IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» ed in particolare: l'art. 40, comma
2, lettera p), concernente la progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; l'art. 44-ter, comma 3, in base al quale
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, « ... sono ... definite
le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita'
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con
riferimento alla destinazione delle risorse residue»; l'art. 44-ter,
comma 4 in base al quale non rientrano tra le gestioni individuate
dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori
bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra piu'
amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' i casi
di urgenza e necessita';
Visto l'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria», il quale dispone che, in attuazione del comma
3 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono definite le
modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita'
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; le
contabilita' speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017,
afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le
disposizioni di cui al predetto art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge n. 225 del 1992, sono soppresse a seguito di istruttoria
tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile da
effettuarsi avuto riguardo alla verifica degli interventi gia' in
corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente
approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative
disponibilita' residue alla data del citato decreto, alla provenienza
originaria delle risorse, nonche' a contenziosi eventualmente
pendenti; con uno o successivi decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri e' individuata la data entro la quale e' operata la
soppressione delle contabilita' speciali di cui alla lista B e
indicata la destinazione delle eventuali disponibilita' residue; la
soppressione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice
della protezione civile»;
Visto l'art. 15, comma 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, recante
«Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi», convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, e successive modifiche e integrazioni, che dispone che le
risorse previste dal medesimo articolo nonche' le ulteriori
disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di
programma siano utilizzate mediante apertura di contabilita' speciali
intestate ai Presidenti delle regioni, che operano quali funzionari
delegati e che i fondi che affluiscono alle predette contabilita'
siano mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla
realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono e
atteso che gli interventi di cui alle relative c.s. 1386 e 1923 non
risultano allo stato conclusi;
Vista l'ordinanza n. 343 del 9 maggio 2016 che ha disposto il
subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' nel settore della tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel
territorio della medesima regione, e da ultimo la ordinanza n. 562
dell'11 dicembre 2018 con cui e' stato disposto il subentro nel
regime ordinario ed e' stata prorogata la gestione della contabilita'
speciale n. 1683 fino al 31 dicembre 2018 disponendo che alla
chiusura della c.s. si provveda alla successiva riassegnazione al
fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza; atteso pertanto che la c.s. 1683 non
puo' formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'8 febbraio 2017;
Visto l'Accordo di programma stipulato nel 2006 tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato ed il Presidente della Regione Campania -
Commissario straordinario di Governo di cui alla legge n. 887 del
1984 per il completamento dei lavori di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico in Campania, a valere sulla c.s. 3209; atteso che la
c.s. 3209, secondo quanto disposto dall'art. 44-ter, comma 4 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' formare oggetto di
soppressione in via definitiva ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
Visto l'art. 12-bis, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con
modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e successive modifiche e
integrazioni, che prevede che le risorse giacenti sulle c.s., tra le
quali la c.s. 5142 connessa all'emergenza relativa ad insediamenti di
comunita' nomadi nel territorio della Regione Campania, istituite a
favore degli ex commissari delegati siano mantenuti nelle medesime
c.s. per essere destinate alle finalita' del medesimo articolo;
atteso che, secondo quanto disposto dalla norma citata, la medesima
c.s. non puo' formare oggetto di soppressione in via definitiva ai
sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8 febbraio 2017;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, che
dispone la proroga al 31 dicembre 2022 dell'Unita'
tecnica-amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge
n. 136 del 10 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 6 del 6 febbraio 2014 e atteso pertanto che la c.s. 5148,
secondo quanto disposto dalla norma citata, non puo' formare oggetto
di soppressione in via definitiva ai sensi dell'art. 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
Vista l'ordinanza n. 3722 del 19 dicembre 2008, recante «Ulteriori
disposizioni conseguenti alla dichiarazione di grande evento nel
territorio della Regione Abruzzo per garantire il regolare
svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009», come
modificata dall' O.P.C.M. n. 3742 del 18 febbraio 2009 ed in
particolare l'art. 3 che prevede l'istituzione di una contabilita'
speciale per l'attuazione dell'ordinanza, con le modalita' previste
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 nonche' l'art. 5 che dispone che la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile resti
estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione
della ordinanza medesima e atteso pertanto che la c.s. 5262 non puo'
formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'art.
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2017;
Visto l'art. 18, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 8 del
2017, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con
legge n. 45 del 2017, che dispone che i soggetti pubblici
beneficiari, tra cui anche il Provveditorato interregionale Lazio,
Abruzzo e Sardegna, dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'art.
