IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi
paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario
rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico
Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati
Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di
atleti, tecnici, spettatori e turisti;
Considerato che nel corso del 2019 sono stati assunti impegni con
il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturisce una serie
articolata di attivita' complesse, da realizzare necessariamente in
un ambito temporale predefinito e con termini prefissati;
Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti,
tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del
Comitato Internazionale Paralimpico e di entita' loro collegate,
nonche' di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede l'avvio
straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali
e connessi, relativi anche alla mobilita', all'accessibilita' e alla
sostenibilita' ambientale, finanziaria e sociale;
Considerato che analoghe esigenze straordinarie e urgenti si
pongono anche per la citta' di Torino e la Regione Piemonte ai fini
dell'organizzazione e dello svolgimento delle «Finali ATP Torino
2021-2025», da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello
internazionale nei confronti di ATP Tour, Inc.;
Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessita' di
svolgere le attivita' tese al puntuale rispetto degli impegni assunti
e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi,
delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori
interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati;
Considerata la rilevanza del potenziale impatto degli eventi
sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di
miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma
anche in campo sociale e culturale;
Considerato che le misure contemplate dal presente decreto in
relazione ad entrambi gli eventi sportivi rispondono al comune
obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita
economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione
infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale,
rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario
e organico;
Considerato che le ripercussioni occupazionali ed economiche
correlate all'organizzazione e allo svolgimento dei citati eventi
sportivi sono potenzialmente idonee a generare importanti ricadute,
durature nel tempo;
Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare che
la peculiare complessita' organizzativa dei citati eventi sportivi
non precluda la possibilita' di garantire la sicurezza, l'ordine
pubblico, la mobilita' sul territorio, la ricettivita' alberghiera,
l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;
Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare,
anche in relazione ad altri eventi sportivi nazionali e
internazionali che avranno luogo in Italia gia' dall'anno 2020, il
quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di
tutela dei segni notori in campo sportivo;
Considerato che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio e'
coerente con la vigente disciplina europea, cui la legislazione
nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di prevenire
l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti
dell'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Consiglio Olimpico Congiunto
1. E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026»
composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato
Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico
Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del
Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui
all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3, due della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della
Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di
Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina
d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due
Vicepresidenti.
2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo
generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di
realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni
coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il
Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione
sulle attivita' svolte, che e' trasmessa al Parlamento per il tramite
dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, le regole di
funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico
Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano
compensi, ne' gettoni comunque denominati.