LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modifiche, con il quale  e'  stato  emanato  il  «Testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche "TUF")»; 
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  e  successive
modificazioni, recante l'approvazione del testo del codice civile; 
  Vista  la  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui  valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,
come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/50/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio  2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in  materia
di taluni Organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio  2015  e
successive  modifiche,  recante  il   «Regolamento   sulla   gestione
collettiva del risparmio»; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «regolamento emittenti»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato che l'art. 1, comma 1,  lettera  w-quater.1)  del  TUF,
definisce le PMI quali «(...) le piccole e medie  imprese,  emittenti
azioni quotate, il cui fatturato anche  anteriormente  all'ammissione
alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a  300  milioni
di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore
ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli  emittenti  azioni
quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre  anni
consecutivi (...)»; 
  Considerato che, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, la soglia
prevista dall'art. 120, comma 2 del TUF, per la  comunicazione  delle
partecipazioni rilevanti, e' pari al cinque per cento; 
  Considerato che, per effetto del venir meno della qualifica di  PMI
in capo  all'emittente,  talune  partecipazioni  non  precedentemente
comunicate potrebbero trovarsi  in  una  posizione  di  rilevanza  in
quanto comprese tra il tre per cento ed il cinque per cento; 
  Considerato che e' opportuno introdurre un obbligo di comunicazione
delle  anzidette  partecipazioni  al  fine  di  garantire  la   piena
trasparenza  informativa  per  il  mercato  e  per   l'autorita'   di
vigilanza, in ordine agli assetti proprietari delle societa'  quotate
italiane; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
ha introdotto all'art. 120 del TUF, il nuovo comma  4-bis,  ai  sensi
del quale,  in  occasione  dell'acquisto  di  una  partecipazione  in
emittenti quotati pari o superiore alle soglie del dieci  per  cento,
venti per cento e venticinque per cento  del  relativo  capitale,  il
soggetto che effettua la comunicazione della partecipazione rilevante
ai sensi del medesimo articolo e' tenuto a dichiarare  gli  obiettivi
che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (di
seguito «dichiarazione delle intenzioni»); 
  Considerato che la disposizione da ultimo citata  attribuisce  alla
Consob il potere di individuare con proprio regolamento i casi in cui
la  suddetta  dichiarazione  non  e'  dovuta,  tenendo  conto   delle
caratteristiche del soggetto che effettua la  dichiarazione  o  della
societa' di cui sono state acquistate le azioni; 
  Considerato  che  e'  opportuno  esercitare  la   predetta   delega
regolamentare al fine  di  esentare  dall'obbligo  di  effettuare  la
dichiarazione delle intenzioni l'acquisto di partecipazioni, anche in
strumenti finanziari, al  ricorrere  di  specifiche  circostanze,  in
presenza  delle  quali  la  normativa  vigente  prevede   l'esenzione
dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto,  ai  sensi
degli articoli 106 del TUF e  49  del  regolamento  emittenti,  o  di
effettuare  le  comunicazioni  previste   in   materia   di   assetti
proprietari, ai sensi dell'art. 120 del TUF e della Parte III, Titolo
III, Capo I del regolamento emittenti; 
  Considerato che la normativa italiana prevede che  le  societa'  di
gestione di OICVM e FIA non riservati  ad  investitori  professionali
possano investire in azioni di societa' quotate entro il  limite  del
dieci per cento del capitale dell'emittente; 
  Considerato  che  e'   opportuno   prevedere,   in   un'ottica   di
proporzionalita'  degli   obblighi,   l'esenzione   dall'obbligo   di
effettuare  la  dichiarazione  delle  intenzioni  per  l'acquisto  di
partecipazioni,  anche  in  strumenti  finanziari,   effettuato   dai
predetti gestori, nei casi di superamento  delle  soglie  percentuali
previste dall'art. 120, comma 4-bis del TUF; 
  Considerato che, al fine di garantire la parita' di trattamento tra
soggetti  che  si  trovano  in  identiche  condizioni,  e'  opportuno
estendere l'anzidetta esenzione anche  ai  FIA  UE  per  i  quali  la
normativa nazionale applicabile preveda  un  limite  di  investimento
aggregato pari al dieci per cento del capitale e casi  di  sforamento
di  tale  limite,  equivalenti  a  quelli  previsti  dalla  normativa
italiana; 
  Considerato che e' opportuno procedere inoltre ad una revisione del
predetto regolamento  emittenti,  con  particolare  riferimento  alle
disposizioni regolamentari in  materia  di  pubblicazione  dei  patti
parasociali; 
  Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato
e degli investitori, istituito con delibera del 12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione sulle proposte di modifica del  regolamento  emittenti,
pubblicato in data 27 giugno 2019, come rappresentate nella relazione
illustrativa  che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modificazioni. 
