IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139   recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio  2014  recante
«Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020 recante
«Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al  decreto  3  agosto
2015, concernente l'approvazione di  norme  tecniche  di  prevenzione
incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana, n. 57 del 6 marzo 2020; 
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido; 
  Ritenuto, altresi', necessario  correggere  alcune  classificazioni
dei capitoli V.4 e  V.7  dell'allegato  1  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 3 agosto 2015 cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 14 febbraio 2020; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Nuove norme tecniche di prevenzione 
                     incendi per gli asili nido 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per  gli
asili nido di cui all'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto.