IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai  sensi
dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie  agrarie,
le cui denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono  indicate  nel
dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio del 2019, n. 25, recante il  Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio di  questo  Ministero,  con  la
quale  e'  stata  data  attuazione  agli  obiettivi  definiti   dalla
direttiva  del  Capo   Dipartimento   delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo  2019,
n. 107, per l'attivita' amministrativa e per la gestione 2019; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  convertito  con
modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale  e'
stato conferito al dott. Emilio Gatto,  dirigente  di  prima  fascia,
l'incarico di  direttore  generale  della  Direzione  generale  dello
sviluppo  rurale  del  Dipartimento   delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/73 che  stabilisce  in  dieci
anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1065/73,  che
prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varieta'  la  cui
validita' sia giunta a scadenza e la  possibilita'  di  stabilire  un
periodo  transitorio  per  la  certificazione,  il  controllo  e   la
commercializzazione delle relative sementi o tuberi  seme  di  patate
che si protragga  al  massimo  fino  al  30  giugno  del  terzo  anno
successivo alla scadenza dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/73; 
  Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e  3  del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito dall'art. 17, undicesimo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse  non
rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato  che  per  le  varieta'  indicate   nell'art.   3   del
dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del
periodo transitorio di commercializzazione previsto dal  citato  art.
17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
1065/73; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo  comma,
del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1065/73,  e,
inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla  cancellazione
delle varieta' indicate negli  articoli  2  e  3  del  dispositivo  e
previsto,  per  le  varieta'  indicate  nell'art.   3,   un   periodo
transitorio   per   la   certificazione,   il    controllo    e    la
commercializzazione delle relative sementi; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  decimo  comma  del  regolamento   di
esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre  1973,  n.  1065,
l'iscrizione ai registri nazionali di  varieta'  di  specie  agrarie,
delle sotto elencate varieta' iscritte ai  predetti  registri  con  i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2029: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico