Estratto determina AAM/AIC n. 37/2020 del 25 febbraio 2020 
 
    Procedura europea: AT/H/0814/001/DC 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MENDALUR
nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: INCA-Pharm S.r.l. con sede legale e  domicilio
fiscale in Via  Marittima,  38  -  03100  Frosinone,  codice  fiscale
02452050608. 
    Confezione: 
      «12,5 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1
flaconcino in vetro 
      A.I.C. n. 046464018 (in base 10) 1D9Z0L (in base 32); 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi; 
    Precauzioni  particolari  per  la  conservazione:  conservare  in
frigorifero (2°C - 8°C); 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Composizione: 
      un flaconcino contiene: 
        principio   attivo:   12,5   mg   di    levosimendan.    Dopo
ricostituzione con 5 ml di acqua per preparazioni  iniettabili,  ogni
ml contiene 2,5 mg di levosimendan. 
        eccipienti: solfobutiletere ß-ciclodestrina, sodio idrossido. 
    Responsabile del rilascio lotti: CBA Chemische  Produkte-Beratung
und -Analyse GmbH - Konrad-Zuse-Str. 10, 66459 Kirkel Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: Mendalur e' indicato nel trattamento  a
breve termine dello scompenso cardiaco  cronico  grave,  in  fase  di
instabilita' acuta (ADHF) laddove la terapia  convenzionale  non  sia
sufficiente e in casi dove il supporto di  un  farmaco  inotropo  sia
considerato appropriato (vedere paragrafo  5.1  del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto - RCP). 
    Mendalur e' indicato negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OSP:  medicinale  utilizzabile   esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.