IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n.  1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della
produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci
anni il periodo  di  validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei
registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di  rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,  che
prevede la cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la
validita'  dell'iscrizione  medesima  sia  giunta  a  scadenza  e  la
possibilita'   di   stabilire   un   periodo   transitorio   per   la
certificazione, il controllo e la commercializzazione delle  relative
sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo  anno
successivo alla scadenza dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/1973; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2019, n. 25, concernente il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,   inerente
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15  novembre  2019,
con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto,  dirigente  di
prima  fascia,  l'incarico  di  direttore  generale  della  Direzione
generale dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti  previsti  dall'art.  17,  decimo  comma,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973; 
  Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del  presente
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  al  registro  nazionale  secondo  quanto   stabilito
dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 1065/1973, e  che  le  varieta'  stesse  non  rivestono
particolare interesse in ordine generale; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  decimo  comma,  del  regolamento  di
esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di  varieta'
di specie ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai  predetti
registri con i decreti ministeriali riportati, e' rinnovata  fino  al
31 dicembre 2028. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico