IL DIRETTORE GENERALE
archeologia, belle arti e paesaggio
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137»;
Vista la Convenzione europea sul paesaggio (CEP), Firenze 2000,
ratificata con legge n. 14/2006;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i
beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con
modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
171/2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della
diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di
valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 238/2017 concernente il «Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance, in
attuazione dell'art. 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96», che hanno recepito le modifiche di cui al
decreto ministeriale 12 gennaio 2017;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014: «Articolazione
degli uffici di livello non dirigenziale del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto quanto gia' disciplinato con il decreto ministeriale del 23
gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11
luglio 2016;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in
materia di famiglia e disabilita'» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 12
luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n.
97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le
attivita' culturali» ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», cosi' come comunicato dalla Direzione
generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17 luglio 2018,
prot. n. 22532;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7
agosto 2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Rilevato che l'art. 14, comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 76/2019 individua nel
direttore generale l'organo competente all'adozione dei provvedimenti
di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici ai
sensi dell'art. 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto
2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019, al n.
1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, e' conferito
all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di
livello generale della Direzione generale archeologia belle arti e
paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);
Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per
la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze
di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 settembre 2019),
come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la
denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali», cosi'
come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la
circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169
del 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo
indipendente di valutazione della performance», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2020;
Vista la circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 della Direzione
generale ABAP recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Indicazioni attuative e
disposizioni transitorie»;
Visto il Piano territoriale paesaggistico regionale (di seguito
anche PTPR) adottato dalla giunta regionale con atti n. 556 del 25
luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli articoli
21, 22 e 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/1998;
Vista la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio della Citta' metropolitana di Roma, della Provincia di
Viterbo e dell'Etruria meridionale (di seguito Soprintendenza) prot.
n. 17040 del 9 agosto 2019 con la quale e' stata trasmessa alla
Regione Lazio la «Proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo
(RM) e Albano Laziale (RM) denominata "La Campagna romana tra la via
Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S.
Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)" (di seguito
proposta)» ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d),
138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (di seguito codice);
Visto che con nota prot. n. 19041 del 13 settembre 2019 la
Soprintendenza ha fatto richiesta di pubblicazione all'albo pretorio
dei comuni interessati della proposta comunicata ai comuni dei
territori interessati dal provvedimento: Marino, Albano Laziale e
Castel Gandolfo (RM);
Visto che la sopra richiamata proposta e' stata pubblicata all'albo
pretorio dei Comuni di Marino e Albano Laziale in data 16 settembre
2019 e in quello del Comune di Castel Gandolfo in data 17 settembre
2019 per i novanta giorni successivi, cosi' come comunicato nella
nota della Regione Lazio prot. n. 840674 del 21 ottobre 2019;
Acquisito il parere della Regione Lazio reso ai sensi dell'art.
138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 sulla proposta,
