IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16
novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di
classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e
dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione
degli studi di settore per le imprese multiattivita';
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 27 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita';
Visti i commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime
forfetario agevolato;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni;
Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro il 31
dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati;
Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le
fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai
fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale;
Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli
indici per determinate tipologie di contribuenti;
Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede
l'istituzione di una Commissione di esperti che e' sentita nella fase
di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce, nonche' sulle attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;
Visto l'art. 80 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117,
come modificato dall'art. 24 del decreto legislativo del 3 agosto
2018, n. 105, che ha disposto che gli Enti del Terzo settore non
commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito
di impresa, ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto l'art. 86 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117,
come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo del 3 agosto
2018, n. 105, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario ai sensi del medesimo art. 86 sono escluse
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112,
come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo del 20 luglio
2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica
la disciplina prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2018 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale per il periodo di imposta 2018;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30
gennaio 2019, concernente l'approvazione del programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilita' fiscale
applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30
gennaio 2019, concernente l'individuazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per
i periodi di imposta 2018 e 2019;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 27
febbraio e 9 agosto 2019 di approvazione di modifiche agli indici
sintetici di affidabilita' fiscale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista
dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale per il periodo di imposta 2019;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
18 febbraio 2020;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita'
fiscale
1. Sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale approvati con i decreti ministeriali 28
dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, indicate nei successivi articoli.
2. Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche approvate con il
presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di
ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di
affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di
cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di
cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.