 
  1.  Nella  Parte  I,  all'art.  2-ter,  comma  2  del   regolamento
emittenti, sono apportate le seguenti modifiche: 
    A) le parole: «, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 5»,
sono soppresse; 
    B) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La variazione  della
qualifica di PMI e' resa nota al pubblico con il comunicato diffuso a
seguito dell'assemblea annuale di bilancio di cui agli articoli  2364
e 2364-bis del codice civile.». 
  2. Nella Parte II,  Titolo  I,  Capo  III,  Sezione  III,  all'art.
19-quater, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli intermediari di cui al comma 2  provvedono,  nei  confronti
degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi
di gestione degli ordini e di  rendicontazione  prescritti  dall'art.
51, commi 1, 2, 3, 4,  limitatamente  al  richiamo  all'art.  67  del
regolamento (UE) n. 565/2017, e 5 e dall'art. 60, commi  1,  2  e  3,
limitatamente  al  richiamo  all'art.  59  del  regolamento  (UE)  n.
565/2017 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n.  20307
del 15 febbraio 2018». 
  3. Nella Parte II, Titolo II, Capo I, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    A) all'art. 35, comma 1, lettera i),  le  parole:  «dall'art.  1,
comma 3 del Testo unico», sono sostituite dalle seguenti:  «dall'art.
1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico», e le parole:  «strumento
finanziario o», sono soppresse; 
    B) all'art. 41, comma 1, lettera a), le  parole:  «dell'art.  66,
comma  2»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'art.   17   del
regolamento (UE) n.  596/2014»,  ed  al  comma  7,  dopo  le  parole:
«comunicate ai sensi», sono inserite le seguenti: «dell'art.  19  del
regolamento (UE) n. 596/2014 o». 
  4. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    A) all'art. 116-terdecies, comma 1: 
      1) la lettera b1) e' sostituita dalla seguente: 
      «b1) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari  indicati
nell'art. 1, commi 2 e 2-bis del Testo unico;»; 
      2) nella lettera d), le parole: "dall'art. 1, comma 3 del Testo
unico", sono sostituite dalle seguenti: "dall'art.  1,  comma  2-ter,
lettera a) del Testo unico", e le parole: "strumento finanziario  o",
sono soppresse; 
      3) nella lettera d1): 
        a) le parole: "dall'art. 1, comma 3 del  Testo  unico",  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'art. 1, comma 2-ter, lettera a)  del
Testo unico"; 
        b) le parole: "strumento finanziario o", sono soppresse; 
        c)  la  parola:  "diversi",  e'  sostituita  dalla  seguente:
"diverso"»; 
      4) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
      «e) "societa' di gestione": i gestori, come definiti  dall'art.
1,  comma  1,  lettera  q-bis)  del  Testo  unico,   che   esercitano
l'attivita' di gestione  collettiva  del  risparmio  alle  condizioni
definite nella direttiva 2009/65/UE e/o nella direttiva 2011/61/UE ed
i soggetti extracomunitari che svolgono un'attivita' per la quale, se
avessero la sede legale o l'amministrazione  centrale  in  uno  Stato
dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva
2009/65/UE e/o della direttiva 2011/61/UE;»; 
      5) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: 
      «f) "soggetti abilitati": i soggetti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera r) del Testo unico, autorizzati all'esercizio del servizio
di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I,  Sezione
A del  Testo  unico,  ed  i  soggetti  extracomunitari  che  svolgono
un'attivita'  per  la  quale,  se   avessero   la   sede   legale   o
l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE,  sarebbe  necessaria
la medesima autorizzazione, nonche' i gestori autorizzati a  prestare
il medesimo servizio ai sensi della direttiva  2009/65/UE  e/o  dalla
direttiva 2011/61/UE;»; 
      6)  nella  lettera  l)  le  parole:  «secondo   il   calendario
pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet», sono soppresse; 
      7) la lettera m), e' sostituita dalla seguente: 
      «m) "controparte centrale": uno dei soggetti indicati dall'art.
