IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del  2  aprile
2020; 
  Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21  del  27
gennaio  2020;  del  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 26  del  1°  febbraio  2020;  del  21
febbraio 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  22
febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella  Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  del  14  e  del  15  marzo  2020,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;  del  22
marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
75 del 22 marzo 2020; del 28 marzo 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2020, n. 84; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza del
28  marzo  2020,  n.  6,   concernente   le   attivita'   frontaliere
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, relativa alla dichiarazione,  per  sei  mesi,  dello  stato  di
emergenza  nel  territorio  nazionale  in  conseguenza  del   rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati l'evolversi della situazione  epidemiologica,  anche  a
livello  internazionale,  il  carattere   particolarmente   diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
  Vista la richiesta dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  di
accelerare il piu' possibile le procedure per sdoganare i beni mobili
utili al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, l'importazione
priva  di  finalita'  commerciali  dei  beni  mobili  occorrenti  per
contrastare  il  contagio  da  Covid-19,  tra  cui  gli  strumenti  e
apparecchi sanitari  e  dispositivi  di  ventilazione,  destinati  ai
soggetti di cui all'ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del  commissario
straordinario per l'emergenza Covid-19, potra' perfezionarsi  con  la
riserva di produrre agli Uffici della dogana il nulla osta  sanitario
del competente USMAF entro cinque giorni lavorativi dopo lo  svincolo
della merce. 
  2.  Per  assicurare  la  massima  velocizzazione  delle  operazioni
doganali, all'atto  dell'importazione  l'importatore  dovra'  fornire
evidenza dell'utilizzo della riserva di cui al comma 1. 
  3. Dovra' essere garantita  la  costante  tracciabilita'  dei  beni
importati con la procedura di  cui  al  comma  1  e  gli  stessi  non
potranno essere messi in esercizio prima dell'ottenimento  del  nulla
osta sanitario del competente USMAF. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 aprile 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 565