Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott.
Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Considerato che il citato art. 122 statuisce, altresi', che il
Commissario straordinario sovraintenda ai processi di distribuzione
di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione
individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19;
Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, procedere,
nelle more dell'introduzione di successive disposizioni normative in
materia, ad un intervento urgente ed indifferibile che regoli la piu'
opportuna distribuzione di DPI da parte delle farmacie, al fine di
garantire, altresi', la piu' ampia diffusione di tali dispositivi ai
cittadini, nonche' di prevenire la costituzione di forme di mercato a
vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio
nelle farmacie di DPI
1. E' consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle
farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche in assenza
degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e
sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo
art. 2.
2. La vendita al dettaglio anche di una sola unita' di DPI senza
imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari
all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei
DPI presenti nella medesima.