IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 228, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  ai  sensi  del  quale  «con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine  di
giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte  quarta
del presente decreto,  sono  disciplinati  i  tempi  e  le  modalita'
attuative dell'obbligo di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante  norme
per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11 aprile  2011,  n.  82  «Regolamento  per  la
gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni   in   materia
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 131 dell'8 giugno 2011; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 20  gennaio  2012  recante  «Parametri  tecnici
relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta dell'8 marzo 2018; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 maggio 2018 e
del 7 marzo 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. 11876 del 17 maggio 2019,  ai  sensi  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 
 
  1. Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  228  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto  disciplina  i
tempi e le modalita' attuative dell'obbligo dei  produttori  o  degli
importatori di pneumatici di provvedere,  singolarmente  o  in  forma
associata, alla gestione di  quantitativi  di  pneumatici  fuori  uso
(PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato
e destinati alla vendita sul territorio nazionale. 
  2. Le disposizioni di cui  al  Capo  II  del  presente  decreto  si
applicano ai produttori e agli importatori che  immettono  pneumatici
nel mercato del ricambio, come  definito  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e). Le disposizioni di cui al  Capo  III  si  applicano  agli
pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o  dell'articolo  231  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: 
    a) gli pneumatici per bicicletta; 
    b)  le  camere  d'aria,  i  relativi  protettori  (flap)   e   le
guarnizioni in gomma; 
    c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, Supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  228,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - Supplemento ordinario n. 96: 
              «Art. 228 (Pneumatici fuori uso). - (Omissis). 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209
          (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
          fuori uso) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  7
          agosto 2003, n. 182, Supplemento ordinario. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  40  della  direttiva
          2008/98/CE del 19 novembre 2008 del  Parlamento  Europeo  e
          del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e  che  abroga  alcune
          direttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          Europea del 22 novembre 2008, n. L 312: 
              «Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in
          vigore  le  disposizioni  legislative,   regolamentari   ed
          amministrative necessarie  per  conformarsi  alla  presente
          direttiva entro il 12 dicembre 2010. 
              Quando gli Stati  membri  adottano  tali  disposizioni,
          queste contengono un riferimento alla presente direttiva  o
          sono corredate di un siffatto  riferimento  all'atto  della
          pubblicazione ufficiale. Le modalita' di  tale  riferimento
          sono decise dagli Stati membri. 
              2. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il
          testo delle disposizioni essenziali di diritto interno  che
          essi  adottano  nel  settore  disciplinato  dalla  presente
          direttiva.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 228 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 228 (Pneumatici fuori uso). - 1.  Fermo  restando
          il disposto di cui al decreto legislativo 24  giugno  2003,
          n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e  180
          del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento
          di finalita'  di  tutela  ambientale  secondo  le  migliori
          tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita'
          di  ricerca,  sviluppo  e  formazione,  il   recupero   dei
          pneumatici fuori uso e  per  ridurne  la  formazione  anche
          attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai  produttori
          e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente  o
          in forma associata e con periodicita' almeno annuale,  alla
          gestione di quantitativi di pneumatici  fuori  uso  pari  a
          quelli dai medesimi immessi sul mercato  e  destinati  alla
          vendita sul  territorio  nazionale,  provvedendo  anche  ad
          attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata  ad
          ottimizzare  la  gestione  dei  pneumatici  fuori  uso  nel
          rispetto dell' art.  177,  comma  1.  Ai  fini  di  cui  al
          presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in  peso
          a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso
          pari in peso a novantacinque. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi nel termine di giorni  centoventi  dalla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          sono  disciplinati  i  tempi  e  le   modalita'   attuative
          dell'obbligo di cui al comma 1.  In  tutte  le  fasi  della
          commercializzazione dei pneumatici e' indicato  in  fattura
          il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
          anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
          per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui  al
          comma   1.   Detto   contributo,   parte   integrante   del
          corrispettivo di vendita, e'  assoggettato  ad  IVA  ed  e'
          riportato nelle fatture  in  modo  chiaro  e  distinto.  Il
          produttore  o   l'importatore   applicano   il   rispettivo
          contributo  vigente  alla   data   della   immissione   del
          pneumatico  nel  mercato   nazionale   del   ricambio.   Il
          contributo rimane invariato in tutte le successive fasi  di
          commercializzazione  del  pneumatico  con  l'obbligo,   per
          ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e  distinto
          in fattura  il  contributo  pagato  all'atto  dell'acquisto
          dello stesso. 
              3. Il trasferimento all'eventuale  struttura  operativa
          associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
          pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
          al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
          di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell'anno  precedente
          costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  con
          esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
          responsabilita'. 
              3-bis. I produttori e gli importatori di  pneumatici  o
          le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente
          l'ammontare  del  rispettivo  contributo   necessario   per
          l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli  obblighi
          di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31  ottobre  di
          ogni anno, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare anche specificando  gli  oneri  e  le
          componenti  di  costo  che  giustificano  l'ammontare   del
          contributo. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
          e chiarimenti al fine di disporre della  completezza  delle
          informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
          informatico entro il 31 dicembre del  rispettivo  anno.  E'
          fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in
          corso alla rideterminazione,  da  parte  dei  produttori  e
          degli importatori  di  pneumatici  o  le  rispettive  forme
          associate, del contributo richiesto per  l'anno  solare  in
          corso. I produttori e gli importatori di  pneumatici  o  le
          loro eventuali forme associate devono utilizzare,  nei  due
          esercizi successivi, gli avanzi di gestione  derivanti  dal
          contributo ambientale per la gestione di  pneumatici  fuori
          uso, anche qualora siano stati fatti oggetto  di  specifico
          accordo  di  programma,  protocollo  d'intesa   o   accordo
          comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo
          ambientale. 
