IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, ai commi da
12 a 15, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori
in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti
di qualita', ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico
conceda un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero
di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi
degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n.
30, da parte di associazioni rappresentative di categoria e che
destina a tale misura agevolativa un milione di euro per anno a
decorrere dal 2019;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice
della proprieta' industriale, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 11 e 11-bis del predetto decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che disciplinano,
rispettivamente, il marchio collettivo ed il marchio di
certificazione;
Visto l'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15,
che detta una disposizione transitoria in materia di conversione del
segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, come
modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che
definisce i compiti dell'Unione italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere;
Visto l'art. 223 del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, in base al quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi «puo'
stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo
svolgimento dei propri compiti»;
Considerato che l'Unione italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE - esercita le
funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative gia' operanti
denominate Marchi +, finalizzate alla registrazione di marchi
dell'Unione europea e marchi internazionali;
Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 19137 del 4 settembre
2019, con la quale sono stati chiesti alle associazioni
rappresentative delle categorie produttive elementi informativi sui
requisiti minimi dei disciplinari d'uso, ai sensi del predetto art.
32, comma 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con
modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58;
Considerato che, all'esito della predetta consultazione, non sono
pervenuti contributi;
Ritenuto necessario dare attuazione al comma 13 del predetto art.
32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adottando il
presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 32, commi
da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.