IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che  ha
modificato l'art. 130 del codice in materia  di  protezione  di  dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in
deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi
di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito  nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione,  con
modalita'  semplificate  e  anche   in   via   telematica,   mediante
l'iscrizione della numerazione della  quale  e'  intestatario  in  un
registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out); 
  Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni  e'
regolamentato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  7
settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2
novembre 2010, n. 156; 
  Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha
sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7
settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'art. 130, comma
3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  con   riguardo
all'impiego della posta cartacea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  2018,
n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio  2019,  n.
16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica  del
7 settembre 2010, n. 178, in accordo  all'art.  1,  comma  54,  della
legge 4 agosto 2017, n. 124; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 178,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi
dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in  materia
di  protezione  di  dati  personali  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, quale ente o organismo  pubblico  titolare  di  competenze
inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione  del
suddetto registro; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto regolamento in base al  quale
il Ministero dello sviluppo economico provvede alla  realizzazione  e
gestione  del  registro  anche  affidandone  la  realizzazione  e  la
gestione a soggetti terzi  che  ne  assumono  interamente  gli  oneri
finanziari e  organizzativi,  mediante  contratto  di  servizio,  nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Ritenuto opportuno, per la complessita'  organizzativa,  tecnica  e
gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga  per
la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto  terzo
dotato di adeguata competenza  tecnico-operativa  nel  settore  delle
comunicazioni; 
  Vista  la  delibera  a  contrarre  del  Capo  Dipartimento  per  le
comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo  Bordoni
e' stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attivita'
legate alla realizzazione e  gestione  del  registro  pubblico  delle
opposizioni; 
  Viste le determine del Capo Dipartimento  per  le  comunicazioni  e
della Direzione generale per i servizi di comunicazione  elettronica,
radiodiffusione e postali del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
rispettivamente del 9 novembre 2010,  del  9  ottobre  2015,  del  19
gennaio 2018 e del 6 maggio 2019, con  cui  sono  state  affidate  in
concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione,
gestione e manutenzione del suddetto registro; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, riguardante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, secondo cui il Ministro dello sviluppo  economico,  con
proprio provvedimento, determina il  piano  preventivo  dei  costi  e
delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro; 
  Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione
del registro per l'anno 2020, predisposto il 29 novembre  2019  dalla
Fondazione Ugo Bordoni, ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  178,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di approvare il citato piano dei costi  per  il  2020,  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sulla base delle verifiche effettuate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il piano preventivo dei costi di  funzionamento  e  manutenzione
del registro pubblico  delle  opposizioni,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  178,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per  l'anno  2020,  inviato   dalla
Fondazione Ugo Bordoni al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' approvato. 
  2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione  del
registro  pubblico  delle  opposizioni  per  il  2020  sono  definiti
nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.