IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giudiziaria e dell'attivita' connessa;
Considerata la finalita' di assicurare, mediante le predette misure
urgenti, per quanto possibile, continuita' ed efficienza del servizio
giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge
Art. 1
Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei
procedimenti civili, penali, tributari e militari
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2,
lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo
2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al
comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine di detto periodo.
3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4
e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.