IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto l'art. 1, comma 111 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160
(legge di Bilancio 2020) che autorizza la spesa di 14 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 25 milioni  di  euro  per  l'anno  2021  per  le
finalita' di cui all'art. 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita'  2016)
e, in particolare l'art. 1, comma  648  che  autorizza  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  a  concedere  contributi  per
servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d.  «Ferrobonus»)  in
arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia; 
  Visto l'art. 1, comma 649 della  predetta  legge  n.  208/2015  che
prevede che il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell' economia e delle  finanze,  adotti  un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400 per l'individuazione dei beneficiari, la  commisurazione
degli aiuti, le modalita'  e  le  procedure  per  l'attuazione  degli
interventi di cui ai commi 647 e 648,  regolamento  da  sottoporre  a
notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art.  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 7676 final del
24 novembre 2016 con la quale e' stato autorizzato l'aiuto  di  stato
SA.44627 -  Italia  -  «Ferrobonus»  -  Incentivi  per  il  trasporto
ferroviario; 
  Visto il regolamento «Ferrobonus» emanato in  attuazione  dell'art.
1, comma 648 della legge n. 208/2015  con  decreto  interministeriale
(MIT- MEF) 14 luglio 2017, n. 125 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana Serie generale n. 190 del 16 agosto 2017; 
  Visto  in  particolare  l'art.  9  comma  2  del   citato   decreto
interministeriale n.  125/2017  a  norma  del  quale  l'apertura  dei
termini per la presentazione delle domande di accesso ai  contributi,
unitamente al modello  per  la  presentazione  delle  domande,  viene
disposta dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e  per
l'intermodalita'; 
  Visto il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' n. 89 del 17 agosto 2017 pubblicato nel sito web
dell'Amministrazione e del soggetto gestore in data  17  agosto  2017
recante «modalita'  operative  per  l'erogazione  delle  risorse  ...
destinate  a  interventi  a  sostegno  del  trasporto  intermodale  o
trasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 1, comma 648 della legge  28
dicembre 2015, n. 208» e successive modifiche e integrazioni  di  cui
al  decreto  del  direttore  generale  del   trasporto   stradale   e
dell'intermodalita' del 10 ottobre  2017  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 11 ottobre 2017, n. 238; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto direttoriale n.  89  del
17 agosto 2017 che fissa la validita' delle  domande  di  accesso  ai
contributi in due annualita'  di  incentivazione  decorrenti  dal  31
agosto 2017; 
  Visto altresi' il comma 6 del medesimo art. 1 del decreto n. 89 del
17 agosto 2017 che prevede che nel  caso  si  rendessero  disponibili
ulteriori risorse aggiuntive per la misura «Ferrobonus» le  modalita'
operative  per  l'accesso  ai   contributi   saranno   disposte   con
provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e  per
l'intermodalita'; 
  Vista la su citata decisione della Commissione europea C(2016) 7676
final del 24 novembre 2016 di autorizzazione del «Ferrobonus» che, al
punto (14), paragrafo 2.4, prevede che «il regime puo' tuttavia avere
una  durata  massima  complessiva  di  cinque  anni  ...  e  la   sua
applicazione inizia  a  decorrere  dalla  pubblicazione  del  decreto
attuativo a seguito dell'approvazione da parte del  regime  da  parte
della  Commissione»,  accordando  inoltre,   per   tale   regime   di
incentivazione una dotazione massima annua di 30 milioni di euro; 
  Visto, altresi', l'art.  3,  comma  5  del  su  citato  regolamento
«Ferrobonus» il quale prevede che «in caso di ulteriori  stanziamenti
statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o  trasbordato
la  durata  di  concessione  dei  contributi  di  cui   al   presente
regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che  il
regime di aiuti complessivamente non  deve  superare  i  cinque  anni
decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento stesso»; 
  Atteso che la legge di bilancio 2020 ha reso disponibili,  per  gli
interventi di cui all'art. 1, comma  648  della  legge  n.  208/2015,
ulteriori risorse aggiuntive nella misura di 14 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021 assegnati a capitoli
di bilancio di competenza della direzione generale per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita'; 
  Considerato di procedere in  continuita'  rispetto  agli  incentivi
«Ferrobonus» riconosciuti per  l'anno  2018  e  per  l'anno  2019  in
coerenza con la decisione comunitaria del  24  novembre  2016  e  nel
rispetto dell'art. 3, comma 5 del decreto interministeriale 125/2017,
al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo  del
trasporto ferroviario merci  intermodale  avviati  con  la  legge  di
stabilita' anno 2016; 
  Considerato che  l'Amministrazione  ha  attivato  le  procedure  di
notifica semplificata della  proroga  della  misura  «Ferrobonus»  ai
sensi dell'art. 4 par. 2 lettera b) del reg. (CE) 21 aprile 2004,  n.
