IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla
diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu'
misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati,
ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  epidemiologico
del predetto virus. 
  2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere
adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al
rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio
nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti
misure: 
    a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria
residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative,
da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni; 
    b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 
    c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al
territorio nazionale; 
    d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai
soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di
fuori del territorio italiano; 
    e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche'
risultate positive al virus; 
    f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti  in
luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
    g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in
luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo, ricreativo e religioso; 
    h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
    i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto  sale  da  ballo,
discoteche,  sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,   centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione; 
    l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione  o  evento
sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva
la possibilita' di svolgimento a distanza; 
    m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa
la possibilita' di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre,
centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e   impianti
sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi
luoghi; 
    n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; 
    o)  possibilita'  di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti
autorita' statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo,  nelle  acque
interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; 
    p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di
corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e
universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative
o prove di esame, ferma  la  possibilita'  del  loro  svolgimento  di
attivita' in modalita' a distanza; 
    q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 
    r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi; 
    s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita'
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente
mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; 
    t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e
selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di
lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte  salve  l'adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla
legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita'   di
svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici
incarichi; 
    u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti
di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le
condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; 
    v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 
    z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione
individuale; 
    aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione
di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi
agricoli, alimentari e di prima necessita'; 
    bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei
pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei   dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); 
    cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a  strutture
di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA),
hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per
anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed
istituti penitenziari per minorenni; 
    dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute; 
    ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto
al rischio epidemiologico; 
    ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente; 
    gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa
assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a
evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le
condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti
di protezione individuale; 
    hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. 
  3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,  puo'  essere
imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in
conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo,
ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'
e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto  assunto  dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.