IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria e dell'attivita' connessa; 
  Considerata la finalita' di assicurare, mediante le predette misure
urgenti, per quanto possibile, continuita' ed efficienza del servizio
giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                      il seguente decreto-legge 
 
                               Art. 1 
 
Differimento urgente delle udienze  e  sospensione  dei  termini  nei
          procedimenti civili, penali, tributari e militari 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente  decreto  e  sino  al  22  marzo  2020  le  udienze  dei
procedimenti  civili  e  penali  pendenti  presso  tutti  gli  uffici
giudiziari, con  le  eccezioni  indicate  all'articolo  2,  comma  2,
lettera g), sono rinviate d'ufficio a data  successiva  al  22  marzo
2020. 
  2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi  i  termini
per il compimento di qualsiasi  atto  dei  procedimenti  indicati  al
comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine di detto periodo. 
  3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a  norma  del
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  4
e  5.  Resta  ferma  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si
applicano  altresi'  ai  procedimenti   relativi   alle   commissioni
tributarie e alla magistratura militare.