La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e finalita'
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della
Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo
sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione
del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la
formazione e il benessere dei cittadini.
2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a
incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la
fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai
contenuti e per la loro diffusione, nonche' per il miglioramento
degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle
rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei
principi della presente legge.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- I testi degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione
della Repubblica italiana pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, sono i seguenti:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.».