IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre  2008,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  giugno  2010,  n.  124  recante
attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto  destinate
alla produzioni di frutti (refusione); 
  Vista la direttiva di  esecuzione  della  direttiva  di  esecuzione
della Commissione del 15  ottobre  2014:  2014/96/UE,  relativa  alle
prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio  dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo  all'attuazione
del Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto; 
  Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016  recante  recepimento
delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre  2014:
2014/96/UE relativa alle prescrizioni in  materia  di  etichettatura,
chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto e delle piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di
frutti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   della   direttiva
2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di  esecuzione
della direttiva 2008/90/CE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  la
registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune  delle
varieta' e 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  requisiti  specifici
per il genere e la specie delle  piante  da  frutto  di  cui  al  suo
allegato I,  i  requisiti  specifici  per  i  fornitori  e  le  norme
dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio   2019,   n.   25,   inerente    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma  9,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; 
  Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio di  questo  Ministero,  con  la
quale  e'  stata  data  attuazione  agli  obiettivi  definiti   dalla
direttiva  del  Capo   Dipartimento   delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo  2019,
n. 107, per l'attivita' amministrativa e per la gestione 2019; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
Individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15  novembre  2019,
con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto,  dirigente  di
prima  fascia,  l'incarico  di  direttore  generale  della  Direzione
generale dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813  della  Commissione
del  29  ottobre  2019  che  modifica  la  direttiva  di   esecuzione
2014/96/UE relativa alle prescrizioni in  materia  di  etichettatura,
chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto e delle piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di
frutti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   della   direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta
per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle
piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore; 
  Considerata la necessita' di recepire la  direttiva  di  esecuzione
(UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre  2019  e  modificare
conseguentemente il citato decreto ministeriale 6 dicembre 2016; 
  Acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui  all'art.  52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, cosi'  come  indicato
all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno  2010,  n.  124
nella riunione del 27 febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 6 dicembre 2016 
 
  1. Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e' cosi' modificato: 
    a. all'art. 48, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il colore dell'etichetta e': 
        a. bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di
pre-base; 
        b. bianco per i materiali di base; 
        c. blu per i materiali certificati.»; 
    b. l'art. 51 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 51. 
             Documento del fornitore per i materiali CAC 
 
  1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un  documento
redatto dal fornitore in conformita' ai commi 2, 3 e  4,  di  seguito
«documento del fornitore». 
  2. Il documento  del  fornitore  non  e'  simile  al  documento  di
accompagnamento di cui all'art. 48, in modo da evitare ogni possibile
confusione tra tali documenti. 
  3.  Il  documento  del  fornitore  contiene  almeno   le   seguenti
informazioni: 
    a. la dicitura «norme e regole UE»; 
    b. il nome dello Stato  membro  in  cui  il  documento  e'  stato
redatto o il relativo codice; 
    c. l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; 
    d. il nome del fornitore o il suo numero/codice di  registrazione
rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile; 
    e. il numero di serie individuale, il numero della settimana o il
numero della partita; 
    f. la denominazione botanica; 
    g. la dicitura «materiali CAC»; 
    h. la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel
caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta': il nome  della
specie o  dell'ibrido  interspecifico  in  questione.  Riguardo  alle
piante da frutto innestate, tali informazioni  sono  fornite  per  il
portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali  una
domanda di registrazione  ufficiale  o  di  privativa  per  ritrovati
vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta»  e
«domanda in sospeso»; 
    i. la data di emissione del documento. 
  4. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore
e' di colore giallo. 
  5. Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile
in una delle lingue ufficiali  dell'Unione,  chiaramente  visibile  e
leggibile.»