerolo. 
    Officine di produzione: 
      produttore del principio attivo: 
        K.D. Pharma Bexbach GmbH,  Am  Kraftwerk  6,  66450  Bexbach,
Germany; 
        K.D. PHARMA BEXBACH, Fabrikstrasse 51, Germany-66424 Homburg; 
      produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l., via
Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia. 
    Confezionamento  primario  e  secondario:   Doppel   Farmaceutici
S.r.l., via Martiri delle Foibe n.  1  -  29016  Cortemaggiore  (PC),
Italia. 
    Confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e
Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa  n.  7  -  26824  Cavenago
D'Adda (LO), Italia. 
    Controllo di qualita': Doppel Farmaceutici  S.r.l.,  via  Martiri
delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia. 
    Rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle
Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia. 
    Indicazioni  terapeutiche:  ipertrigliceridemia.  Riduzione   dei
livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete  ed  ad
altre  misure  non  farmacologiche  da   sole   si   sia   dimostrata
insufficiente  (il  trattamento  deve  essere  sempre  associato   ad
adeguato regime dietetico). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «1000 mg capsula molle» 20 capsule  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 045645013 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,42; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
      nota AIFA: 13. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  le
confezioni del medicinale «Tribok» (acidi omega-3 esteri etilici  90)
sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5  del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata  ai  farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita',  della  classe  di
cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe  «C
(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Tribok» (acidi omega-3 esteri etilici 90) e' la seguente: medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.