794 e che non si procedera' all'erogazione dei contributi in  assenza
del riscontro della Commissione europea; 
  Ritenuto  pertanto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  esposto  in
preambolo,  fornire  le  istruzioni  operative   per   l'accesso   ai
contributi  per  il  trasporto  ferroviario  intermodale   ai   sensi
dell'art. 1, comma 648 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208  cosi'
come rifinanziato dall'art. 1, comma  111  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita';
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni». 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
  1. Le domande di accesso ai contributi  a  sostegno  del  trasporto
ferroviario intermodale o trasbordato di cui al regolamento  125/2017
devono pervenire esclusivamente via  PEC  al  seguente  indirizzo  di
posta elettronica incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it entro
e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione  del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le domande di accesso devono  essere  indirizzate  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i  trasporti,
la navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale  -  Direzione
generale  per  il  trasporto   stradale   e   per   l'intermodalita',
specificando con apposita dicitura nell' oggetto «contributo  decreto
Ferrobonus 2020-2021», utilizzando per  la  presentazione  i  modelli
allegati al presente provvedimento, ovvero: 
    a. l'allegato 1a contenente la domanda di accesso  ai  contributi
o,  in  alternativa,  l'allegato  1b  nel  caso   di   imprese   gia'
beneficiarie dei contributi nelle annualita' 2017 e 2018; 
    b. l'allegato 2 contenente la dichiarazione sostitutiva  relativa
ai treni*km commissionati nel triennio 2012 - 2013 - 2014  (solo  per
le imprese che presentano l'allegato 1a). 
    c.  l'allegato  3  esclusivamente  per  le  imprese  beneficiarie
configurabili  come  operatori  di  trasporto  combinato  (MTO)  come
definito nel regolamento 125/2017. 
  3. Ai fini di comprovare l'effettivo ribaltamento di  cui  all'art.
11,  comma  2,  del  regolamento   125/2017,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - anche per il  tramite  del  soggetto
gestore di  cui  all'  art.  4  del  citato  regolamento  -  rendera'
disponibili in formato elettronico i modelli utili  per  i  necessari
adempimenti. 
  4. Per le imprese gia' beneficiarie della misura per le  annualita'
2017  e  2018  l'impegno  ad  incrementare  il  volume  di   traffico
ferroviario di cui all'art. 6, comma 1, lettera  b)  del  regolamento
125/2017 e'  da  riferirsi  al  volume  di  traffico  ferroviario  in
treni*km dell'ultimo periodo di incentivazione. 
  5. Le imprese gia' beneficiarie della misura per le annualita' 2017
e 2018 non aderenti alla misura per le annualita' 2020  e  2021  sono
tenute al rispetto degli  impegni  assunti  in  fase  di  accesso  ai
contributi. 
  6. Il diritto al contributo dovra'  essere  comprovato,  nel  corso
delle due annualita', a consuntivo di ciascuno periodo di dodici mesi
di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020 , 31 agosto 2020 - 30
agosto 2021),  in  ragione  dei  treni*km  effettuati  -  cosi'  come
previsto dall'art. 7, comma 1 e comma  2  del  regolamento  -  previa
presentazione  del  modello  di  cui  all'allegato  4   (modello   di
rendicontazione) e con l'acquisizione di contratti  con  una  o  piu'
imprese  ferroviarie  per  servizi   di   trasporto   intermodale   o
trasbordato con treni completi , nei termini  di  cui  all'  art.  13
comma 1, lettera a) e lettera b) del regolamento 125/2017. 
  7. Ai fini  del  monitoraggio  dell'obbligo  di  mantenimento,  per
ulteriori 24 mesi,  del  volume  di  traffico  ferroviario  raggiunto
nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione  del  contributo  il
quale si  intende,  per  le  imprese  aderenti  alla  misura  per  le
annualita' 2020 e 2021, decorrente dal 30 agosto  2021,  le  imprese,
nei termini di cui all'art. 13, comma 5, del regolamento  trasmettono
al Ministero l'elenco dei  treni*chilometro  effettuati  e  ulteriori
elementi  che  saranno  richiesti   dal   Ministero   ai   fini   del
monitoraggio. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
anche per il tramite del soggetto gestore,  rendera'  disponibili  in
formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati.