IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019,
«Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2020»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30
dicembre 2018, n. 145, che ha previsto che «Per la messa in sicurezza
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle
risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province
territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla
rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un
piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di
priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico
interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei
fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 215, comma 3, in materia di parere obbligatorio sui progetti
definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' di vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo
di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG»,
nonche' l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229
del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di
detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere
pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Viste le note dell'Unione delle Province d'Italia, Citta'
metropolitana di Torino, Bologna, Genova, Milano ed Anas SpA con le
quali sono stati trasmessi gli elenchi degli interventi con la stima
dei costi da finanziare con le risorse di cui alla citata legge n.
145 del 2018 e sono stati, altresi', indicati i dati tecnici relativi
al degrado sia di natura strutturale che non strutturale, al traffico
interessato e alla popolazione servita;
Ritenuto di valutare, ai fini della predisposizione del piano di
cui all'art. 1, comma 891, della citata legge n. 145 del 2018, i
progetti presentati, classificati secondo criteri di priorita' legati
al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla
popolazione servita, tra quelle contrassegnate da priorita' «alta»
dal soggetto gestore;
Considerato che, al fine di predisporre il predetto piano, occorre
redigere una graduatoria di priorita' degli interventi, in coerenza
con i criteri sopra citati;
Ritenuto, pertanto, di individuare, per ciascuno dei criteri
indicati dalla citata normativa, specifici sub-criteri attribuendo a
ciascuno i relativi pesi ai fini della loro valorizzazione e, in caso
di ponti ricadenti fra due province, di stabilire l'applicazione di
un coefficiente riduttivo per la stima della «popolazione servita»,
come di seguito riportato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 891 della citata
legge n. 145 del 2018, ai fini della ripartizione delle risorse, un
indicatore sintetico che tiene conto dei criteri ivi indicati -
miglioramento della sicurezza, traffico interessato e popolazione
servita - quale combinazione lineare dei pesi relativi ai criteri e
sub criteri sopra citati;
Ritenuto, a parita' di punteggio, di dover attribuire priorita'
agli interventi che hanno un punteggio parziale relativo ai singoli
sub criteri della «sicurezza» maggiore secondo l'ordine riportato
nella tabella di cui sopra;
Considerato che la corretta distribuzione dei pesi, attribuiti ai
singoli criteri di priorita' per la selezione degli interventi, e'
stata concordata con le competenti province, citta' metropolitane,
ANAS SpA, regioni, UPI ed ANCI;
Considerato che, alla luce dell'applicazione dei criteri e dei
parametri di ripartizione delle risorse, il «Piano di classificazione
dei progetti» presentati secondo priorita' e' allegato al presente
decreto (allegato 1);
Considerato che nell'ambito del finanziamento assentito e' disposta
l'assegnazione della quota di finanziamento a favore dei soggetti
beneficiari di cui al «Piano delle assegnazioni» (allegato 2) per la
realizzazione degli interventi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' in itinere la
riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale per le
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte, per
cui e' opportuno prevedere nel presente decreto la disciplina in caso
di riclassificazione;
Visto l'esito della seduta del 24 luglio 2019 del CIPE in cui e'
stato approvato l'aggiornamento del Contratto di programma di ANAS
2016-2020, che include la sezione A.1.1 «Elenco degli interventi per
i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad
attivita' di progettazione per investimenti da inserire nei
successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contratto
di programma»;
Considerato che in tale sezione A.1.1 e' riportato l'elenco degli
interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le
risorse destinate ad attivita' di progettazione, tra cui, al p.to 2
«Realizzazione di nuovi ponti sul Po in corrispondenza degli
itinerari stradali» ricadenti nella regione Lombardia, i nuovi ponti
presso Casalmaggiore e della Becca;
Considerato che detti nuovi ponti, facenti parte della rete
stradale in via di riclassificazione e contenuti peraltro nell'elenco
di cui all'allegato 1 al presente decreto, risultano compresi in
altri programmi di finanziamento, in particolare «aggiornamento CdP
di ANAS 2016-2020»;
Considerato che nelle more del perfezionamento dell'iter
amministrativo della riclassificazione, valutata l'urgenza, si
ritiene necessario finanziare il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica degli interventi di nuova costruzione dei sopra citati
ponti;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18
dicembre 2019;
Decreta:
Art. 1
Piano di classificazione dei progetti ed enti beneficiari
1. In applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 891
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - miglioramento
della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita -
cosi' come declinati dai rispettivi sub-criteri a cui sono stati
attribuiti specifici pesi, come specificato nelle premesse, e'
approvato il Piano di classificazione dei progetti, di cui
all'allegato 1 del presente decreto.
2. Le risorse autorizzate dall'art. 1, comma 891 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per le finalita' ivi previste, pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sono
assegnate agli enti gestori delle infrastrutture, quali soggetti
attuatori degli interventi, negli importi annui indicati nel Piano
delle assegnazioni (allegato 2), che costituisce parte integrante del
presente decreto. La graduatoria di cui all'allegato 1 sara'
utilizzata per l'assegnazione delle eventuali disponibilita'
derivanti dalle revoche disposte ai sensi dell'art. 5 o di economie
accertate degli interventi finanziati, secondo la modalita' definita
all'art. 6.
3. Qualora l'infrastruttura appartenga a piu' province/citta'
metropolitane, le stesse sottoscrivono, entro venti giorni dalla
registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto, un
protocollo d'intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il
quale viene confermato un solo ente quale soggetto attuatore,
beneficiario del finanziamento concesso.
4. Ad avvenuta riclassificazione delle strade su cui insistono le
opere d'arte di cui all'allegato 1, l'ente gestore e' tenuto a
comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e
la sicurezza nelle infrastrutture stradali la formalizzazione del
trasferimento ad Anas SpA, che subentra nella realizzazione
dell'intervento in qualita' di soggetto attuatore; resta di
competenza e a carico dell'ente gestore l'ultimazione dei lavori per
i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di
gara per l'esecuzione dell'opera.