67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare
della gestione stralcio della contabilita' speciale n. 5281, sono
autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili
all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'art. 5,
comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime
finalita' di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016 e che le risorse della c.s. 5281 sono
confluite, al momento della relativa chiusura, a diverse
contabilita', tra cui la c.s. 5340 e che, pertanto, secondo quanto
disposto dalla norma citata, la medesima c.s. non puo' formare
oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'art. 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio
2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
marzo 2017 che proroga, con incarico rinnovabile, il commissario
straordinario per la liquidazione della societa' EXPO' 2015 S.p.a.
fino al 31 dicembre 2019 e che pertanto, secondo quanto disposto dal
provvedimento citato, la c.s. 5390 non puo' formare oggetto di
soppressione in via definitiva ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 195 del 2009, recante
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase
post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed alla protezione civile» che prevede che per la sollecita
riscossione da parte dei consorzi operanti nell'ambito del ciclo di
gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni
campani, la nomina di un soggetto liquidatore per l'accertamento
delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai
consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli
ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di
un apposito piano di liquidazione e l'ordinanza n. 3880 del 2010 che
ha previsto che, ai fini della corretta attuazione di quanto previsto
dal suddetto art. 12, relativamente all'attivita' del soggetto
liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e
debitorie pregresse, facenti capo al consorzio unico delle Province
di Napoli e Caserta, e' istituita apposita contabilita' speciale,
intestata al soggetto liquidatore, sulla quale confluiscono le
risorse economiche gia' facenti capo al consorzio unico, nonche' le
ulteriori somme derivanti dalla gestione ordinaria della compagine
consortile e che le risorse economiche che confluiscono sulla
contabilita' speciale di cui al precedente comma 1, cui si applicano
le previsioni normative di cui all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono destinate, prioritariamente,
al pagamento delle maestranze impiegate nell'ambito del consorzio
unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta e che, pertanto,
la c.s. 5437 non puo' formare oggetto di soppressione in via
definitiva ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;
Visti l'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, che prevede che i
Presidenti delle regioni subentrino relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli Accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni
ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali nonche'
l'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 recante «Misure urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge n.
164 del 2014, che dispone che a partire dalla programmazione 2015 le
risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite
accordo di programma e che l'attuazione degli interventi sia
assicurata dal Presidente della regione in qualita' di Commissario di
Governo con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i
poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
atteso che le c.s. suddette, ivi compresa la c.s. 5447, sono
utilizzate per la gestione degli interventi strutturali di contrasto
al dissesto idrogeologico in ciascuna regione e che, pertanto, in
virtu' del combinato disposto delle suddette norme, la c.s. in parola
non puo' formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'8 febbraio 2017;
Visti l'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
l'ordinanza 3728 del 2008 che disciplina le modalita' di
utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del
sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, secondo quanto previsto dal
citato articolo della legge n. 244/2007 e atteso che la c.s. 5622,
aperta ai sensi del citato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, secondo quanto disposto dalla norma citata, non puo'
formare oggetto di soppressione in via definitiva ai sensi dell'art.
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2017;
Vista la nota prot. n. 135608 del 10 maggio 2018 della Regione
Liguria con la quale si richiede l'approvazione di un piano di
riprogrammazione delle economie accertate, in riferimento alla
contabilita' speciale n. 5268;
Vista la nota prot. n. 45309 del 7 agosto 2017 della Regione
Siciliana con la quale si richiede il prosieguo delle attivita' in
regime ordinario per il completamento del piano degli interventi, in
riferimento alla contabilita' speciale n. 5455;
Vista la nota prot. n. 2651 del 27 luglio 2018 del commissario
liquidatore dell'Arcadis con la quale si richiede di riversare le
somme disponibili sul conto corrente intestato alla Regione Campania
da assegnare alla Direzione generale per il governo del territorio, i
lavori pubblici e la protezione civile, in riferimento alle
contabilita' speciali nn. 2761 e 2764;
Viste le note della Regione Emilia Romagna prot. n. 568896 del 7
settembre 2018 e prot. n. 618104 del 9 ottobre 2018 con le quali la
regione medesima chiede il riversamento delle risorse residue sulle
c.s. 3020 e 5263 al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna per
la realizzazione di uno specifico piano finalizzato alla
realizzazione di ulteriori iniziative;
Vista la nota prot. n. 230 del 30 aprile 2018 con la quale la
Regione Molise chiede il riversamento delle risorse residue sulla
