IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed indicazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:  «Disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente:  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante:  «Interventi  urgenti
in  materia  economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e   l'equita'
sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente: «Elenco dei medicinali di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo  48,  comma
5,  lettera  c),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006,
concernente:  «Manovra  per  il  governo  della  spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina IP n. 755 del 30 ottobre 2019  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019 e la determina  IP  n.
735 del 22 ottobre 2019 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  263
del 9 novembre 2019 con la quale la societa' Pricetag S.p.a. e' stata
autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xanax»  e  con
cui lo  stesso  e'  stato  classificato  in  classe  C(nn)  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2019 con  la  quale
la societa' Pricetag S.p.a. ha  chiesto  la  riclassificazione  dalla
classe C(nn) alla classe C del medicinale «Xanax» relativamente  alle
confezioni aventi numeri A.I.C. 043977141 e 043977154; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell'11-14 febbraio 2020; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale XANAX nelle confezioni sotto indicate e' classificato
come segue: 
    confezione: «1 mg» 20 compresse - A.I.C. n.  043977141  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    confezione: «1 mg» 20 compresse - A.I.C. n.  043977154  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': «C».