IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana n. 302 del 28 dicembre 2016;
Visto, in particolare, l'art. 48, comma 9, della citata legge, che
prevede che «con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono stabilite le caratteristiche, le diciture
nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione,
il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima
procedura sono stabilite le caratteristiche nonche' le modalita'
applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi
individuati al comma 8»;
Visti, inoltre i commi 6 e 7 dell'art. 48 della citata legge;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo n. 7552 del 2 agosto 2018, concernente il
Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi
dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la
disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012 concernente le disposizioni nazionali
applicative del regolamento CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
regolamento applicativo (CE) n. 697/2009 della Commissione e del
decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP e IGP, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di
determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di Stato
e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i
prodotti alcolici;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato», che, all'art. 2, attribuisce allo stesso i
compiti di produzione e fornitura delle carte valori per il
fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, della citata legge 13
luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere e) e g), tra i compiti
del Poligrafico, rispettivamente la «fabbricazione di sigilli
ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato» e la
«fabbricazione di contrassegni di Stato»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni», che ha
previsto, nell'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A) del
decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (All. A n. 13)
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle
istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo
sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti
pubblici»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9374 del 19 aprile 2011, concernente le disposizioni le
caratteristiche le diciture nonche' le modalita' per la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei
contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine
controllata e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 15 novembre 2011, recante la sostituzione degli
allegati 1 e 2 del citato decreto 19 aprile 2011 concernente le
disposizioni le caratteristiche le diciture nonche' le modalita' per
la fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo
dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine
controllata;
Visto il decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e
forestali n. 5888 del 1° marzo 2012, recante la disciplina di
inserimento e gestione dei fabbisogni dei contrassegni di Stato
previsti per i vini DOCG e DOC e l'istituzione del portale
informatico di cui all'art. 9, commi 2 e 5, del decreto ministeriale
n. 9374 del 9 aprile 2011 concernente le disposizioni, le
caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione il controllo ed il costo dei
contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine
controllata;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 293 del 20 marzo 2015 recante disposizioni per la tenuta
in forma dematerializzata dei registri del settore vitivinicolo, ai
sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
Sentite le organizzazioni della filiera vitivinicola;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e termini
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
b) «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X;
c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
d) «tipografie autorizzate», tipografie di cui IPZS puo'
avvalersi, sentite le esigenze produttive della filiera e in funzione
della propria capacita' produttiva aziendale, e selezionate da IPZS
attraverso procedure a evidenza pubblica ai sensi della normativa
vigente;
d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) «Organismi di controllo», le Autorita' pubbliche e gli
Organismi di controllo privati autorizzati dall'ICQRF alla verifica
del rispetto del disciplinare dei vini a DOCG e/o DOC, ai sensi
dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
f) «Consorzio», Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art.
41, comma 4, della legge n. 238 del 2016;
g) «legge», la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
i) «decreto», il presente decreto;
l) «D.O.», denominazione di origine;
m) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita;
n) «D.O.C.», denominazione di origine controllata;
o) «I.G.T.», indicazione geografica tipica;
p) «fascetta», speciale contrassegno previsto per i vini a
D.O.C.G. e D.O.C.;
q) «sistema di tracciabilita'», il sistema telematico di
controllo e tracciabilita', alternativo all'uso della fascetta.