IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema
                              camerale 
 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno  2019  «Regolamento  concernente  l'organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Considerato che dagli  accertamenti  effettuati  le  novantaquattro
societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del
decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e,
pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice civile  il  quale  impone  lo
scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita
il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; 
  Considerato che  per  tutte  le  cooperative  inserite  nell'elenco
allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema
Sister che ha fornito  esito  negativo  in  merito  all'esistenza  di
valori catastali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
novantaquattro societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Lazio,
Veneto, Puglia, Toscana e  Sardegna  riportate  nell'allegato  elenco
parte integrante del decreto;