IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  2  novembre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  novembre  2011,  n.  264,  e
successive   modificazioni    e    integrazioni,    concernente    la
dematerializzazione delle ricette  mediche,  tramite  il  Sistema  di
accoglienza centrale (SAC),  anche  tramite  Sistemi  di  accoglienza
regionali o provinciali (SAR); 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge n. 179/2012, il quale prevede, in
particolare: 
    al  comma  1,  la  sostituzione  delle  prescrizioni  mediche  di
farmaceutica e di specialistica a carico del SSN in formato  cartaceo
con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2
novembre 2011; 
    al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato
elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto
delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e
province autonome, le ASL e le strutture  convenzionate  che  erogano
prestazioni sanitarie, fatto salvo  l'obbligo  di  compensazione  tra
regioni  e   province   autonome   del   rimborso   di   prescrizioni
farmaceutiche relative a cittadini di  regioni  e  province  autonome
diverse da quelle di residenza; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute del 4 agosto  2017,  attuativo
del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e
successive modificazioni e integrazioni, concernente i  servizi  resi
disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE (INI); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre  2015,  attuativo  del  citato  comma  2  dell'art.  13  del
decreto-legge n. 179/2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
dicembre 2015,  n.  303,  il  quale  prevede,  in  particolare,  alle
all'art. 4, che, per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il
31 dicembre  2017,  le  modalita'  di  dispensazione  dei  medicinali
prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata non si  applicano
alle casistiche di cui alle lettere a) e  b)  del  medesimo  art.  4,
ovvero: 
    a tutti  i  farmaci  con  piano  terapeutico  AIFA,  al  fine  di
assicurare  alle  regioni  e  province  autonome   l'esecuzione   dei
controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte  nel
rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico; 
    a tutti i farmaci distribuiti attraverso  modalita'  diverse  dal
regime convenzionale; 
  Considerato di dover modificare il citato decreto 2  novembre  2011
al fine di prevedere le modalita'  tecniche  per  l'estensione  della
prescrizione  su  ricetta  farmaceutica  dematerializzata  anche   ai
farmaci di cui alle lettere a) e b) del citato art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 4 del citato  decreto  2  novembre  2011,  il
quale prevede, tra  l'altro,  che  su  richiesta  dell'assistito,  il
promemoria della ricetta in formato elettronico puo' essere trasmesso
tramite i canali alternativi  di  cui  all'allegato  1  del  medesimo
decreto 2 novembre 2011, il quale,  al  paragrafo  4.1,  prevede  che
potranno essere resi disponibili ulteriori  canali  per  accedere  ai
servizi erogati dal SAC, in modo particolare  per  la  fruizione  del
promemoria da parte degli assistiti e che il SAC rendera'  noti  tali
canali e le relative modalita' di fruizione attraverso  il  sito  del
Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it); 
  Ritenuto di dover modificare il citato decreto 2 novembre  2011  al
fine di rinviare ad uno specifico decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della  salute,  sentito
il Garante della protezione dei dati personali,  per  la  definizione
dei canali per la fruizione del promemoria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2013, concernente le modalita' di  consegna,  da  parte  delle
Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta  elettronica
certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione  del
pagamento on-line delle prestazioni erogate, ai  sensi  dell'art.  6,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106; 
  Visto l'art. 3 del predetto Presidente del Consiglio  dei  ministri
dell'8 agosto 2013, il quale prevede la consegna dei referti  medici,
tra l'altro, tramite: 
    a) Fascicolo sanitario elettronico; 
    b) web; 
    c) posta elettronica o posta elettronica certificata  tramite  le
modalita' e le cautele indicate nei paragrafi 1.2 e a.3 dell'allegato
del medesimo Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  agosto
2013; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020,  9  marzo  2020  e  11  marzo  2020,  concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Ritenuto  di  adottare  le  modalita'  alternative  al   promemoria
cartaceo della ricetta elettronica con  cui  rendere  disponibile  il
medesimo promemoria all'assistito: 
    per la fase a regime, attraverso ulteriori decreti,  in  analogia
con le modalita' e le  cautele  indicate  dal  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto  2013,  rinviando
ad ulteriori decreti la adozione di tali modalita'; 
    fino al perdurare dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  secondo  le  modalita'  definite  dalle  ordinanze   della
protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui  al
decreto 2 novembre 2011; 
  Considerato che le disposizioni di cui al citato decreto 2 novembre
2011, nonche' quanto previsto dal presente  decreto  si  applicano  a
tutte le regioni e alle province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con provvedimento n. 58 del 19 marzo 2020  ai
sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «Decreto  2  novembre  2011»,  il   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12
novembre 2011, n. 264. 
    b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una  numerazione
univoca redatto in modalita' informatica da un medico prescrittore  e
inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo  rende  disponibile
alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le
condizioni, per la sua chiusura in modalita' informatica. 
    c)  «NRE»:  Numero  di  ricetta  elettronica,   che   costituisce
l'identificativo  univoco  a  livello  nazionale   di   una   ricetta
elettronica; 
    d)  «promemoria  dematerializzato»:  documento  in  formato   non
cartaceo  prodotto  al  termine  di  una  prescrizione   di   ricetta
elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti; 
    e)  www.sistemats.it  indirizzo  portale  internet  del   Sistema
tessera sanitaria; 
    f) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico di cui  all'art.  12
del decreto-legge n. 179/2012; 
    g) «consenso al FSE», il consenso all'alimentazione  del  FSE  di
cui al comma 3-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; 
    h) «Decreti COVID-19», decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 4 marzo  2020  e  8  marzo  2020,  concernenti  disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    i) «DPCM 8 agosto 2013», decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8 agosto 2013, concernente le modalita' di consegna, da
parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web,  posta
elettronica  certificata  e  altre  modalita'  digitali,  nonche'  di
effettuazione del pagamento on-line  delle  prestazioni  erogate,  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  d),  numeri  1)  e  2)  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.