trasmesso alla Soprintendenza con nota prot. n. 984995 del 4 dicembre
2019, in riscontro alla nota della Soprintendenza prot. n. 17040 del
9 agosto 2019;
Considerato che la citata Soprintendenza ha provveduto a dare
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta sull'albo
pretorio dei comuni interessati, come previsto dall'art. 141, comma 1
del decreto legislativo n. 42/2004, sui seguenti quotidiani: «la
Repubblica» del 1° ottobre 2019 e «Il Messaggero» del 1° ottobre
2019;
Considerato che dalla data del 17 settembre 2019 decorrono i
centottanta giorni previsti dagli articoli 139 e 140 del decreto
legislativo n. 42/2004 per la conclusione del procedimento in
argomento, e che dalla medesima data diventano vigenti le norme di
salvaguardia su tutto il territorio interessato dalla presente
proposta;
Considerato che l'area che si intende tutelare rientra nel
territorio dei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale
(RM) ed e' situata a circa 20 chilometri a Sud-Est di Roma, compresa
fra il confine di Roma Capitale, ad Ovest, il quartiere di Santa
Maria delle Mole (frazione di Marino), a Nord, il tratto ferroviario
FR4 Roma-Velletri e la via Nettunense ad Est (parzialmente) e la
strada provinciale Albano-Torvajanica la quale costituisce, per
alcuni tratti, il confine Sud, escludendo la frazione di Pavona;
Considerato che il territorio interessato dalla proposta comprende
alcune porzioni delle tenute storiche conosciute nell'Ottocento come
Palaverta, Castel Gandolfo e Albano-Savelli cosi' come cartografate
nelle tavole catastali del XIX secolo, nelle quali rientrano i Quarti
di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto e alcune
localita' limitrofe, ha una perimetrazione di circa 26 km, e' estesa
per piu' di 1.200 ettari e ricade integralmente nei Comuni di Marino,
Castel Gandolfo e Albano Laziale (Roma); esso e' caratterizzato dalla
permanenza e preminenza dei caratteri identitari agricoli tipici
della Campagna romana, unitamente a quelli di tipo
geologico-idrografico e naturalistico;
Considerato che il presente provvedimento di tutela, riguarda
un'area interclusa fra svariati ambiti gia' oggetto di specifici
provvedimenti di tutela paesaggistica: a Nord-Ovest oltre all'area
del Parco archeologico dell'Appia antica, si trova l'ambito di
Fioranello, oggetto di tutela in base alla dichiarazione di notevole
interesse pubblico per la «zona limitrofa al Parco dell'Appia antica
ricadente nel Comune di Roma» (decreto ministeriale 24 febbraio 1986)
unitamente al vincolo archeologico denominato «La Giostra» (decreto
ministeriale 23 settembre 1980, ai sensi della legge n. 1089/1939) e
al vincolo denominato «Mugilla» (decreto ministeriale 24 febbraio
1986 ai sensi dell'art. 1, lettera m) della legge n. 431/1985) ad
Ovest si trova l'area dichiarata di notevole interesse pubblico
denominata «Ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra le vie
Laurentina e Ardeatina» (decreto ministeriale MiBACT del 25 gennaio
2010), mentre ad Est si trova il confine del vincolo paesaggistico
dei Castelli romani «Integrazione delle dichiarazioni di notevole
interesse pubblico di zone nei Comuni di Albano Laziale, Castel
Gandolfo, Rocca di Papa, Nemi, Velletri, Frascati, Monteporzio,
Grottaferrata, Montecompatri, Marino, Ariccia, Rocca Priora, Genzano
e Lanuvio di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1953, 12 gennaio
1954, 2 aprile 1954, 24 aprile 1954, 24 maggio 1954, 18 ottobre 1954,
14 febbraio 1959, 26 settembre 1970, 29 agosto 1959 e 7 settembre
1962» (decreto ministeriale 22 maggio 1985);
Pertanto l'iniziativa mira a garantire per l'intera area un
sufficiente livello dell'azione di tutela, senza soluzione di
continuita' su tutto il territorio (come evidenziato nell'elaborato
n. 5 «inquadramento territoriale su ortofoto» allegato al presente
provvedimento);
Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi
dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 di cui
sessantaquattro pervenute entro il termine di legge, previsto per il
giorno 16 dicembre 2019;
Vista la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020 con la quale la
Soprintendenza ha trasmesso al Comitato tecnico-scientifico per i
beni architettonici e paesaggistici puntuali controdeduzioni alle
sessantaquattro osservazioni formulate da parte degli enti e i
soggetti privati, arrivate entro i termini di legge, valutando di
riscontrare tra queste anche un'osservazione pervenuta il 31 gennaio
2020, a termini ormai scaduti;
Visto che nella richiamata nota la Soprintendenza ha evidenziato
che tra le osservazioni pervenute ne sono risultate quattro a
sostegno dell'iniziativa di dichiarazione di notevole interesse
pubblico e sessanta contrarie; tra queste ultime, la maggior parte
delle osservazioni propongono l'esclusione delle singole particelle
di proprieta' dalla perimetrazione proposta, al fine di non fare
scattare le prescrizioni d'uso che verrebbero attivate dalla cogenza
del vincolo; diversamente le osservazioni riguardano la richiesta del
declassamento del «Paesaggio» di PTPR individuato nella presente
proposta di dichiarazione;
Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza ha provveduto
a fornire, al contempo, le controdeduzioni alle osservazioni
riportate nel parere trasmesso ai sensi dell'art. 138, comma 3, dalla
Regione Lazio con nota prot. n. 984995 del 4 dicembre 2019 che,
sebbene richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n. 17040 del 9
agosto 2019, e' stato inviato ben oltre il termine dei trenta giorni
previsto dal medesimo articolo;
Considerato che, in seguito all'istruttoria condotta dalla
Soprintendenza sulle sopra evidenziate osservazioni formulate ai
sensi dell'art. 139, comma 5, la Soprintendenza con la richiamata
nota n. 2694/2020 ha comunicato i criteri utilizzati per valutare
l'accoglibilita' delle richieste in esse contenute utilizzando i
macro criteri di seguito evidenziati per i quali sono state ritenute:
accolte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti interclusi su
tre lati da aree urbanizzate o ad aree con diritti edificatori
acquisiti, quali permessi di costruire rilasciati ed esecuzione in
corso, o ad ambiti del tutto o parzialmente urbanizzati, per i quali
e' stata chiesta - in subordine allo stralcio dei lotti dal
perimetro, ritenuto non accoglibile - il declassamento del
«Paesaggio» attribuito dalla proposta di dichiarazione;
parzialmente accolte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti
per i quali e' stata chiesta unitamente allo stralcio dal perimetro
della proposta di dichiarazione anche la rivalutazione del tipo di
«paesaggio» attribuito dalla Soprintendenza e per i quali, alla fine
dell'istruttoria, la medesima ha provveduto a declassare il
«paesaggio» inizialmente indicato senza pero' stralciarlo dal
perimetro della proposta di dichiarazione;
respinte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti ancora
totalmente o per la maggior parte della loro estensione integri in
cui siano riconoscibili i caratteri identitari della Campagna romana;
in cui siano presenti beni paesaggistici appartenenti alla categoria
degli ope legis (quali elementi vegetazionali, fossi, ecc.), siti di
interesse storico-culturali che si intende salvaguardare. Allo stesso
modo sono state escluse le richieste riferibili allo stralcio di
particelle la cui classificazione di «Paesaggio» per quanto concerne
la disciplina d'uso rimanda alle previsioni dello strumento
urbanistico vigente nel territorio comunale;
Considerato che, per i motivi e sulla base dei criteri sopra
brevemente esposti la Soprintendenza ha condotto l'istruttoria di
tutte le osservazioni pervenute riassumendone i contenuti e le
correlate controdeduzioni nell'elaborato «16. Relazione istruttoria:
osservazioni e controdeduzioni» allegato al presente provvedimento,
dal quale risulta che di esse sono state:
accolte: tredici;
parzialmente accolte: sette;
motivatamente respinte: tutte le restanti;
Considerato che in seguito agli esiti dell'istruttoria condotta
sono stati puntualmente modificati, aggiornati e integrati gli
elaborati allegati al presente provvedimento come di seguito
elencati:
3. Norme allegate al decreto;
12. Tav. A del PTPR aggiornata;
13. Tav. B del PTPR aggiornata;
14. Tav. C del PTPR aggiornata;
16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni;
Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio
(di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art. 141, comma 2, del
decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 6, nella seduta del 6
marzo 2020;
Preso atto che in seguito all'attivita' istruttoria condotta dalla
Soprintendenza sulle osservazioni, e conclusasi con la redazione
dell'elaborato n. 16. «Relazione istruttoria: osservazioni e
controdeduzioni», trasmesso con la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio
2020, non sono emerse motivazioni significative tali da produrre
effetti ai fini della revoca della proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulata, ne' da modificarne il
perimetro individuato che quindi rimane confermato;
Considerato pertanto che l'area oggetto del presente provvedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' delimitata dal
seguente perimetro, i cui confini coincidenti in gran parte con
limiti amministrativi, corsi d'acqua, strade e linea ferroviaria (per
questi ultimi considerando l'esclusione rispettivamente delle
carreggiate per le prime e dei binari per la seconda) sono quelli di
seguito evidenziati, che saranno elencati in senso orario a partire
da Nord-Ovest:
il perimetro partendo dall'angolo sud-orientale del foglio n. 27
- Marino, dove il confine comunale di Marino incontra via della
Falcognana - la quale ricalca un antico asse viario -, prosegue in
direzione Ovest lungo il confine con il territorio di Roma Capitale;
poi in direzione Nord, segue il confine comunale di Marino,
coincidente per gran parte con via della Falcognana, fino a
incontrare il quartiere denominato «Santa Maria delle Mole»; da qui
prosegue nel foglio n. 14 - Marino, deviando verso Est lungo il
confine delle particelle catastali numeri: 1056, 1055 e 84,
includendole integralmente, e da qui segue con andamento irregolare i
confini della particella catastale n. 914 del medesimo foglio n. 14 -
Marino, inclusa parzialmente; ancora, verso Sud-Est segue il confine
delle particelle catastali numeri: 1184, 1186, 1187, 1189, 1210, 1211
e 1162 del foglio n. 14 - Marino, includendole integralmente, e della
particella catastale n. 1156 del foglio n. 14 - Marino, includendola
parzialmente, proseguendo in linea retta; da qui continua in
direzione Sud-Est lungo i confini delle particelle catastali numeri:
1140, 1164, 963, 964 e 924, del foglio n. 14 - Marino, includendole
integralmente; segue poi il confine delle particelle catastali
numeri: 1542 e 1685 del foglio n. 26 - Marino, includendole
integralmente; prosegue in direzione Sud-Ovest, lungo il tracciato di
via Pier Giorgio Frassati, escludendo la sede stradale, fino a
raggiungere via della Falcognana; segue quest'ultima brevemente in
direzione Sud, fino ad intercettare il corso del fosso detto «delle
Scopette» che segue in direzione Est, e da cui poi si stacca in
direzione Nord-Est per seguire il corso di un secondo fosso, lungo i
confini delle particelle catastali numeri: 500, 74, 457 e a seguire
numeri: 316, 1530, 10, 1524 e 1528 del foglio n. 26 - Marino,
includendole tutte integralmente; da qui costeggia verso Sud il
tracciato della ferrovia FR4 Roma-Velletri lungo i confini delle
particelle catastali numeri: 1524, 10, 1529 e 71 del foglio n. 26 -
Marino, e delle particelle catastali numeri: 145, 148, 151, 154, 63,
169, 171, 174 e 228 del foglio n. 28 - Marino, che include
integralmente quindi attraversa la linea ferroviaria in direzione
Sud-Est tagliando le particelle numeri: 1, 2 e 3 del foglio n. 30 -
Marino, includendole parzialmente; prosegue poi, in direzione Sud-Est
lungo i confini delle particelle catastali numeri: 701, 615, 663, 613
del foglio n. 30 - Marino sino al tracciato di via della Falcognana
che segue in direzione Est, includendo la sede stradale; da questa si
stacca in direzione Nord lungo i confini delle particelle catastali
numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510 e 64 del foglio n. 30 -
Marino, includendole integralmente, e girando attorno alle particelle
catastali numeri: 558 e 559 del foglio n. 30 - Marino, includendole
integralmente, immettendosi nuovamente in direzione Est nel tracciato
di via della Falcognana; percorre in direzione Sud la S.R. 207 via
Nettunense, seguendone sempre il tracciato principale, lungo il
confine orientale dei fogli numeri: 40 e 45 - Marino; da questa si
stacca in direzione Est per seguire il corso del Fosso
«dell'Emissario» lungo il confine del foglio n. 46 - Marino e
proseguendo oltre, sempre lungo il corso del fosso, attraversa il
foglio n. 41 - Marino, includendo le particelle catastali numeri:
296, 297, 298 e 353, e prosegue lungo il confine settentrionale del
foglio n. 9 - Castel Gandolfo, fino a prendere il tracciato di via
dei Macinanti - via di Santa Fumia che segue fino a via della
Torretta; da qui segue il confine Comunale di Castel Gandolfo fino
alla S.P. 101a, escludendone la sede stradale, e da qui percorre il
vicolo del Laghetto, escludendone la sede stradale, fino a deviare in
direzione Ovest includendo le particelle catastali numeri: 705, 955,
1410 (ex 872), 1408 (ex 1247), 1412 (ex 1246), 870, 869, 868, 861,
1300 del foglio n. 15 - Castel Gandolfo; da qui percorre in direzione
Sud un breve tratto della S.R. 207 via Nettunense, deviando da
questa, in direzione Sud-Ovest lungo i confini delle particelle
catastali numeri: 437, 1083 (ex 439), 621, 721, 720, 619, 766, 765,
763, 574, 916 e 575 del foglio n. 14 - Castel Gandolfo, che include
integralmente, fino al tracciato di via Trento che imbocca in
direzione Nord-Ovest, includendo la sede stradale, da cui si distacca
per seguire in direzione Sud-Ovest via Casette, escludendone la sede
stradale; successivamente segue, in direzione Sud-Est i confini delle
particelle catastali numeri: 1349, 411, 406 e 1642 del foglio n. 11 -
Albano Laziale, fino ad intercettare il tracciato della strada
provinciale Albano-Torvajanica che segue in direzione Sud-Ovest,
escludendo la sede stradale; da qui si stacca in direzione Nord per
seguire prima il confine comunale di Albano Laziale, poi il confine
comunale di Castel Gandolfo, ed ancora il confine comunale di Marino,
fino a via della Falcognana, da cui originava;
Considerato che, coerentemente con la struttura del Piano
territoriale paesaggistico regionale (PTPR) adottato nel 2007, il
presente provvedimento propone l'individuazione di differenti
categorie di «Paesaggi» tra quelli previsti e ad oggi assegnati ai
territori ricedenti all'interno del perimetro della proposta di
dichiarazione, in forza della constatata valutazione compiuta dalla
Soprintendenza, per la quale questi possano essere ritenuti
meritevoli di maggior tutela;
Pertanto, sono state opportunamente riattribuite le discipline di
tutela coincidenti con le norme dei «Paesaggi» individuati
all'interno del perimetro, rispetto a quelli gia' individuati dal
PTPR adottato, come di seguito rappresentati nell'elaborato n. 12
«Tav. A del PTPR aggiornata» allegato al presente provvedimento:
1. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A
del PTPR adottato nel 2007, vengono classificati come «Paesaggio
agrario di rilevante valore» i lotti, le particelle, le aree, intere
o in parte, come di seguito specificati:
la porzione di territorio facente parte della Tenuta di
Palaverta, compresa in parte dei fogli catastali del Comune di Marino
numeri: 26, 27 e 28 collocati nella parte Nord dell'area vincolata ad
eccezione dell'ambito a Nord del fosso detto «delle Scopette»
(situato a Sud-Ovest dell'abitato di S. Maria delle Mole), del
consorzio «Colle Granato» (particelle catastali numeri: 94, 195, 196,
197, 198, 108, 221, 222, 223, 215, 35, 100, 92, 106, 104, 107, 103,
27, 202, 203, 96, 91, 25, 79, 80, 90, 94, 95, 98, 77, 66, 81, 82, 84,
208, 89, 88, 97, 7, 28, 98, 24, 67, 78, 68, 71, 212, 86, 87, 76, 75,
74, 73, 70, 204, 60, 59, 58, 226, 200, 199, 227 e 217 del foglio n.
28 del Comune di Marino, e le particelle numeri: 1376 e 1357 del
foglio n. 26 del Comune di Marino), nonche' la porzione comprendente
le particelle numeri: 10, 1524, 1527 e 1528 del foglio n. 26 del
Comune di Marino. Tali aree risultavano precedentemente classificate
come «paesaggio agrario di continuita'» o «paesaggio degli
insediamenti in evoluzione» o, in minima parte, come «paesaggio degli
insediamenti urbani»;
i lotti di terreno collocati ad Ovest del Casale Negroni e il
casale stesso. Tale area risultava precedentemente classificata come
«paesaggio agrario di continuita'»;
la porzione di territorio a Sud del fosso della Torre, a Nord
dell'area urbanizzata della Castelluccia, ad Ovest del complesso
medievale della Castellazza, compresa in parte dei fogli catastali
numeri: 39 e 40 del Comune di Marino. Tale area risultava
precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»;
l'area denominata «Quarto della Tribuna» compresa tra il fosso
di Valle dei Preti e il fosso di Santo Spirito (fogli numeri: 44 e 46
del Comune di Marino). Tale area risultava precedentemente
classificata come «paesaggio agrario di valore»;
il lotto di terreno al margine del quartiere di Mezzamagna
parte della particella n. 554 del foglio n. 39 di Marino. Tale area
risultava precedentemente classificata dal PTPR adottato 2007 come
«paesaggio agrario di continuita'»;
la porzione di territorio del Quarto Laghetto del Comune di
Castel Gandolfo attorno all'antico cratere vulcanico corrispondente
al lacus Turni, compresa in parte dei fogli catastali numeri: 9 e 15
del medesimo Comune di Castel Gandolfo, precedentemente classificata
come «paesaggio agrario di continuita'»;
2. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A
del PTPR adottato 2007, vengono classificati come «Paesaggio agrario
di valore» i lotti, le particelle, le aree, intere o in parte, come
di seguito specificato:
la porzione di territorio a Nord del fosso detto «delle
Scopette» situato a Sud-Ovest dell'abitato di S. Maria delle Mole
(foglio n. 26, part. numeri: 299, 302, 303, 516, 517, 1269, 1459,
1467, 1542, 1685, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1348, 1344,
1343, 1336, 1340, 1342, 1346, 1339, 1334, 1335, 625, 1338, 1337,
1341, 1599 e 1598; foglio n. 14, part. numeri: 1056, 1077, 1057,
1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1075, 808, 1078 e 1176). Tale area
risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di
continuita'»;
la porzione di territorio circostante un casale moderno,
compresa in parte del foglio catastale n. 30 del Comune di Marino a
Nord della via del Divino Amore, lungo i confini delle particelle
catastali numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510, 64, 558 e 559 del
foglio n. 30. Tale area risultava precedentemente classificata come
«paesaggio agrario di continuita'»;
l'area facente parte dell'antica tenuta di Castel Gandolfo, in
corrispondenza della via Nettunense, alle spalle dei Casali
Scaramelli Manetti, a Nord dell'area urbanizzata di Pavona,
identificata al foglio catastale n. 14 del Comune di Castel Gandolfo.
Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio
agrario di continuita'»;
l'area di Santa Maria in Fornarolo nel Comune di Albano
Laziale, individuata in parte del foglio catastale n. 12 del Comune
di Castel Gandolfo, lungo la strada provinciale Albano-Torvajanica
(ad esclusione delle particelle numeri: 14, 15, 141, 142, 327, 328,
329, 330, 331 e 332 del foglio n. 12) precedentemente classificata
come «paesaggio agrario di continuita'»;
3. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A
del PTPR adottato 2007, vengono classificate come «Paesaggio
dell'insediamento storico diffuso» le aree, intere o in parte, come
di seguito specificate:
l'area che include la torre medievale della Castellazza,
compresa in parte del foglio catastale n. 40 del Comune di Marino,
part. numeri: 559, 515, 578, 513, 516, 90, 76, 71, 101, 92, 69, 82,
24, 588, 589, 171, 173, 72, 91 e 81 precedentemente classificata dal
PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuita'»;
l'area che include i Casali Scaramelli Manetti, identificata al
foglio catastale n. 14 di Castel Gandolfo, part. numeri: 243, 1001,
994, 1002, 1003, 238, 1005, 1009, 771, 772, 131, 1011, 1014, 132,
768, 136, 137, 1027, 1026, 138, 139, 239, 240, 143, 242, 509, 508
(parte), 763 (parte), precedentemente classificata dal PTPR adottato
2007 come «paesaggio agrario di continuita'» e «paesaggio degli
insediamenti urbani»;
l'area includente la Torretta di S. Eufemia (n. 80), nel Comune
di Castel Gandolfo, individuata al foglio n. 15 part. numeri: 21, 23
e 24, attualmente classificata parte come «paesaggio agrario di
valore» e parte come «paesaggio degli insediamenti urbani»;
4. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A
del PTPR adottato 2007, vengono classificate come «Paesaggio agrario
di continuita'» le porzioni di territorio di seguito specificate:
la porzione di territorio del Quarto Laghetto compresa nel
foglio catastale n. 15 del Comune di Castel Gandolfo, particelle
numeri: 166, 178, 334 e 424 precedentemente classificata come
«Paesaggio agrario di valore»;
la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino
in localita' Mezzamagna, particelle numeri: 433, 434, 448, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 579,
580, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 623 e 624
precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di rilevante
valore»;
la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino
in localita' Mezzamagna, particelle numeri: 306, 307, 308, 310 e 444
precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di rilevante
valore»;
Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni d'uso
contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi», cosi'
come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione,
sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica,
che di seguito si riportano:
all'interno dell'intera area dichiarata di notevole interesse
pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello
stato dei luoghi nelle aree circostanti i siti individuati
nell'elaborato n. 9 «Individuazione dei siti di interesse
storico-monumentale su C.T.R», riguardanti strutture monumentali,
aree di interesse archeologico o ruderi emergenti, e' subordinata al
preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza ai
sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR, nonche' dell'art. 13, comma
4, della legge regionale n. 24/1998; nel caso di nuove costruzioni o
ampliamenti al di fuori della sagoma esistente, il richiamato parere
integra l'autorizzazione paesaggistica (ivi compresi i casi delle
arature profonde, scavi o movimenti di terra per una profondita'
superiore ai 50 cm) per una fascia di rispetto di 30 mt come
graficizzata nell'elaborato n. 15 «Delimitazione dei confini sui
fogli catastali» (ove sono riportati anche i numeri delle particelle)
relativa ai singoli beni individuati nell'elaborato 9;
Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni d'uso
contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi», cosi'
come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione,
sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica,
che di seguito si riportano:
all'interno dell'intera area dichiarata di notevole interesse
pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello
stato dei luoghi, ivi compresi le arature profonde, gli scavi o i
movimenti di terra per una profondita' superiore ai 50 cm,
all'interno della fascia di 30 mt come graficizzata nell'elaborato n.
15, relativa ai siti (strutture monumentali, aree di interesse
archeologico o ruderi emergenti) individuati nell'elaborato n. 9
«Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R»,
e' subordinata al preventivo parere archeologico della competente
Soprintendenza ai sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR adottato,
nonche' dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 24/1998, che
integra l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta;
I siti (cfr. elaborato n. 1. relazione, p. 11) interessati da tali
prescrizioni sono quelli individuati nell'elaborato 9 di seguito
specificati: numeri: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81;
Inoltre, le prescrizioni indicate sono da riferirsi ai percorsi
degli antichi tracciati viari, individuati e graficizzati nel
richiamato elaborato n. 9, per una fascia di 30 mt per ciascun lato;
per i siti di seguito elencati, gia' ricompresi tra quelli di cui
all'elaborato 9, caratterizzati dalla presenza di strutture piu'
imponenti o di rinvenimenti maggiormente diffusi, la prevista fascia
di rispetto e' estesa a 50 mt a partire dal perimetro delle
strutture. All'interno di tale fascia, ogni modifica dello stato dei
luoghi, ivi compresi le arature profonde, gli scavi o i movimenti di
terra per una profondita' superiore ai 50 cm e' subordinata al
preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza;
I siti interessati da tale prescrizione sono i seguenti:
n. 7, antico centro fortificato di Colle Lo Scopeto (De Rossi
1969, p. 341, n. 346);
n. 10, tempio e insediamento di Colle Granato (De Rossi 1969, p.
344, n. 360);
n. 23, villa romana presso il Fosso di Montelungo (De Rossi 1969,
p. 346, n. 371);
n. 24, torre medievale e strutture murarie romane presso la Torre
della Castellaccia (De Rossi 1970, pp. 25-26, n. 53);
n. 37, villa romana in Localita' Castelluccia lungo la via
Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 23, n. 36);
n. 50, villa romana della Tenuta della Castelluccia lungo un
diverticolo della via Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 19, n.
26);
n. 56, cisterna romana e casale medievale in localita' Ponte di
S. Fumia (De Rossi 1970, p. 23, n. 46);
n. 80, cisterna romana e torretta di S. Eufemia;
n. 81, villa romana e Casale della Madonna del Coccio (De Rossi
1970, p. 54, n. 70);
Considerate inoltre le caratteristiche di pregio delle aree
classificate nella presente dichiarazione, ad integrazione delle
prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per gli specifici
«paesaggi» cosi' come riattribuiti in esito alla presente procedura
di dichiarazione, e' fatto divieto:
nel «Paesaggio agrario di rilevante valore», nel «Paesaggio
agrario di valore» e nel «Paesaggio dell'insediamento storico
diffuso» di installare «infrastrutture o impianti» ad uso tecnologico
(di cui al punto 6 «Uso tecnologico» della tabella B, di ciascun
«paesaggio») ad eccezione della tipologia di impianti di cui ai punti
6.1 e 6.5 qualora consentiti dalle norme del PTPR;
nel «Paesaggio agrario di rilevante valore» e nel «Paesaggio
dell'insediamento storico diffuso», di:
1. realizzare ulteriori manufatti a destinazione d'uso
residenziale, produttivo, commerciale e terziario anche se previsti
dagli strumenti urbanistici comunali (cfr. punto 4, tabella B, di
ciascun «Paesaggio»). Sono fatte salve le disposizioni dello
specifico articolo delle norme del PTPR relativo alle «aziende
agricole in aree vincolate»;
2. realizzare ulteriori nuove strade carrabili asfaltate ad
alto scorrimento;
3. eliminare i filari che costeggiano le strade interpoderali e
i tracciati viari secondari;
Ritenuto che tutte le modifiche ai «paesaggi» introdotte dalla
presente dichiarazione, oltre ad essere congrue con i valori che sono
stati riconosciuti nel territorio in esame e considerati meritevoli
di tutela, rispettano gli indirizzi riportati nella tavola C del
PTPR, sia per quanto riguarda gli ambiti di valorizzazione e tutela
sia al fine di limitare le criticita' e i fattori di rischio in essi
individuati;
Per quanto attiene invece le restanti aree comprese nell'ambito
considerato, la cui classificazione dei «paesaggi» contenuta nella
tavola A del PTPR non ha subito modifiche in esito alla presente
dichiarazione, si conferma la validita' del corpo normativo gia'
previsto dal PTPR, per quanto non espressamente modificato da questo
provvedimento;
Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria,
presenta notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1,
lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi
indicati nella nota della Soprintendenza prot. n. 19041 del 13
settembre 2019, poi ribaditi e argomentati nell'elaborato n. 1
