IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di  servizi  aerei  nella  Comunita'  ed  in  particolare
l'articolo 16 e l'articolo 17; 
  Visto l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna
al Ministro dei trasporti e della navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti) la competenza di imporre con  proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal regolamento (CE) n.1008/2008; 
  Visto l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296 (Legge  finanziaria  2007)  che  prevede  il  passaggio  delle
funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione autonoma
della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri
finanziari a carico della medesima regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  Serie  generale  n.  61  del  13  marzo  2013,   recante
l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto  2018,  n.  367,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019,
una nuova imposizione di  oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate  e  viceversa  e  la  cessazione  degli  effetti  del  decreto
ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla  stessa  data
di entrata in vigore della nuova imposizione; 
  Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 296 del 21  dicembre  2018,  che  differisce  al  17  aprile  2019
l'entrata in vigore degli oneri di  servizio  pubblico  previsti  dal
decreto ministeriale 8 agosto  2018,  n.  367,  nonche'  proroga  gli
effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n.  61  fino  alla
data di decorrenza del nuovo regime impositivo; 
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2019,  n.  140,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 94 del 20 aprile 2019, che modifica il regime impositivo di cui al
decreto ministeriale 8 agosto 2018 n.  367  e  al  connesso  allegato
tecnico con le relative appendici, limitandone gli effetti alle  sole
rotte  Olbia-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano  Linate   e
viceversa e prevede la prosecuzione, oltre  la  data  del  17  aprile
2019, degli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n.  61
per i servizi aerei di linea sulle  rotte  Alghero-Roma  Fiumicino  e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa; 
  Accertata da parte della Regione  Sardegna  l'indisponibilita'  dei
vettori Air Italy S.p.a. e Alitalia SAI S.p.a. ad operare,  oltre  il
16 aprile 2020, il servizio onerato senza corrispettivo finanziario e
senza usufruire di diritti esclusivi sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, in  ordine  alle  quali
avevano presentato accettazione, a far data dal 17 aprile 2019 e  per
un periodo di dodici mesi; 
  Vista la nota prot. n. 442 del 21 febbraio 2020, con  la  quale  la
Regione  Sardegna  ha  comunicato  l'anzidetta  indisponibilita'  dei
vettori Air Italy S.p.a. e Alitalia SAI S.p.a.; la  necessita',  come
richiesto dalla Commissione europea, di  elaborare  quale  condizione
pregiudiziale alla definizione e attuazione  del  nuovo  progetto  di
OSP, di un preventivo studio di  mercato,  da  parte  di  un  advisor
indipendente, per determinare le reali  esigenze  che  non  sarebbero
soddisfatte dal libero mercato; la richiesta di abrogare  il  decreto
ministeriale 8 agosto 2018, n. 367 e successive modifiche, prevedendo
altresi',  la  reviviscenza  espressa  del  decreto  ministeriale  21
febbraio 2013, n. 61. 
  Considerata l'esigenza di definire la nuova  procedura  impositiva,
ai fini dell'entrata vigore, entro il 31 dicembre 2020, di  un  nuovo
regime di OSP sui collegamenti Alghero-Roma  Fiumicino  e  viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; 
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare,  senza  soluzione   di
continuita', servizi onerati che garantiscano voli di linea adeguati,
regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero,  Cagliari  ed
Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate  secondo  uno
stesso regime impositivo; 
  Considerata la posizione espressa dalla  Commissione  europea,  con
nota prot. n. 2494348 del 1° aprile 2019, sul  regime  impositivo  di
cui al decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, in ordine al quale
non ha formulato obiezioni esclusivamente sui servizi onerati  per  i
quali era stata presentata accettazione  da  parte  del  vettore  Air
Italy e, in seguito, anche da parte del vettore Alitalia SAI  S.p.a.,
invitando  le  Autorita'  italiane  al  ritiro  dei  bandi  di   gara
relativamente agli altri collegamenti aerei  onerati  da  e  per  gli
scali di Cagliari e Alghero con gli scali di Roma Fiumicino e  Milano
Linate; 
  Individuato nel regime onerato di cui al  decreto  ministeriale  21
febbraio 2013, n. 61 la disciplina piu' adeguata per assicurare senza
interruzione, nella fase di transizione al nuovo  regime  impositivo,
il servizio pubblico onerato sui  collegamenti  da/per  i  tre  scali
sardi; 
  Considerata la necessita' di far rivivere gli effetti  del  decreto
ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 anche per  i  servizi  aerei  di
linea sulle rotte  Olbia-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate e viceversa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 17 aprile 2020 cessano gli effetti  dei  decreti
ministeriali 8 agosto 2018, n. 367 e 11 aprile 2019, n. 140.