Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dopo la lettera e) si intende riportata la seguente: «f) e' autorizzata esclusivamente la vendita, su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attivita' di impresa gia' sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalita' organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020.»