c.s. 3990 al bilancio dell'Agenzia regionale ricostruzione post-sisma
della medesima regione, ente competente al finanziamento e
all'effettuazione dei pagamenti inerenti la ricostruzione post sisma
2002 e valutata l'opportunita' di procedere anche per la c.s. 5456 al
riversamento delle risorse residue al bilancio della medesima agenzia
regionale;
Considerati gli esiti dell'istruttoria tecnica del Dipartimento
della protezione civile;
Considerato che, nel corso della predetta istruttoria, e' emerso
che le contabilita' speciali nn. 2981, 5189 e 5405, a seguito di
presentazione di apposita istanza dell'intestatario di ciascuna
contabilita' speciale, risultano chiuse dal Ministero dell'economia e
delle finanze con riversamento delle risorse residue alle
amministrazioni di provenienza;
Considerato che, nel corso della predetta istruttoria, e' emerso
che le contabilita' speciali nn. 3224, 3917, 5281, 5403, risultano
chiuse dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili» con riversamento
delle risorse residue all'erario;
Atteso che, nel corso della predetta istruttoria, in base alle
disposizioni normative ed alle motivazioni riportate in premessa, e'
emerso che alle gestioni di cui alle contabilita' speciali nn. 1386,
1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622,
non sono applicabili le modalita' di soppressione previste ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2017;
Considerato che, in base alle risultanze della citata istruttoria,
le contabilita' speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261,
3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642
possono essere soppresse in via definitiva ai sensi del presente
decreto e che per ciascuna sono state individuate la data di
soppressione e la destinazione delle risorse residue;
Considerato che le risorse originariamente versate nelle
contabilita' speciali, aperte con ordinanze emanate ai sensi della
previgente legge 24 febbraio 1992, n. 225, risultano destinate a
finalita' di protezione civile e pertanto le eventuali risorse
residue devono essere parimenti destinate alle medesime finalita';
Ritenuto che le eventuali risorse residue, laddove sia possibile
individuare le amministrazioni eroganti, siano riassegnate alle
stesse, in proporzione alle risorse stanziate originariamente, ovvero
che le stesse siano versate alle amministrazioni ordinariamente
competenti che ne abbiano fatto richiesta, con vincolo di
destinazione correlato ad attivita' di protezione civile, o, infine,
in mancanza del verificarsi delle predette condizioni, che siano
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto
legislativo n. 1 del 2018;
Atteso che per le contabilita' speciali nn. 2761, 2764, 3020, 3261,
3990, 5263, 5268, 5455, 5456 e 5642, il Dipartimento della protezione
civile ha ravvisato l'opportunita' di versare le eventuali risorse
residue alla data di chiusura alle amministrazioni individuate con
vincolo di destinazione delle risorse correlato ad attivita' di
protezione civile;
Atteso che per le contabilita' speciali nn. 1231, 3006, 3270, 3912,
5261, 5332, 5349 il Dipartimento della protezione civile, essendo
venute meno le finalita', ha ravvisato l'opportunita' di versare le
eventuali risorse residue alla chiusura delle stesse all'entrata del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere
riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la nota prot. n. 40638 del 2 agosto 2019 del Dipartimento
della protezione civile con la quale sono state inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze la bozza di decreto e la relazione
illustrativa;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.
218788 del 30 settembre 2019 con la quale sono state richieste alcune
modifiche ed integrazioni alla citata bozza di decreto;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n.
59219 del 15 novembre 2019 con la quale e' stato trasmesso al
Ministero dell'economia e delle finanze il nuovo testo del decreto,
recante le modifiche e integrazioni richieste dal medesimo Dicastero
con la citata nota prot. n. 218788;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.
253009 del 3 dicembre 2019 che ritiene condivisibile l'impianto
complessivo del provvedimento e suggerisce alcuni possibili
interventi sulla formulazione del decreto, alcuni dei quali risultano
accolti dal Dipartimento della protezione civile;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1
Individuazione della data di soppressione in via definitiva delle
contabilita' speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270,
3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642 e
destinazione delle risorse residue
1. Nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente
decreto, sono riportate le contabilita' speciali di cui alla lista B
dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via
definitiva, con indicazione della data di chiusura e della
destinazione delle risorse residue.
2. La soppressione e' effettuata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio
2017.
3. Alla chiusura delle contabilita' speciali nn. 1231, 3006, 3270,
3912, 5261, 5332, 5349 le eventuali risorse residue sono versate
all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri
per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44,
comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Per le contabilita' speciali di cui all'allegato 1 con scadenza
successiva al 31 maggio 2020, il titolare della contabilita'
speciale, almeno trenta giorni prima della data di chiusura prevista
per la relativa contabilita' speciale, puo' richiedere al
Dipartimento della protezione civile, con motivata relazione,
l'eventuale proroga della data inizialmente prevista per la
soppressione, per un periodo di tempo comunque non superiore a dodici
mesi. La proroga potra' essere disposta, previa istruttoria e
valutazioni del medesimo Dipartimento, con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile.