IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                     di Intesa con il Presidente 
                    della Regione Emilia-Romagna 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto  il  regolamento  sanitario  internazionale  2005,   adottato
dalla 58ª assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio  2005  e
in vigore dal 15 giugno 2007, che  ha  posto  le  nuove  esigenze  di
sanita' pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»,  ed
in particolare l'art. 2, comma 2, il quale  prevede  che  nelle  more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in
casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni  sopravvenute  le
misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal  Ministro  della
salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del  2  aprile
2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, relativa alla dichiarazione,  per  sei  mesi,  dello  stato  di
emergenza  nel  territorio  nazionale  in  conseguenza  del   rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati l'evolversi della situazione  epidemiologica,  anche  a
livello  internazionale,  il  carattere   particolarmente   diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
  Vista la nota del 3 aprile 2020 con la quale  il  Presidente  della
Regione  Emilia  Romagna,  in  ragione  della  peculiare   situazione
epidemiologica esistente sul territorio, rappresenta la necessita' di
adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                   Misure urgenti di contenimento 
              del contagio della Regione Emilia Romagna 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID -19 nella Regione Emilia  Romagna  sono  adottate  le  seguenti
misure di contenimento: 
    a) le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 punto 2) del decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'11  marzo  2020  si
estendono a tutte le attivita' che prevedono la  somministrazione  ed
il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto  (ivi  compresi
rosticcerie,  friggitorie,  gelaterie,   pasticcerie,   pizzerie   al
taglio). Per tutte queste attivita' resta consentito il solo servizio
di consegna a domicilio, nel  rispetto  delle  disposizioni  igienico
sanitarie. Le aziende che preparano cibi da  asporto  all'interno  di
supermercati o comunque  in  punti  vendita  di  alimentari,  possono
continuare la  loro  attivita'  ma  possono  soltanto  effettuare  la
vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi  preconfezionati,  senza
prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo  sul  posto.  E'
sospesa l'attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande  anche
ove esercitata congiuntamente ad attivita' commerciale consentita  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11  marzo
2020; 
    b) le strutture ricettive alberghiere, la cui  attivita'  non  e'
sospesa ai sensi  dell'allegato  1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, possono erogare servizi diversi
dall'accoglienza a  fini  turistici.  Sono  soggette  a  chiusura  le
strutture ricettive all'aria aperta ed  extralberghiere,  nonche'  le
«altre  tipologie  ricettive»,  comunque  denominate.  Sono   escluse
dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate,
operanti per  esigenze  collegate  alla  gestione  dell'emergenza  (a
titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri  ed  operatori
sanitari ed altri operatori connessi  alla  gestione  dell'emergenza,
isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare  esercizio  dei
servizi  essenziali  e  quelle  che  ospitano  persone   regolarmente
registrate al momento di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22  marzo  2020,  per  motivi  diversi  da
quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza
per motivi a loro non imputabili o che  in  dette  strutture  abbiano
stabilito il proprio domicilio. Alle  strutture  ricettive,  comunque
denominate, possono essere  assicurate  le  attivita'  funzionali  al
mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che  necessitano
di un controllo costante o quanto  meno  periodico,  di  manutenzione
delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione  di  persone
estranee, nei limiti di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.  All'interno  di  strutture
ricettive  (quali,  a  titolo   di   esempio,   alberghi,   residenze
alberghiere,  agriturismi)  restano  consentite   le   attivita'   di
somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che  vi
soggiornano; 
    c) Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari  e  relative
aree  di  pertinenza;  l'accesso  e'  consentito  solo  al  personale
impegnato in comprovate attivita' di manutenzione e vigilanze,  anche
relative alle aree in concessione o di pertinenza; 
    d) Sono sospesi, nei giorni  feriali,  prefestivi  e  festivi,  i
mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i
mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva  per
la vendita di prodotti alimentari  e  piu'  in  generale  i  posteggi
destinati e utilizzati per la  vendita  di  prodotti  alimentari.  E'
altresi' sospeso il commercio su aree pubbliche in forma  itinerante.
Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici
recintati i  mercati  a  merceologia  esclusiva  per  la  vendita  di
prodotti alimentari e  i  posteggi  destinati  e  utilizzati  per  la
vendita  di  prodotti  alimentari  a  condizione  che  l'accesso  sia
regolamentato in  modo  da  consentire  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di un metro. In riferimento alle deroghe al divieto di
aperture delle attivita' di commercio al dettaglio di cui al punto  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2020,
le  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, sono  chiusi
nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, parafarmacie,
edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari,  di  prodotti
per l'igiene personale e  la  pulizia  ed  igiene  della  casa  e  di
articoli di cartoleria, purche' sia consentito  l'accesso  alle  sole
predette attivita'. Pertanto,  i  supermercati  presenti  nei  centri
commerciali possono aprire nelle  giornate  prefestive  limitatamente
alle aree di vendita di prodotti farmaceutici,  parafarmaceutici,  di
stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti  per
l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di
cartoleria.  Deve  essere  in  ogni  caso   garantita   la   distanza
interpersonale  di un  metro,   anche   attraverso   la   modulazione
dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma  di  assembramento.
Ad  esclusione  di  farmacie  e   parafarmacie,   edicole,   tabacchi
(limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e  distributori
di carburante, nei giorni festivi sono sospese tutte le attivita'  di
commercio al dettaglio  e  all'ingrosso,  comprese  le  attivita'  di
vendita di prodotti alimentari, sia  nell'ambito  degli  esercizi  di
vicinato che  delle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri  commerciali  o  in  gallerie  commerciali.  La
vendita di  prodotti  di  qualsiasi  genere  merceologico  e'  sempre
consentita quando e' prevista la consegna al domicilio del cliente su
ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza,
radio e telefono. 
    e)  Chiusura  al  pubblico  dei  cimiteri  comunali,  garantendo,
comunque,  l'erogazione  dei  servizi  di   trasporto,   ricevimento,
inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.