IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista le legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,  che  reca
«Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento  AIFA,  a  norma
dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269  del  2003,  citato,
come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto legge 23  febbraio  2020  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Vista  la  dichiarazione  dello  stato   di   pandemia   dichiarato
dall'Organizzazione mondiale della sanita' in data 11 marzo 2020; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  256  dell'11  marzo  2020  di
costituzione dell'Unita' di crisi per il contrasto e il  contenimento
della diffusione del virus da Covid-19 presso questa Agenzia, al fine
di  adottare  le  misure  di  gestione  della   predetta   emergenza,
coerentemente con i compiti e le funzioni  istituzionali  di  cui  al
citato art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerata la mancanza di farmaci autorizzati per  il  trattamento
dell'infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) sia in Italia  sia  nel  resto
del mondo nonche' la non applicabilita' della legge 23 dicembre 1996,
n. 648 di conversione del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
recante misure per il contenimento  della  spesa  farmaceutica  e  la
ridetermina del tetto di spesa per  l'anno  1996,  per  mancanza  dei
requisiti dalla stessa richiesta; 
  Tenuto   conto   della   decisione   assunta   dalla    Commissione
tecnico-scientifica dell'AIFA (CTS) nelle riunioni  dell'11,  12,  13
marzo  2020  -  stralcio  verbale  n.  20:  «La  CTS  esprime  parere
favorevole   alla    concessione    dei    farmaci    Clorochina    e
idrossiclorochina - Lopinavir/ritonavi, da  soli  o  in  combinazione
(nei  due   casi   si   dovranno   prevedere   dosaggi   diversi   di
idrossiclorochina) a carico del  SSN  per  il  trattamento  anche  in
regime    domiciliare.     In     subordine     alla     combinazione
Lopinavir/ritonavir potra'  essere  concessa  anche  la  combinazione
darunavir/cobicistat o darunavir/ritonavir»; 
  Ritenuto   necessario   e   urgente,   pertanto,   consentire    la
prescrizione, anche in regime domiciliare, dei medicinali clorochina,
idrossiclorochina,     lopinavir/ritonavir,     darunavir/cobicistat,
darunavir/ritonavir,  a  totale   carico   del   Servizio   sanitario
nazionale,  per  i  soggetti  affetti  da  infezione   da   SARS-CoV2
(COVID-19) unicamente in considerazione dell'emergenza sanitaria  sul
territorio italiano legata alla pandemia COVID-19, per tre mesi; 
  Ritenuto, inoltre, necessario  disporre  tempestivamente  dei  dati
relativi alla somministrazione dei medicinali in  oggetto,  affinche'
sia garantita la pronta valutazione delle iniziative piu' opportune a
fronteggiare lo stato di pandemia; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  I   medicinali   a   base   di    clorochina,    idrossiclorochina,
lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir  sono
a totale carico del Servizio sanitario nazionale per  il  trattamento
dei pazienti  affetti  da  infezione  da  SARS-CoV2  (COVID-19),  nel
rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato  1  che  fa
parte integrante della presente determina.