IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive
modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive
modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio
di ogni anno, con decreto, l'indennita' per l'abbattimento dei bovini
infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti
da brucellosi;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro
della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano
nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti
ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre
1992, n. 276;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano
nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti
bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n.
592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il
piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 1996, n. 125;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata dall'ordinanza
ministeriale 13 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2019, n. 146;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2018,
concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e
caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302;
Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli
Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti,
specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e
leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;
Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da
allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in
considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente
interessati dai provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2019 della
misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti
da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e
caprini infetti da brucellosi;
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, con nota prot. 14908
del 27 marzo 2019, sugli aggiornamenti delle indennita' di
abbattimento per l'anno 2019 e, ai fini della determinazione
dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, la conferma della
decurtazione pari al 35% dell'indennita' riconosciuta per il 2019 per
la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli
animali con eta' uguale o maggiore a sei anni;
Decreta:
Art. 1
Indennizzi previsti per i bovini e bufalini
1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da
brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro
497,63.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti e' stabilita in euro 917,64.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in euro 425,58.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, e' stabilita in euro 779,93.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per
capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci
capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante
dello stesso, sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso
dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o
abbattuti e distrutti.
7. Le misure delle indennita' di cui al presente articolo decorrono
dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno
2019.