IL DIRETTORE GENERALE per il patrimonio naturalistico Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 11; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e in particolare l'art. 22, lettera a) e lettera b); Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ed in particolare l'art. 20; Viste le raccomandazioni n. 57 (1997), 84 (14), 77 (1999) approvate dal Comitato permanente della convenzione di Berna, relative alle introduzioni di specie alloctone, alla loro eradicazione e alle misure di prevenzione che i Paesi membri sono chiamati ad attivare; Vista la raccomandazione 99 riguardante la Strategia europea sulle specie aliene invasive adottata dal Comitato permanente della convenzione di Berna nel dicembre 2003; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Viste le «Linee guida per le immissioni delle specie faunistiche (Quad. Cons. natura 27, Min. ambiente - INFS, 2007), per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE; Viste le «Linee guida per la traslocazione di specie vegetali spontanee» (Rossi G., Amosso C., Orsenigo S., Abeli T., Quad. Cons. natura 38, Min. ambiente - ISPRA, 2013); Viste le «Guidelines for reintroductions and other conservation translocations», dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. V. 1.0. Gland Switzerland. IUCN SSC (2013), che descrivono i principi che sono alla base delle immissioni finalizzate alla conservazione; Viste le linee guida dell'International Plant protection Convention del 2017 «International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 3: Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms». Food and Agriculture Organization of the United nations, Rome https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms - https://www.ippc.int/en/publications/600/ Visto il codice di condotta «Code of conduct for the import and release of exotic biological control agents». 1995 Report of the conference of the FAO - Twenty-eight session. http://www.fao.org/docrep/x5585E/x5585e0i.htm Visto il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis della legge n. 157/1992»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; Visto il regolamento delegato UE n. 2018/968 della Commissione del 30 aprile 2018, che integra il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 «Regolamento recante ulteriori modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernete l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Considerato che la Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce attraverso i piani d'azione nazionali per specie faunistiche o floristiche in pericolo e le linee guida per il contenimento di specie che arrecano danni alla fauna o flora autoctona, redatti con il contributo tecnico-scientifico dell'ISPRA, gli indirizzi utili per definire una strategia di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Vista la competenza in materia affidata alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico e la nomina del dott. Carlo Zaghi quale direttore generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2020; Sentito il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che ha espresso parere favorevole al presente schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 1518 del 12 febbraio 2020; Sentito il Ministero della salute che ha espresso parere favorevole al presente schema di decreto ministeriale con nota prot. n. 3325 del 12 febbraio 2020; Sentito il consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'art. 13, comma 2 della legge 28 giugno 2006, n. 132, che ha espresso parere favorevole sul presente schema di decreto ministeriale con la delibera n. 70/2020 del 6 marzo 2020; Acquisito il parere n. 51/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 31 marzo 2020; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce: a) i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; b) i criteri per l'immissione in natura di specie non autoctone, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.