Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, prima colonna, all'art. 1,  comma
1, dopo la lettera e)  si  intende  riportata  la  seguente:  «f)  e'
autorizzata esclusivamente la vendita,  su  territorio  nazionale  ed
estero, delle scorte  di  magazzino  di  attivita'  di  impresa  gia'
sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o,  se  necessaria
la presenza, con modalita' organizzative  di  cui  al  Protocollo  di
regolamentazione del 14 marzo 2020.»