IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante «Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale» che
stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell'art.
1, che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il
Codice del consumo e, in particolare, la Parte I, il Titolo III della
Parte II e il Titolo III della parte IV;
Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati
commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha
approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto 25 luglio 2011 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono stati
adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e per la fornitura di derrate alimentari»;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto 25
luglio 2011 in ragione dell'evoluzione della normativa nel frattempo
intervenuta in particolare sui requisiti di qualita' dei prodotti
alimentari e dei materiali in uso nella ristorazione collettiva,
della necessita' di implementare le azioni per perseguire con
maggiore efficacia gli obiettivi di riduzione degli sprechi e della
produzione di rifiuti premiando altresi' modelli produttivi e
distributivi a basso impatto ambientale, assicurando al contempo una
sana alimentazione anche attraverso modalita' piu' incisive di
verifica sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture;
Valutato che l'attivita' istruttoria per la predisposizione dei
nuovi criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e per la fornitura di derrate alimentari e stata
improntata al conseguimento di detti obiettivi prioritari e ha
previsto inoltre un costante confronto con le parti interessate e
cori esperti, cosi' come prevede il citato piano d'azione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i
seguenti servizi e forniture:
a) servizio di ristorazione collettiva;
b) derrate alimentari.
2. Il servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, sub a)
e' articolato con riferimento a tre settori:
a) ristorazione scolastica;
b) ristorazione per gli uffici, le universita' e le caserme;
c) ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali,
socio-sanitarie e detentive.