IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale del 19 marzo 2019  della  Direzione
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto dell'11 febbraio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)  n.  47  del  26
febbraio 2016 con  il  quale  il  laboratorio  Chemicalab  del  dott.
Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, via G. Fuca' n.  152,  e'
stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel  settore
oleicolo; 
  Vista la domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione  presentata  dal
laboratorio sopra indicato in data 2 gennaio 2020  e  successivamente
perfezionata in data 3 febbraio 2020; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15  gennaio  2020
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  laboratorio  Chemicalab  del  dott.  Domenico  Giovini  S.r.l.,
ubicato in Modena, via G. Fuca' n. 152, e'  autorizzato  al  rilascio
dei certificati di analisi nel settore  oleicolo  limitatamente  alle
prove elencate in allegato al presente decreto.