              4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
          inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
          assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          proporzionata alla  gravita'  dell'inadempimento,  comunque
          non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
          periodo considerato.». 
              - Il decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 231 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 231  (Veicoli  fuori  uso  non  disciplinati  dal
          decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209).  -  1.  Il
          proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio,  con
          esclusione di quelli disciplinati dal  decreto  legislativo
          24  giugno  2003,  n.  209,  che  intenda  procedere   alla
          demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un  centro  di
          raccolta per la messa  in  sicurezza,  la  demolizione,  il
          recupero dei materiali e la  rottamazione,  autorizzato  ai
          sensi degli  articoli  208,  209  e  210.  Tali  centri  di
          raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti
          di veicoli a motore. 
              2. Il proprietario di un  veicolo  a  motore  o  di  un
          rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione puo'
          altresi' consegnarlo ai  concessionari  o  alle  succursali
          delle case  costruttrici  per  la  consegna  successiva  ai
          centri di  cui  al  comma  1,  qualora  intenda  cedere  il
          predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 
              3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui  al  comma  1
          rinvenuti  da  organi  pubblici   o   non   reclamati   dai
          proprietari e quelli acquisiti  per  occupazione  ai  sensi
          degli articoli 927,928, 929 e 923 del  codice  civile  sono
          conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei  casi
          e con le procedure determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze, dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare e delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Fino
          all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto
          22 ottobre 1999, n. 460. 
              4. I centri di raccolta ovvero  i  concessionari  o  le
          succursali   delle   case   costruttrici   rilasciano    al
          proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per  la
          demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
          della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro,
          le  generalita'  del  proprietario   e   gli   estremi   di
          identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte
          del gestore del centro stesso ovvero del  concessionario  o
          del titolare della succursale,  dell'impegno  a  provvedere
          direttamente alle pratiche di  cancellazione  dal  Pubblico
          registro automobilistico (PRA). 
              5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei  rimorchi
          avviati a demolizione avviene  esclusivamente  a  cura  del
          titolare del centro di raccolta o del concessionario o  del
          titolare della succursale senza oneri di agenzia  a  carico
          del proprietario del veicolo o del rimorchio. A  tal  fine,
          entro novanta giorni  dalla  consegna  del  veicolo  o  del
          rimorchio da parte del proprietario, il gestore del  centro
          di  raccolta,  il  concessionario  o  il   titolare   della
          succursale  deve  comunicare  l'avvenuta  consegna  per  la
          demolizione del veicolo  e  consegnare  il  certificato  di
          proprieta',  la  carta  di  circolazione  e  le  targhe  al
          competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per  gli
          effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. 
              6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera
          il proprietario del veicolo dalla  responsabilita'  civile,
          penale e amministrativa connessa con  la  proprieta'  dello
          stesso. 
              7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari  e
          i titolari delle succursali delle case costruttrici di  cui
          ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
          i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo  smontaggio
          ed alla successiva riduzione in rottami  senza  aver  prima
          adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 
              8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia  e
          consegna  delle  targhe  e  dei   documenti   agli   uffici
          competenti devono essere annotati sull'apposito registro di
          entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme
          del regolamento di cui al  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285. 
              9. Agli stessi obblighi di cui ai  commi  7  e  8  sono
          soggetti i responsabili dei  centri  di  raccolta  o  altri
          luoghi di custodia di veicoli rimossi  ai  sensi  dell'art.
          159 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  nel
          caso di demolizione del veicolo  ai  sensi  dell'art.  215,
          comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285. 
              10. E' consentito il commercio delle parti di  ricambio
          recuperate dalla demolizione dei veicoli  a  motore  o  dei
          rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza  con
          la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio
          immesse alla vendita deve risultare dalle fatture  e  dalle
          ricevute rilasciate al cliente. 
              11. Le parti di ricambio attinenti alla  sicurezza  dei
          veicoli sono cedute  solo  agli  esercenti  l'attivita'  di
          autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  122,
          e,  per  poter  essere  utilizzate,  ciascuna  impresa   di
          autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita'  e  la
          funzionalita'. 
              12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di  cui  ai
          commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate  al
          cliente. 
              13. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  parte  quarta  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri delle attivita' produttive e  delle
          infrastrutture e dei trasporti,  emana  le  norme  tecniche
          relative   alle   caratteristiche   degli    impianti    di
          demolizione,  alle  operazioni  di  messa  in  sicurezza  e
          all'individuazione delle parti  di  ricambio  attinenti  la
          sicurezza di cui al comma 11.  Fino  all'adozione  di  tale
          decreto, si applicano i requisiti  relativi  ai  centri  di
          raccolta e le modalita' di trattamento dei veicoli  di  cui
          all'allegato I del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.
          209.».