IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 455/2010  del  18  ottobre  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  256  del  2
novembre 2010, relativa alla classificazione del medicinale  «Vidaza»
(azacitidina) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la  societa'  Celgene  europe  BV  ha
chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 4-6 febbraio 2019 e dell'8-10 maggio 2019; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta  del
17-19 dicembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2020  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale VIDAZA (azacitidina) e' rinegoziato  alle  condizioni
di seguito indicate: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Vidaza e' indicato per il trattamento di pazienti  adulti  non
eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con: 
        sindromi mielodisplastiche (SMD) a  rischio  intermedio  2  e
alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS), 
        leucemia mielomonocitica cronica  (LMMC)  con  il  10-29%  di
blasti midollari senza disordine mieloproliferativo, 
        leucemia  mieloide  acuta  (LMA)  con  20-30%  di  blasti   e
displasia     multilineare,      secondo      la      classificazione
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), 
        LMA con blasti midollari >  30%  secondo  la  classificazione
dell'OMS.» 
    confezione: 
      «25  mg/ml  -  polvere  per  sospensione  iniettabile   -   uso
sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 mg» un flaconcino -  A.I.C.  n.
038996017/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': «H» - prezzo ex
factory  (IVA  esclusa):  euro  354,00  -  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 584,24. 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Chiusura del registro di monitoraggio e di tutti gli  accordi  di
condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti. La gestione  dei
pazienti gia' in trattamento con il medicinale sottoposto a  registro
di monitoraggio garantisce  la  prosecuzione  del  trattamento  nelle
modalita' definite nella scheda del registro, fino alla chiusura  del
trattamento.   Pertanto,   laddove   erano   previsti   accordi    di
rimborsabilita' condizionata l'accordo  negoziale  originario  dovra'
essere  applicato  fino  all'esaurimento  dei   trattamenti   avviati
precedentemente  alla  chiusura  del  MEA  e/o  registro.  A   questo
riguardo, il prezzo di rimborso (comunque editabile  in  piattaforma)
sara' aggiornato alle  condizioni  stabilite  dal  nuovo  accordo,  a
partire dalla data di efficacia del  provvedimento  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale ai pazienti gia' in trattamento si  continuano  ad
applicare  gli  accordi  di  condivisione  del  rischio   (MEA)   con
adeguamento del prezzo. 
    Le presenti condizioni negoziali devono intendersi novative delle
condizioni recepite con determina AIFA n. 455 del  18  ottobre  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010 e  con
determina AIFA n. 195 del 7 febbraio 2018, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 e, che, pertanto, si estinguono. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi.