IL DIRETTORE GENERALE 
                 archeologia, belle arti e paesaggio 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante  «Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio  culturale,  lo  sviluppo  della
cultura  e  il  rilancio   del   turismo»,   come   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», come convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019,  n.  76,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto
2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto  2019  al  n.
1-2971, con il quale, a far data dal  6  agosto  2019,  e'  conferito
all'arch. Federica Galloni l'incarico  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale della direzione generale archeologia  belle  arti  e
paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»); 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visti in particolare l'articolo 16, comma 2, lettera u) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.  169  e
l'articolo 16, comma 1,  ultimo  periodo  del  medesimo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  fini  dell'adozione,  per
avocazione,  del  presente  provvedimento   di   notevole   interesse
pubblico, da parte del direttore generale; 
  Visto l'atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2,  comma  1  del
decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla  Direzione
generale ABAP, con protocollo n. 2407 del 25 gennaio 2019, con cui si
disponeva che il soprintendente archeologia belle  arti  e  paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo provvedesse ad  acquisire
ogni   necessaria   informazione   che    potesse    costituire    un
approfondimento istruttorio utile  alla  verifica  della  sussistenza
dell'interesse dell'intera area ricadente nel Comune  di  Castelnuovo
Berardenga (SI) in cui ricadono la chiesa di Santa Maria a Dofana con
relativo cimitero, la chiesa di Sant'Ansano con l'oratorio ottagonale
e il sito del colle  contrassegnato  dal  cippo  commemorativo  della
battaglia di Monteaperti con l'area circostante; 
  Visto l'atto di  indirizzo,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1
secondo periodo, del decreto ministeriale 23  gennaio  2016,  n.  44,
emanato dalla Direzione generale ABAP, con protocollo n. 7761 del  14
marzo  2019,  con  cui  si  disponeva  che  il  soprintendente   ABAP
provvedesse ad avviare il  procedimento  relativo  alla  proposta  di
dichiarazione  di   notevole   interesse   pubblico,   con   relative
prescrizioni d'uso per i contesti territoriali di cui sopra, ai sensi
dell'articolo 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Vista la nota protocollo 17568 del 25 giugno 2019 con la  quale  la
Direzione generale ABAP ha disposto che, a seguito della  conclusione
dell'attivita' istruttoria congiunta effettuata dalla  Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto
e Arezzo (di seguito «Soprintendenza ABAP») e dal servizio V della DG
ABAP,  la   medesima   soprintendenza   provvedesse   all'avvio   del
procedimento di notevole interesse pubblico per  l'area  territoriale
sopra citata; 
  Vista la nota protocollo n. 17305 del 9 luglio 2019 con la quale la
Soprintendenza ABAP ha trasmesso alla Regione Toscana la proposta  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi  dell'articolo
136, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004,
per acquisirne il parere, ai sensi dell'articolo 138,  comma  3,  del
medesimo decreto legislativo; 
  Preso atto che la Regione Toscana non ha inviato il proprio  parere
in riscontro alla suddetta nota della Soprintendenza ABAP,  entro  il
termine di trenta giorni come previsto dall'articolo  138,  comma  3,
del medesimo decreto legislativo; 
  Considerato che la Soprintendenza  ABAP  ha  provveduto,  con  nota
protocollo  n.  21979  dell'11  settembre  2019,  a  dare  avvio   al
procedimento di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico  della
«Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano a  Dofana  e
di Santa Maria a Dofana» in comune di  Castelnuovo  Berardenga  (SI),
trasmettendo  tutta  la  documentazione  al  Comune  di   Castelnuovo
Berardenga (SI) per  la  pubblicazione  della  documentazione  stessa
all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 139, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 42/2004, dandone contestualmente notizia alla  Regione
Toscana e alla Provincia di Siena; 
  Considerato che la proposta, con  relativa  planimetria,  e'  stata
affissa  all'albo  pretorio  on  line  del  Comune   di   Castelnuovo
Berardenga (SI) in data 16 settembre 2019 per  i  successivi  novanta
giorni, ai sensi dell'art. 139 comma 1  del  decreto  legislativo  n.
42/2004; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 139,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 42/2004, dell'avvenuta proposta e' stata data  notizia
sul  quotidiano  nazionale  «La  Nazione»  e  sul  quotidiano  locale
«Corriere di Siena» in  data  14  settembre  2019  e  sul  quotidiano
«Economia» in data 15 settembre 2019; 
  Viste le  osservazioni  presentate  dai  soggetti  interessati,  in
numero di dodici, entro i termini di cui dell'articolo 139, comma  5,
del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Considerate le controdeduzioni alle  osservazioni  inoltrate  dalla
Regione Toscana e dagli altri soggetti  interessati,  rese  ai  sensi
dell'articolo 139 comma 5 del decreto legislativo  n.  42/2004,  come
predisposte dalla Soprintendenza ABAP con nota protocollo 3771 del 13
febbraio 2020 che forma parte integrante del presente provvedimento; 
  Rilevato  che,  in  esito  dell'esame  istruttorio  di   tutte   le
osservazioni pervenute, la Soprintendenza  ABAP,  nel  confermare  la
validita' del perimetro individuato, delle motivazioni e delle  norme
d'uso, in accordo con il servizio V  della  D.G.  ABAP,  ha  ritenuto
comunque  opportuno  integrare  e  affinare   la   disciplina   d'uso
relativamente ad alcuni elementi emersi dall'analisi  dei  contributi
acquisiti e ritenuti meritevoli di approfondimento, anche nell'ottica
di una migliore definizione delle prescrizioni ad essi relative; 
  Considerato che il segretario regionale per la  Toscana,  con  nota
protocollo 1222 del 10 febbraio 2020, ha chiesto alla  D.G.  APAB  di
adottare; in via sostitutiva, ai sensi  dell'articolo  16,  comma  2,
lettera u) decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, il provvedimento di dichiarazione di  notevole
interesse pubblico in questione; 
  Preso atto della richiesta di cui sopra, la D.G. ABAP ha  informato
il segretario generale  del  MiBACT,  con  nota  protocollo  n.  9335
dell'11 marzo 2020  che,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  1  ultimo
periodo, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n.  169,  la  medesima  avrebbe  predisposto,  in  via
sostitutiva,  il  decreto  di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico indicato in oggetto, per la relativa adozione  e  successiva
pubblicazione; 
  Considerato che la D.G. ABAP ha inoltrato, all'esame  del  Comitato
tecnico-scientifico per il paesaggio,  con  relazione  protocollo  n.
6358 del 18 febbraio 2020, la proposta di dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico sopra indicata, al fine di acquisirne il  relativo
parere consultivo, precisando che: 
    molte delle osservazioni  pervenute  contestano  la  proposta  di
vincolo, ritenendo che: 
      essa determini «una cristallizzazione dello stato  dei  luoghi,
vietando qualsiasi forma di nuova edificazione», 
      le  norme  vietano  qualsiasi  movimento  di   terra   ad   una
profondita' superiore a 30 cm [...] Sarebbe impossibile effettuare le
lavorazioni principali senza  chiedere  il  nulla  osta  archeologico
della Soprintendenza (...)». 
  Considerato  che  la  Soprintendenza  ABAP  ha  ritenuto  di  poter
accogliere parzialmente le suddette osservazioni,  la  D.G.  ABAP  ha
proposto in prima approssimazione al Comitato: 
    di inserire,  alla  fine  dell'ultimo  capoverso  del  punto  2.2
dell'art. 2 «Edifici rurali» (Parte III - Tutela  e  valorizzazione),
la seguente disposizione: 
      «Sono altresi' consentiti limitati  ampliamenti  degli  edifici
rurali di realizzazione recente fino ad un massimo di  15  mq  e  con
altezza non superiore a 7 ml. alla  gronda.  I  volumi  derivanti  da
detti ampliamenti non potranno comunque superare in altezza i  volumi
esistenti e dovranno essere realizzati in coerenza con  le  modalita'
insediative storicamente consolidate  e  con  le  tipologie  edilizie
appartenenti alla tradizione dei luoghi; dovranno  essere  assicurati
la  semplicita'  delle   soluzioni   d'impianto,   l'utilizzo   della
viabilita'  esistente,  assecondando  la  morfologia  del  terreno  e
limitando gli interventi di sbancamento»; 
      di modificare il punto  2.6  «Paesaggio  agrario»  dell'art.  2
«Struttura antropica» (Parte III - Tutela e valorizzazione)  come  di
seguito evidenziato (in neretto le parti aggiunte): 
  2.6 Paesaggio agrario 
  «Gli interventi che comportano trasformazioni della maglia  agraria
e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: 
    sia garantito l'assetto idrogeologico  e  la  salvaguardia  delle
opere di  sistemazione  idraulico-agraria  di  particolare  interesse
storico  e/o  paesaggistico  riconosciute  (terrazzamenti,  muri   di
contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi  viari  rurali),  e  si
inseriscano nel contesto paesaggistico agrario  secondo  principi  di
coerenza (forma, proporzioni e orientamento); 
    sia garantita la continuita' della viabilita' interpoderale,  sia
per finalita' di servizio allo svolgimento delle  attivita'  agricole
sia per finalita' di fruizione del paesaggio rurale; 
    sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove
presente, costituita  da  elementi  vegetali  lineari  (siepi,  siepi
alberate,  vegetazione  riparlale)   e   puntuali   (piccoli   nuclei
forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze); 
    siano limitati i rimodellamenti della  configurazione  orografica
preesistente (livellamenti) che provochino l'alterazione delle  opere
di sistemazione e regimentazione dei suoli. 
  Non sono ammessi interventi di: 
    sostituzione edilizia con spostamento  di  cubature  fra  i  vari
lotti; 
    nuova edificazione, ad eccezione degli annessi agricoli necessari
alla  conduzione  delle  attivita'  agricole,  laddove  non   vi   e'
possibilita' di recupero di volumi esistenti. 
  L'edificazione di nuovi annessi agricoli  e'  consentita  da  parte
delle aziende agricole che raggiungono le superfici fondiarie  minime
a), b),  c),  d),  e),  f),  elencate  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della giunta della Regione Toscana n. 63/R del  25  agosto
2016, cosi' come vigente alla data del presente provvedimento, con le
seguenti caratteristiche dimensionali: 
    Sul pari a 0,002 mq/mq per le superfici fondiarie minime a); 
    Sul pari a 0,001 mq/mq per le superfici fondiarie minime b),  c),
d), e), f). 
  Ai  fini  del  raggiungimento  delle  superfici  fondiarie   minime
previste dalla normativa, non e' consentito computare  particelle  di
terreno non contigue. 
  I nuovi annessi agricoli, di altezza massima non superiore a ml  7,
dovranno essere realizzati in coerenza con le  modalita'  insediative
storicamente consolidate e con  le  tipologie  edilizie  appartenenti
alla tradizione dei luoghi; dovranno essere assicurati la semplicita'
delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo  della  viabilita'  esistente,
assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi  di
sbancamento. 
  I nuovi fabbricati andranno localizzati preferibilmente in aderenza
o in prossimita' degli insediamenti esistenti, onde evitare ulteriori
fenomeni di intrusione e frammentazione dei luoghi,  nonche'  consumo
di suolo produttivo; dovranno altresi'  avere  rapporti  dimensionali
tali  da  rispettare  le  regole  di  aggregazione  dei  nuclei  gia'
esistenti.  Nel  caso  di  nuova  costruzione  non  in   aderenza   a
insediamenti esistenti, la stessa andra' collocata in  modo  coerente
con gli orientamenti e gli allineamenti prevalenti che caratterizzano
storicamente la morfologia del paesaggio agrario, alle varie scale, e
comunque adattandola alla orografia del terreno evitando  riporti  di
terra  e  sbancamenti  e  salvaguardando  attentamente   le   visuali
panoramiche e i rapporti di intervisibilita'. 
  Non e' consentito il passaggio dalla funzione di  annesso  agricolo
esistente  verso  la  funzione  residenziale.  Sentieri,   viabilita'
interpoderale, viabilita' e spazi  di  sosta  all'interno  dei  fondi
dovranno essere realizzati con materiali permeabili drenanti coerenti
con  il   contesto   locale,   preferibilmente   in   terra   battuta
stabilizzata. In ogni caso non  e'  ammesso  l'utilizzo  di  asfalto,
battuto di cemento, o altri materiali artificiali non coerenti con la
tradizione dei luoghi. E' comunque d'obbligo la  conservazione  delle
pavimentazioni storico-tradizionali ancora esistenti». 
    di modificare il  punto  2.4  «Siti  arche.ologici»  dell'art.  2
sostituendo il termine «30 cm» con «1 metro»; 
  Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il  paesaggio,
reso ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto  legislativo  n.
42/2004, con verbale n. 6 della seduta del 6 marzo  2020,  protocollo
n. 9781 del 13 marzo 2020; 
  Considerato che il Comitato tecnico scientifico  per  il  paesaggio
con il suddetto parere  ha  ritenuto  condivisibile  la  proposta  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico  in  questione,  con  le
modifiche alla parte III articolo 2, punti 2.4  siti  archeologici  e
2.6 paesaggio agrario proposte dalla DG ABAP,  con  la  sottoindicata
precisazione: 
    «Alla parte III - Tutela  e  valorizzazione,  art.  2  punto  2.6
paesaggio agrario, il sesto capoverso dovra' essere cosi' sostituito: 
      i nuovi  fabbricati  andranno  localizzati  preferibilmente  in
prossimita' degli  insediamenti  esistenti  o  all'interno  del  loro
resede,   onde   evitare   ulteriori   fenomeni   di   intrusione   e
frammentazione dei luoghi, nonche' consumo di suolo  produttivo;  gli
stessi  dovranno  altresi'  avere  rapporti  dimensionali   tali   da
rispettare le regole di aggregazione dei nuclei gia'  esistenti.  Nel
caso  di  nuova  costruzione  non  in  prossimita'   a   insediamenti
esistenti, la stessa  andra'  collocata  in  modo  coerente  con  gli
orientamenti  e  gli  allineamenti  prevalenti   che   caratterizzano
storicamente la morfologia del paesaggio agrario, alle varie scale, e
comunque adattandola alla orografia del terreno evitando  riporti  di
terra  e  sbancamenti  e  salvaguardando  attentamente   le   visuali
panoramiche e i rapporti di intervisibilita'»; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di notevole interesse  pubblico,  come  indicata  nella
allegata planimetria, si estende dal punto di  attraversamento  della
superstrada Siena-Bettolle  (Strada  statale  715,  E78)  sull'Arbia,
risalendo la  sponda  sinistra  del  fiume,  il  perimetro  dell'area
sottoposta  a   vincolo   paesaggistico   raggiunge   il   Ponte   di
attraversamento della strada comunale di Pieve a Bozzone  (coordinate
43.3260738, 11.4236214). 
  Il perimetro prosegue sul margine meridionale della strada comunale
di Pieve a Bozzone fino alla confluenza con la strada  campestre  s/n
(coordinate 43.3232667, 11.4282412), procede verso nord, sul  margine
occidentale  del  bosco  fino  al  margine  dell'abitato  moderno  di
Montaperti (coordinate 43.3258979, 11.4299397). Esclude tutto  centro
abitato di Montaperti e procede fino al ciglio del bosco,  includendo
la sommita' del Podere Pancolaccio (via Castelletto di  Pancole).  Il
limite procede  sul  ciglio  della  scarpata  e  del  bosco  fino  ad
includere  l'area  di   Podere   Caspreno   (coordinate   43.3353840,
11.4272773,  margine  settentrionale).  Il  perimetro   del   vincolo
prosegue sul limite tra i fogli 143 e 159 e percorre un tratto  della
SP 111/a (margine sud occidentale, limite tra i fogli catastali 144 e
159). 
  Il perimetro prosegue per 3.2 km lungo il margine meridionale della
strada comunale dell'Antica Malena fino all'incrocio  con  la  strada
campestre (coordinate 43.3346131, 11.4670692), e  di  qui,  lungo  il
limite tra i fogli catastali 162 e 163, all'attraversamento del Borro
Sorrione. 
  Il perimetro procede quindi sul margine  settentrionale  del  Borro
Sorrione  fino  alla  confluenza  con  il   fosso   s/n   (coordinate
43.3254552, 11.4502189). Il margine prosegue sul limite tra  i  fogli
catastali 161 e 175 fino alla strada campestre di Podere  Boscarelli,
percorsa a sud per 500 metri fino al Poggione  (limite  tra  i  fogli
catastali 174, 175 e 176). Dal punto di congiunzione  dei  tre  fogli
catastali, il perimetro segue il piccolo fosso s/n fino  alla  strada
campestre di Montaperti (coordinate 43.3131852, 11.4466576).  Di  qui
percorre il tratto meridionale del Borro dell'Amo, fino al  ponte  di
attraversamento  della  strada  campestre   (coordinate   43.3129054,
11.4527602), risale la strada campestre del Banditone (limite  tra  i
fogli  catastali  188  e  189),  fino  a  discendere  al   punto   di
congiunzione  con  la  strada  statale  E78  (coordinate  43.3071391,
11.4473308).  Il  perimetro,  infine,   coincide   con   il   margine
settentrionale della strada stratale E78. 
  L'area interessata dal vincolo ricade nel territorio del Comune  di
Castelnuovo Berardenga (SI), a sud ovest del capoluogo di provincia e
ricopre una superficie di circa 910 ettari. 
  Per quanto attiene gli aspetti morfologici il territorio oggetto di
vincolo presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche  tipiche
delle colline di Siena, a confine con il territorio  chiantigiano  ed
e' contraddistinto dall'ampia valle ricompresa tra il torrente  Arbia
ed il fosso del Malena, a margine del quale  spicca  il  rilevato  di
Monteapertaccio ed il basso promontorio di Dofana. Il mosaico agrario
e' interrotto da piccoli tratti di superficie boscata ed il paesaggio
delle crete inizia ad aprirsi verso il Chianti. 
  Dall'analisi   complessiva   delle    componenti    paesaggistiche,
archeologiche, simboliche  e  latu  sensu  monumentali  dell'area  in
questione emerge quanto segue: 
    la presenza umana  e'  segnalata  da  un'alta  concentrazione  di
materiali sin  dal  Paleolitico  inferiore,  ma  si  manifesta  nella
propria  eccezionalita'  in   epoca   etrusca   irraggiandosi   dalla
confluenza tra l'Arbia e il Malena: 
    l'elemento saliente che ne qualifica  la  valenza  sacra  sono  i
grandi tumuli funerari (tra cui Montapertaccio); in epoca  arcaica  e
ellenistica la frequentazione legata a specifiche  devozioni  ha  uno
dei fulcri nell'area sacra in corrispondenza  dell'attuale  complesso
di Sant'Ansano a Dofana; 
    subito dopo lo spopolamento del territorio in fase  tardo-antica,
Sant'Ansano riafferma, come confermano le emergenze  archeologiche  e
documentarie, la  propria  funzione  di  spicco  lungo  il  tracciato
viario. Il sito ha una intensa connotazione martiriale,  testimoniata
dall'edificio ottagono dove la tradizione ambienta  il  dies  natalis
del santo evangelizzatore di Siena, il luogo  si  identifica  con  le
radici della Sena christiana. 
    le valenze dell'area non sono estranee alle  tradizioni  inerenti
la Battaglia di Montaperti (1260), ovvero alla vittoria dei senesi  e
delle truppe ghibelline contro quelle fiorentine e guelfe. Benche' le
fonti - indirette -  e  le  emergenze  materiali  non  consentano  di
delimitare in  modo  univoco  il  teatro  della  battaglia,  esso  e'
identificato, nella tradizione popolare (il luogo fausto  ai  senesi)
come in quella culta (Dante, Inf. X, 85), con  i  campi  attraversati
dall'Arbia e  dai  suoi  affluenti  di  sinistra  (Malena  e  Biena).
L'ambito e'  dominato  dalla  piramide  eretta  sul  colle/tumulo  di
Montapertaccio: per volonta' testamentaria  di  Guido  Chigi-Saracini
(1965) l'area costituisce proprieta' indivisa tra  le  Contrade,  che
esprimono la propria potesta' per il  tramite  del  Magistrato.  Tale
peculiarita'  giuridica  ribadisce  l'eccezionalita'   e   la   forte
connotazione identitaria del sito nel suo complesso; 
    l'insediamento rurale e' caratterizzato da  un  assetto  poderale
rarefatto, secondo il tipico ordine del «latifondo  mezzadrile»,  con
poderi localizzati con accuratezza sul colmo dei poggi per motivi  di
stabilita'; 
  Considerato che all'interno della zona in oggetto,  come  riportato
nella  nota  della  Soprintendenza  ABAP  (protocollo  21979  dell'11
settembre 2019), sono stati dichiarati di  interesse  culturale,  con
decreti emessi in data 17 luglio 2019 dalla Commissione regionale per
il patrimonio culturale, la cappella di Sant'Ansano  a  Dofana  e  il
Monumento e Colle della battaglia di Monteaperti. Per  la  chiesa  di
Sant'Ansano a Dofana e' stato avviato il procedimento  amministrativo
di verifica d'ufficio dell'interesse culturale; 
  Considerato   che   i    beni    culturali    sopraindicati    sono
imprescindibilmente connessi al contesto paesaggistico e che la  zona
e' caratterizzata dalla presenza  diffusa  e  dall'interrelazione  di
ulteriori emergenze di notevole valore archeologico,  architettonico,
storico, demoetnoantropologico e identitario, nonche' di architetture
rurali  afferenti  alla  tradizione  costruttiva   tradizionale.   Un
territorio pertanto la cui  nota  essenziale  e  significante  e'  la
spontanea concordanza e fusione fra espressioni della natura e quelle
legate alla presenza dell'uomo gia' dall'eta' preistorica. 
  Considerato  che  il  paesaggio  agrario  e'   di   grande   valore
percettivo, testimoniale, ambientale, caratterizzato da una relazione
stretta e strutturante tra sistema insediativo storico e tessuto  dei
coltivi,  leggibile  a  piu'  scale  da  quella  delle  numerosissime
ville-fattoria presenti in questa parte di Castelnuovo  Berardenga  -
come fulcri organizzatori del paesaggio agrario  -,  a  quella  delle
case coloniche collocate ognuna sul proprio podere. 
  Ritenuto pertanto che, per i motivi  sopraesposti,  sulla  base  di
quanto indicato nel documento «Relazione e  disciplina  d'uso»  (ALL.
A), elaborato congiuntamente dalla Soprintendenza ABAP e dal Servizio
V della D.G. ABAP, l'ambito in  questione  abbia  le  caratteristiche
proprie  del  complesso  di   cose   immobili   che   compongono   un
caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale nonche' un
notevole valore percettivo, valori questi riconducibili alle  lettere
c) e d) dell'art. 136 del decreto legislativo n.  42/2004  e  che  e'
opportuno espungere dalla presente dichiarazione la  lettera  a)  del
suddetto art. 136 (le cose immobili che hanno cospicui  caratteri  di
bellezza naturale, singolarita'  geologica  o  memoria  storica,  ivi
compresi gli alberi monumentali); 
  Considerato l'obbligo, da  parte  del  proprietario,  possessore  o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree  di
cui  sia  stato  dichiarato  il  notevole  interesse   pubblico,   di
presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la  richiesta  di
autorizzazione di cui all'articolo 146  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello  stato  dei
luoghi; 
 
                              Decreta: 
 
  la zona comprendente i siti  di  Monteaperti,  di  Sant'Ansano,  di
Santa Maria a Dofana nel comune di  Castelnuovo  Berardenga  (SI)  e'
dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli  effetti
dell' articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 ed e' sottoposta a tutte  le  disposizioni  di
tutela contenute nel citato decreto legislativo. 
  Nella zona predetta, dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico,
vige ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del decreo  legislativo  n.
42/2004 la disciplina d'uso contenuta nell'Allegato A - «Relazione  e
disciplina  d'uso»,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,
intesa ad assicurare  la  conservazione  dei  valori  espressi  dagli
aspetti  e  caratteri  peculiari  del  territorio  considerato.  Essa
costituisce  parte  integrante  del  Piano   paesaggistico   di   cui
all'articolo 143 del  medesimo  decreto  e  non  e'  suscettibile  di
rimozioni o modifiche nel  corso  del  procedimento  di  redazione  o
revisione del succitato piano. 
  Costituisce parte  integrante  del  presente  decreto  la  seguente
documentazione: 
    1. Allegato A - Relazione e disciplina d'uso; 
    2. Allegato B - Perimetrazione; 
    3. Allegato C - Documentazione fotografica; 
    4.  Allegato  D  -  Controdeduzioni   alle   osservazioni,   nota
protocollo n. 3771 del 13 febbraio 2020. 
  La  documentazione   sopraelencata   e'   consultabile   sui   siti
informatici istituzionali del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione  Toscana
ai sensi dell'articolo 140,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
42/2004. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 141, comma 4, del  decreto
legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza ABAP  per  le  Province  di
Siena, Grosseto e Arezzo, provvedera' alla trasmissione al Comune  di
Castelnuovo Berardenga del numero della Gazzetta Ufficiale contenente
il  presente  decreto,  unitamente  ai  relativi  allegati,  ai  fini
dell'adempimento, da parte del suddetto comune, di quanto  prescritto
dall'articolo 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  La Soprintendenza ABAP per le Province di Siena Grosseto  e  Arezzo
vigilera' sull'adempimento da parte del comune  interessato,  dandone
comunicazione alla  direzione  generale  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio. 
  Avverso il presente decreto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale avanti il  Tribunale  amministrativo  competente  per
territorio, a  norma  del  decreto  legislativo  n.  104/2010  ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  1199/1971,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione. 
 
    Roma, 17 marzo 2020 
 
                                       Il direttore generale: Galloni 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati
e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  all'indirizzo
www.beniculturali.it    nella    sezione    Avvisi    e     Circolari
www.beniculturali.it/avvisi e in Amministrazione  Trasparente  e  sul
sito web della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio  per
le   Province   di   Siena   Grosseto    e    Arezzo    all'indirizzo
hup://www.sabap-siena.beniculturali.it