IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL SEGRETARIO GENERALE del Ministero della salute Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR); Visto l'art. 13 del decreto-legge n. 179/2012, il quale prevede, in particolare: al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011; al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza; Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE (INI); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2015, attuativo del citato comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 179/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2015, n. 303, il quale prevede, in particolare, alle all'art. 4, che, per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalita' di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata non si applicano alle casistiche di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 4, ovvero: a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle regioni e province autonome l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico; a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalita' diverse dal regime convenzionale; Considerato di dover modificare il citato decreto 2 novembre 2011 al fine di prevedere le modalita' tecniche per l'estensione della prescrizione su ricetta farmaceutica dematerializzata anche ai farmaci di cui alle lettere a) e b) del citato art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2015; Visto l'art. 1, comma 4 del citato decreto 2 novembre 2011, il quale prevede, tra l'altro, che su richiesta dell'assistito, il promemoria della ricetta in formato elettronico puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'allegato 1 del medesimo decreto 2 novembre 2011, il quale, al paragrafo 4.1, prevede che potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti e che il SAC rendera' noti tali canali e le relative modalita' di fruizione attraverso il sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it); Ritenuto di dover modificare il citato decreto 2 novembre 2011 al fine di rinviare ad uno specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali, per la definizione dei canali per la fruizione del promemoria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente le modalita' di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione del pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; Visto l'art. 3 del predetto Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, il quale prevede la consegna dei referti medici, tra l'altro, tramite: a) Fascicolo sanitario elettronico; b) web; c) posta elettronica o posta elettronica certificata tramite le modalita' e le cautele indicate nei paragrafi 1.2 e a.3 dell'allegato del medesimo Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Ritenuto di adottare le modalita' alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica con cui rendere disponibile il medesimo promemoria all'assistito: per la fase a regime, attraverso ulteriori decreti, in analogia con le modalita' e le cautele indicate dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, rinviando ad ulteriori decreti la adozione di tali modalita'; fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalita' definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011; Considerato che le disposizioni di cui al citato decreto 2 novembre 2011, nonche' quanto previsto dal presente decreto si applicano a tutte le regioni e alle province autonome; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 58 del 19 marzo 2020 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Decreto 2 novembre 2011», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264. b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una numerazione univoca redatto in modalita' informatica da un medico prescrittore e inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo rende disponibile alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le condizioni, per la sua chiusura in modalita' informatica. c) «NRE»: Numero di ricetta elettronica, che costituisce l'identificativo univoco a livello nazionale di una ricetta elettronica; d) «promemoria dematerializzato»: documento in formato non cartaceo prodotto al termine di una prescrizione di ricetta elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti; e) www.sistemats.it indirizzo portale internet del Sistema tessera sanitaria; f) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; g) «consenso al FSE», il consenso all'alimentazione del FSE di cui al comma 3-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; h) «Decreti COVID-19», decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; i) «DPCM 8 agosto 2013», decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, concernente le modalita' di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione del pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.