IL MINISTRO DELLA SALUTE di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita' pubblica in ambito transfrontaliero; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria»; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Vista la nota del 3 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Emilia Romagna, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio, rappresenta la necessita' di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Emana la seguente ordinanza: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio della Regione Emilia Romagna 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19 nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 si estendono a tutte le attivita' che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attivita' resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attivita' ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. E' sospesa l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attivita' commerciale consentita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; b) le strutture ricettive alberghiere, la cui attivita' non e' sospesa ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonche' le «altre tipologie ricettive», comunque denominate. Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attivita' funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. All'interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attivita' di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano; c) Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l'accesso e' consentito solo al personale impegnato in comprovate attivita' di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza; d) Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e piu' in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E' altresi' sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle attivita' di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, sono chiusi nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, nei giorni festivi sono sospese tutte le attivita' di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attivita' di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico e' sempre consentita quando e' prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono. e) Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.