IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»,  il  quale
demanda ad uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  giustizia  la
fissazione della data a decorrere  dalla  quale  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura  penale,  nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti  di  appello,  debbano
avvenire esclusivamente per via  telematica  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata risultante da  pubblici  elenchi  o  comunque
accessibili alle pubbliche  amministrazioni,  secondo  la  normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  18  aprile
2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche   per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010 n. 24.»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici nell'Ufficio del giudice di  pace  di  Isili  e
nell'Ufficio del giudice di pace di Sanluri,  come  da  comunicazione
della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per l'Ufficio del giudice  di
pace di Isili e  per  l'Ufficio  del  giudice  di  pace  di  Sanluri,
limitatamente al settore civile; 
  Sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il  Consiglio  Nazionale
Forense e il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Cagliari; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, recante «Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»   presso
l'Ufficio del giudice di pace di Isili e presso l'Ufficio del giudice
di pace di Sanluri; 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  comunicazioni  e
notificazioni di  cancelleria  nel  settore  civile  sono  effettuate
esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni  dei  commi
da 4 a 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228.