IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e'
provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli
articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e'
provveduto a modificare l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,  con
particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento
supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua
superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2020   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
marzo 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 25.412 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 26  ottobre  2009,  22  gennaio,  24
marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, 23 settembre 2014,  23
gennaio e 23 giugno 2015, 22 marzo e  23  novembre  2016,  24  maggio
2017, 25 giugno 2018, 24  gennaio,  24  giugno,  24  settembre  e  25
novembre 2019, con i quali e' stata disposta l'emissione delle  prime
trentatre'  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,55%   con
godimento  15  settembre  2009  e   scadenza   15   settembre   2041,
indicizzati,  nel   capitale   e   negli   interessi,   all'andamento
dell'indice armonizzato dei prezzi  al  consumo  nell'area  dell'euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco  d'ora  innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una trentaquattresima  tranche  dei  predetti
buoni del Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del   «decreto   cornice»,   e'   disposta   l'emissione    di    una
trentaquattresima tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,55%
indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP€i»),  con   godimento   15
settembre 2009  e  scadenza  15  settembre  2041,  per  un  ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro  e  un
importo massimo di 750 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il  15  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime ventuno cedole dei buoni emessi con il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo
agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.