IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative
beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie  generale  -  del  22  febbraio  2013,  n.  45,  che
definisce le organizzazioni  caritative  destinatarie  delle  derrate
alimentari da distribuire agli indigenti come  i  soggetti  (singoli,
enti caritativi o raggruppamenti di enti caritativi)  riconosciuti  e
iscritti all'albo dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA, per  l'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritative,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di  conservazione,  trasporto,  deposito  ed  utilizzo
degli alimenti, le organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi»; 
  Visto l'art. 1, comma 399 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,   che   ha
finanziato il Fondo per la  distribuzione  delle  derrate  alimentari
alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, per 5.000.000,00 di euro a  decorrere  dall'anno
2017; 
  Visto l'art. 1, comma 511 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il  quale
il Fondo di cui all'art. 58, comma  1  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, prevede che «Al fine di un utilizzo  sinergico  delle  risorse
per  la  distribuzione  alimentare  agli  indigenti,   le   eventuali
disponibilita' del Fondo di cui  all'art.  58  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per  il  finanziamento
di interventi complementari rispetto al Programma operativo del  FEAD
e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono  essere  versate  al
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relativi
alla gestione del  Fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate
alimentari; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 marzo 2020, per  arginare  la  pandemia  determinata  dal
virus  COVID-19,  limita  fortemente  le   attivita'   produttive   e
commerciali ed in particolare dispone la chiusura di bar e ristoranti
e limita la circolazione delle persone; 
  Considerato che la grave crisi  di  mercato  del  settore  lattiero
caseario e della  produzione  di  latte  arrecata  dal  blocco  delle
attivita' commerciali, dalla riduzione delle attivita'  produttive  e
dalla forte riduzione degli scambi commerciali  con  i  Paesi  esteri
rischia di determinare consistenti sprechi alimentari di latte crudo; 
  Considerato  che  il  latte  alimentare   facilmente   conservabile
rappresenta un alimento interessante ai  fini  degli  aiuti  ai  piu'
bisognosi per l'elevato valore nutrizionale, la facilita' di  uso,  i
costi contenuti e la possibilita' di somministrarlo a tutte le  fasce
di eta'; 
  Considerato, altresi', che tra  gli  obiettivi  del  Fondo  per  il
finanziamento dei programmi nazionali  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti vi e' quello di attivare  politiche
e sostegni per la  riduzione  degli  sprechi  ed  il  recupero  delle
derrate alimentari; 
  Considerata la proposta formulata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali elaborata, sentiti i  componenti  del
Tavolo, tenendo conto delle necessita' espresse dalle  organizzazioni
caritative, di destinare una quota della  dotazione  complessiva  del
Fondo per l'anno 2020, pari a 6.000.000,00 (seimilioni/00)  di  euro,
all'acquisto di latte  UHT  prodotto  da  latte  crudo  raccolto  nel
periodo di maggior rischio di spreco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il Programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2020,  a  valere  sulla
quota indicata in  premessa,  nell'ambito  delle  disponibilita'  del
«Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di  distribuzione
di derrate alimentari alle persone indigenti»,  di  cui  al  comma  1
dell'art. 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'esercizio
finanziario 2020. Il Fondo e' istituito presso AGEA - Agenzia per  le
erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalita' previste  dal
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate
nell'Allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'Allegato 1,  per  la  consegna
dei  prodotti  in  causa  alle  organizzazioni  caritative   definite
dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Gli operatori che partecipano alla gara di cui al  comma  3,  si
impegnano   all'acquisto   di   latte   crudo   per   la   successiva
trasformazione in  latte  UHT  dalle  regioni  italiane  maggiormente
colpite dalla emergenza COVID-19 e maggiormente in crisi di  mercato.
In particolare sara' assicurata priorita' al prodotto proveniente  da
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. 
  5. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi  prestati  dalle  organizzazioni  caritative,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto 17  dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare. 
  6. La quota residua per il 2020 del Fondo di cui al comma 1,  sara'
oggetto di separato provvedimento.