IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
148 del 21 giugno 1996 - con il quale e' stata iscritta nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Mozzarella
di bufala campana»; 
  Vista l'emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020  e  successive
integrazioni,  che  hanno  comportato  il  fermo  di  alcuni   canali
distributivi come il comparto Ho.Re.Ca. e il food-service  provocando
una diminuzione del mercato pari a oltre il 50%  ed  una  conseguente
grossa crisi del comparto che rischia che a breve si debba far fronte
anche alla mancata raccolta del latte con ripercussioni  irreparabili
per l'intera componente zootecnica della filiera; 
  Vista  la  richiesta  inviata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio Mozzarella di bufala campana acquisita  con  protocollo  n.
17625 del 18 marzo 2020 con cui viene chiesta la modifica  temporanea
di alcune parti del disciplinare relative alla materia prima latte in
riferimento alla caratteristica che il latte di  bufala  deve  essere
fresco e che vada lavorato entro  la  sessantesima  ora  dalla  prima
mungitura in modo da poter consentire il congelamento  della  materia
prima  latte  per  la  parte  in  eccesso  rispetto  ai  quantitativi
normalmente lavorati per l'ottenimento del prodotto DOP certificato; 
  Considerato che i vincoli sopra richiamati risultano in questa fase
poco flessibili al fine di cercare di ridurre l'impatto di tale crisi
sulla filiera della  Mozzarella  di  bufala  campana  DOP  e  che  il
mantenimento degli stessi provocherebbe una crisi dell'intera filiera
impedendo la conservazione della materia prima; 
  Considerato che la  modifica  riguarda  solo  la  quota  parte  dei
quantitativi di latte di bufala che non puo'  essere  trasformata  in
Mozzarella  di  bufala  campana  DOP  conformemente  al  disciplinare
vigente e che detti quantitativi non possono  superare  le  quantita'
corrispondenti allo stesso mese dell'anno precedente; 
  Considerato che l'applicazione di tale  modifica  e'  consentita  a
condizione  che  il  caseificio  faccia  domanda   all'Organismo   di
controllo e che lo stesso lo autorizzi; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Mozzarella di  bufala  campana»
ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012
e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Mozzarella  di  bufala
campana» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel
predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes  sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  «Mozzarella  di   bufala   campana»
registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in  forza
al regolamento (CE) n. 1107 della Commissione  del  12  giugno  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L
148 del 21 giugno 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Mozzarella  di  bufala  campana»  sara'  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione della stessa sul  sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali fino al  superamento  della
fase emergenziale legata all'epidemia Covid-19, e sara' consentita  a
condizione che 
    la  presente  modifica  riguarda  solo   la   quota   parte   dei
quantitativi  di  latte  di  bufala  che  non  viene  trasformata  in
Mozzarella  di  bufala  campana  DOP  conformemente  al  disciplinare
vigente e sara' consentita a condizione che: 
      i quantitativi che possono essere destinati al congelamento non
possono superare complessivamente il quantitativo di latte utilizzato
per produrre la Mozzarella di bufala campana DOP  nello  stesso  mese
dell'anno 2019, sottratta la quota di latte utilizzata nel rispettivo
mese del corrente anno; 
      il soggetto che voglia utilizzare la modifica temporanea dovra'
farne  richiesta   all'Organismo   di   controllo   autorizzato   che
provvedera' alla verifica  delle  condizioni  previste  a  rilasciare
l'autorizzazione; 
      le tecniche utilizzate  per  la  congelazione  dovranno  essere
conformi alle norme di settore vigenti. 
  Sara' compito dell'Organismo di  controllo  garantire  il  rispetto
delle suddette condizioni  nonche'  della  tracciabilita'  del  latte
congelato  e  del  suo  successivo  utilizzo  nella   produzione   di
«Mozzarella di bufala campana». 
  Allo stesso Organismo di controllo, di concerto  con  l'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti  agroalimentari   sara'   consentito   effettuare   apposite
verifiche anche presso i siti di stoccaggio del latte. 
  Le modalita' di etichettatura per l'immissione in  commercio  della
«Mozzarella di bufala campana»  ottenuta  usufruendo  della  modifica
temporanea saranno definite da un prossimo  provvedimento  di  questo
Ministero. 
 
    Roma, 19 marzo 2020 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Abate