«Relazione» trasmessa con la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020
della medesima Soprintendenza, in quanto:
«conserva, nonostante vari fenomeni sparsi di urbanizzazione
consolidati e in atto, un'alta qualita' paesaggistica, riconducibile
ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, qui
particolarmente caratterizzato dall'ampiezza dei quadri panoramici,
oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema
insediativo storico, con notevole diffusione tanto di beni
archeologici che architettonici. Questi ultimi sono rappresentati in
una vasta gamma che va dai nuclei fortificati medievali a quelli piu'
recenti risalenti a cavallo tra Ottocento e Novecento e sono di
grande rilevanza ai fini della "costruzione" dell'immagine
paesaggistica tipica dei luoghi, legata alla percezione continua
delle variazioni del paesaggio agrario e dei suoi rapporti con i
profili orografici e gli insediamenti edilizi storici dei Castelli
romani, in genere posizionati al colmo di poggi e crinali (i centri
di Castel Gandolfo, il Monte Cavo, l'altura di Castel Savello) oltre
che - specie verso Ovest - degli ampi e profondi quadri panoramici
sull'Agro romano.»;
Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di
cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di
presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di
autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004
riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi;
Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato;
Decreta:
L'area denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e
l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia,
Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto) sita nei Comuni di Marino
(RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM)» ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004 - Parte terza - art. 136, comma 1,
lettere c) e d), art. 138, comma 3, e art. 141, comma 1, sottoposta a
tutte le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.
Nell'area perimetrata dichiarata di notevole interesse pubblico,
come specificata nell'elaborato n. 2 «Descrizione dei confini», parte
integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 140, comma
2, del decreto legislativo n. 42/2004 vige la disciplina d'uso
contenuta nell'elaborato n. 3 «Norme allegate al decreto», parte
integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi nell'area di notevole interesse
pubblico.
La citata disciplina di cui al presente provvedimento integra e
sostituisce nell'area perimetrata, come espressamente indicato, le
corrispondenti norme del PTPR del quale costituisce, al contempo, ai
sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) del codice, parte integrante
e non suscettibile «di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione» del succitato PTPR.
Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:
1. Relazione;
2. Descrizione dei confini;
3. Norme allegate al decreto;
4. Documentazione fotografica;
5. Inquadramento territoriale su ortofoto;
6. Individuazione delle tenute storiche su C.T.R.;
7. Perimetrazione su C.T.R.;
8. Perimetrazione con sovrapposizione dei fogli catastali su
C.T.R.;
9. Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su
C.T.R.;
10. Perimetrazione su PTPR tav. A;
11. Perimetrazione su PTPR tav. B;
12. Tav. A del PTPR aggiornata;
13. Tav. B del PTPR aggiornata;
14. Tav. C del PTPR aggiornata;
15. Delimitazione dei confini su fogli catastali;
16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni.
La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti web
istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai
sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto
legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza provvedera' alla
trasmissione ai Comuni di Marino, Albano Laziale e Castel Gandolfo
del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto,
unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte
del suddetto comune, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del
medesimo decreto legislativo.
La Soprintendenza vigilera' sugli adempimenti da parte dei sopra
elencati comuni, dandone comunicazione alla Direzione generale.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalita' di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente
dichiarazione.
Roma, 11 marzo 2020
Il direttore generale: Galloni
__________
Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati
e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, nella sezione Avvisi
e Circolari all'indirizzo www.beniculturali.it/avvisi e in
Amministrazione trasparente e sul sito web della Soprintendenza
speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma all'indirizzo
http://www.soprintendenzaspecialeroma.it