IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), 50,  51,  56  e  58  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni, recante il  «Testo  unico  delle  leggi  in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope  e  di
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»; 
  Visto  l'art.  31  della  Convenzione  unica  sugli   stupefacenti,
adottata a New York il 30 marzo 1961, come  emendata  con  protocollo
adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con  legge  5  giugno
1974, n. 412; 
  Visto  l'art.  12  della  Convenzione  sulle  sostanze  psicotrope,
adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia  ha  aderito  con
legge 25 maggio 1981, n. 385; 
  Visto il  decreto  11  febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1997, n. 7, recante modalita' di  importazione  di
specialita' medicinali registrate all'estero; 
  Visto  il  decreto  11  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 30 maggio 2001, n. 124, recante la definizione di procedure
da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialita' medicinali
nel mercato nazionale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  18  giugno  2015,
recante «Nuove modalita' da osservare per  ottenere  il  permesso  di
esportazione, importazione e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope»; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
applicabili  sull'intero  territorio   nazionale   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2020, n. 76, Edizione straordinaria; 
  Tenuto conto che l'International Narcotics  Control  Board  (INCB),
organismo di controllo internazionale sulle sostanze  stupefacenti  e
psicotrope delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, in  considerazione
dell'evento pandemico COVID-19, con nota  E/INCB/NAR/C.L.10/2020  del
17 marzo 2020, ha raccomandato  a  tutti  i  paesi  di  garantire  la
disponibilita' dei medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope e le corrispondenti attivita' di fornitori e distributori,
nonche'  di  adottare  procedure   semplificate   di   controllo   su
esportazione, trasporto e approvvigionamento dei medesimi medicinali,
da potersi effettuarsi anche senza permesso di importazione  e  quota
annuale; 
  Ritenuto necessario, in accordo con le convenzioni internazionali e
in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  di
adottare misure atte a garantire l'approvvigionamento di medicinali a
base di sostanze stupefacenti e psicotrope  e  la  continuita'  delle
attivita' di officine  farmaceutiche  e  di  grossisti  e  depositari
farmaceutici e disporre nuove modalita' da osservare per ottenere  il
permesso  di  esportazione,  importazione  e  transito  di   sostanze
stupefacenti e psicotrope; 
  Considerato che le autorizzazioni  alla  fabbricazione,  impiego  e
commercio  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  i   permessi
d'importazione e di esportazione rilasciati alle imprese  autorizzate
devono  riportare  la  firma  autografa  del  direttore  dell'Ufficio
centrale stupefacenti depositata presso le ambasciate e le prefetture
e che, pertanto, tale firma puo' essere apposta in formato digitale; 
  Ritenuto necessario e urgente semplificare le modalita' di rilascio
dei permessi di importazione, esportazione e transito dei  medicinali
stupefacenti e psicotropi in modalita' completamente elettronica, per
il periodo dello stato di emergenza come  dichiarato  con  la  citata
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In ragione dell'emergenza COVID-19  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  i  permessi  di
esportazione, importazione e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope sono rilasciati in modalita' elettronica all'indirizzo  di
posta indicato dal richiedente in sole tre copie numerate  stampabili
ed utilizzabili una sola volta per le operazioni  richieste,  firmate
con firma elettronicamente riprodotta e non autografa  del  direttore
dell'Ufficio  centrale  stupefacenti  della  Direzione  generale  dei
dispositivi medici e del  servizio  farmaceutico,  con  le  modalita'
descritte al comma 2. 
  2. Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione  e
transito  possono  essere  presentate   dalle   aziende   previamente
autorizzate ai sensi degli articoli 17, 19 e 32,  36,  37  del  testo
unico e dalle farmacie ospedaliere, per l'importazione di  medicinali
carenti o non autorizzati all'immissione in commercio in  Italia  per
singoli pazienti o cumulative, utilizzando i modelli per le richieste
di rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito  di
sostanze stupefacenti in forma elettronica, pubblicate sul  sito  del
Ministero della salute. 
  3. Per garantire la continuita' della fornitura e distribuzione dei
medicinali stupefacenti e psicotropi alle farmacie e  agli  ospedali,
durante  il  periodo  dell'emergenza  COVID-19,   i   rinnovi   delle
autorizzazioni  di  cui  al  comma  2  sono  trasmessi  alle  imprese
autorizzate solo per posta elettronica certificata,  firmati  con  le
stesse modalita' di firma elettronicamente riprodotta di cui al comma
1.