IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza nel territorio dei comuni di Lipari e Santa Marina Salina e
Malfa  dell'arcipelago  delle  isole  Eolie  a  seguito  delle  forti
mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019; 
  Considerato  che   le   suddette   mareggiate   hanno   determinato
allagamenti in aree urbane ed extraurbane, sversamenti detriti  lungo
la viabilita', fenomeni franosi, danneggiamenti di  infrastrutture  e
strutture pubbliche e private nonche' l'evacuazione di alcuni  nuclei
familiari; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati  a  fronteggiare  l'emergenza  in  rassegna,  per
consentire  il  soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  e   gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) e lettera b),  del
richiamato del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista le note del Presidente della Regione Siciliana del 7 e del 29
gennaio 2020; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Nomina Commissario delegato 
                      e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici  di  cui  in  premessa,  il  Presidente  della  Regione
Siciliana e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a  titolo  gratuito,  si
avvale del personale  della  regione  nonche'  di  societa'  ed  enti
partecipati a capitale interamente pubblico. Il Commissario  delegato
si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, dei Sindaci dei  comuni
interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 8, entro venti giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
nonche'  alle  attivita'  di  gestione  dei  rifiuti,  del  materiale
vegetale, alluvionale, e alle misure volte a garantire la continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con  la  relativa  durata,  la
localita', le coordinate  geografiche  o  l'indirizzo,  l'indicazione
delle singole stime di costo,  nonche'  il  CUP  ove  previsto  dalle
vigenti disposizioni. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma  2  del  citato  decreto,  ed  e'  sottoposto  alla  preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  Commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.