Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto, altresi', l'art. 5 del medesimo decreto, che istituisce una
specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di
dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale,
operante secondo modalita' compatibili con la normativa europea,
autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50 milioni di euro
per l'anno 2020, stabilendo tra l'altro che:
a) per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi
medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato
correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il
Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e' autorizzato a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati;
b) il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -
Invitalia, in qualita' di soggetto gestore della misura;
c) entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge,
il Commissario straordinario definisce e avvia la misura e fornisce
specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa;
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ai sensi del quale possono
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato
membro;
Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione
della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le
sue politiche ed attivita' e che prevede che l'azione dell'Unione si
indirizza al miglioramento della sanita' pubblica, alla prevenzione
delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo
per la salute fisica e mentale;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020-
COM (2020) 112 final - «Risposta economica coordinata all'emergenza
COVID-19»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-
COM (2020) 1863 final - «Temporary Framework for State aid measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 53 del 2 marzo 2020 e, in particolare,
l'art. 34, che detta disposizioni in materia di dispositivi di
protezione individuale;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020, con la quale sono fornite indicazioni in ordine ai
dispositivi di protezione individuali;
Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo
2020-C(2020) 1887 con la quale l'aiuto di Stato SA 56785 «product
...» viene considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, punto 3, lettera b) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato
Commissario straordinario ai sensi dell'art. 122 del piu' volte
citato decreto-legge n. 18/2020;
Dispone:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70
del 17 marzo 2020;
b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia;
c) «dispositivi medici»: strumenti, apparecchi e impianti
utilizzati per finalita' diagnostiche o terapeutiche nella cura del
virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, respiratori e attrezzature connesse;
d) «dispositivi di protezione individuale»: dispositivi di
protezione individuali (DPI) quali occhiali protettivi o visiere,
mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e
altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9;
e) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato.