Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e
2)), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata
da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione ((del funzionamento)) dei servizi educativi
dell'infanzia((, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione e degli istituti)) di formazione superiore, compresa
quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del ((codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di
cui al)) decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno
fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli
esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
all'adozione di particolari misure di cautela individuate
dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del
trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario,
marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di
trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche
deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'
domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune ((o dell'area)) indicata, salvo specifiche deroghe, anche
in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento
del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22/01/2004, n. 42 recante "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137."Pubblicato nella Gazz. Uff. 24
febbraio 2004, n. 45, S.O.
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 23/05/2011, n. 79 recante «Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio», pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O. :
«Art. 41 (Diritto di recesso prima dell'inizio del
pacchetto). - 1. Il viaggiatore puo' recedere dal contratto
di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio
del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle
spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui
ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore
che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere
spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in
base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di
costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di
recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale
sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore puo' recedere dal contratto di
pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
e' tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto e'
inferiore al minimo previsto dal contratto e
l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in
ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei
giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di
quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non e' in grado di eseguire il
contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio
del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi
prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a
quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici
giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari se successiva, senza penali e
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo
caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di
recesso.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
12/06/1990, n. 146 recante «Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge», pubblicata nella Gazz. Uff.
14 giugno 1990, n. 137:
«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono
considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della
salute, della liberta' e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la
sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici,
risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta'
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e
altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo
101, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di
circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza
sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque
quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle
necessita' della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione
pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido,
delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo
svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione:
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione
radiotelevisiva pubblica.
Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero
e' esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma
5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalita' di
attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8,
che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle
finalita' indicate dal comma 2 e dell'articolo 1, ed in
relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della
sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli
impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli
accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito
dei servizi di cui all'articolo 1, le modalita' e le
procedure di erogazione e le altre misure dirette a
consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente
articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo
sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori
tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le
modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati,
ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e
devono altresi' indicare intervalli minimi da osservare tra
l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, quando cio' sia necessario ad evitare che, per
effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi
devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per
entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione
dello sciopero ai sensi del comma 1 . Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti
collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo
preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha
rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune
nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza
dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Qualora le prestazioni
indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se
previste non siano valutate idonee, la Commissione di
garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile
con le finalita' del comma 3. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a
comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al
presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con
riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui
all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi sono tenute
all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonche'
al rispetto delle modalita' e delle procedure di erogazione
e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta
l'idoneita' delle prestazioni individuali ai sensi del
comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i
regolamenti di servizio nonche' i codici di
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono
comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle
parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o
all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresi', di
favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al
comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei
contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della
presente legge possono essere determinati termini
superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare
comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno
cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e
dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta
riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro
sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le
parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della
Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad
emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca
spontanea dello sciopero proclamato, dopo che e' stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma,
costituisce forma sleale di azione sindacale e viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti
dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico
radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a
tali comunicazioni, fornendo informazioni complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e le
modalita' dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali
e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime
informazioni i giornali quotidiani e le emittenti
radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti
o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o
fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e
le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di
fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne
faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi
proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i
rinvii degli scioperi proclamati, e le relative
motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di tali obblighi viene valutata dalla
Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4,
comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si
applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa
dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi
lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.».