1, comma 1, lettera w-quinquies) del Testo unico;»; 
    B) nella Sezione I: 
      1) all'art. 117, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      «2-bis. Chiunque, al momento della perdita della  qualifica  di
PMI della societa' partecipata, detenga una partecipazione  superiore
al  tre  per  centro  ed  inferiore  al  cinque  per  cento,  ne  da'
comunicazione alla Consob ed  alla  societa'  partecipata,  entro  il
termine previsto dall'art. 121, comma 3-bis.»; 
      2) all'art. 119-bis, comma 3, lettera c), le parole: «direttiva
2004/39/CE», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/65/UE»; 
      3) all'art. 119-ter: 
        a) al comma 1, le parole: «potenziali, o una posizione  lunga
complessiva»,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «in   strumenti
finanziari», e le parole: «anche potenziali», sono  sostituite  dalle
seguenti: «incluse le partecipazioni in strumenti finanziari»; 
        b) al comma 2, le parole: «potenziali, o una posizione  lunga
complessiva»,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «in   strumenti
finanziari»; 
        c) al comma 3, le parole: «potenziali, o una posizione  lunga
complessiva»,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «in   strumenti
finanziari»; 
      4) all'art. 120, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
      «4. La comunicazione non e' dovuta se le medesime  informazioni
sono rese pubbliche con l'estratto previsto all'art.  122  del  Testo
unico pubblicato nei termini previsti dall'art. 121, comma 1,  e  con
le modalita' previste dagli articoli 129 e 130, comma 3.»; 
      5) all'art. 121, dopo il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      «3-bis. Nei  casi  previsti  dall'art.  117,  comma  2-bis,  la
comunicazione  indica  la  partecipazione  detenuta  alla  data   del
comunicato diffuso dall'emittente ai sensi dell'art. 2-ter, comma  2,
secondo periodo, ed e' effettuata,  con  le  modalita'  indicate  dal
comma 2, entro  quindici  giorni  di  negoziazione  decorrenti  dalla
suddetta data.»; 
      6) alla fine della Sezione, dopo l'art. 122-bis, e' aggiunto il
seguente articolo: 
      «Art.  122-ter  (Modalita'  di  adempimento   dell'obbligo   di
effettuare la dichiarazione delle  intenzioni  ed  esenzioni).  -  1.
L'obbligo di effettuare  la  dichiarazione  prevista  dall'art.  120,
comma  4-bis  del  Testo  unico,  al  superamento  delle  soglie  ivi
indicate, non sussiste: 
        a) nei casi indicati  dall'art.  49,  comma  1,  lettere  a),
limitatamente all'ipotesi in cui  un  socio  dispone  da  solo  della
maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria
dell'emittente quotato, c), d) ed h); 
        b) quando l'acquisto della partecipazione e' anche  idoneo  a
determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106,  commi  1  o
1-bis del  Testo  unico,  e  ricorre  una  delle  esenzioni  previste
dall'art. 49, comma 1, lettere b) o g); 
        c) nei casi indicati dall'art. 119-bis, commi 3, lettere  a),
b) e c-ter), 5 e 6; 
        d) fermo quanto  previsto  dall'ultima  parte  dell'art.  49,
comma 1, lettera d-bis), se il raggiungimento od il superamento delle
soglie e' determinato da  modifiche  del  capitale  sociale  e/o  del
numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni  pubblicate
dall'emittente ai sensi dell'art. 85-bis; 
        e) per le societa' di gestione che acquistano partecipazioni,
anche in forma aggregata,  in  emittenti  quotati  nell'ambito  delle
attivita' di gestione di cui all'art. 116-terdecies, comma 1, lettera
e),  esercitata  secondo  le  condizioni  definite  nella   direttiva
2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono  un'attivita'  per
la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale  in
uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della
direttiva 2009/65/UE, nonche' per i FIA  italiani  non  riservati  ad
investitori professionali e per i FIA UE la cui  normativa  nazionale
applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni  equivalenti
a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non
riservati ad investitori professionali; 
        f) se l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo  od
e' effettuato  nell'ambito  di  un'offerta  pubblica  di  acquisto  o
scambio comunicata al mercato. 
      2. La dichiarazione e'  effettuata  entro  i  termini  previsti
dall'art. 121, mediante l'utilizzo del modello previsto nell'Allegato
4 in un formato elettronico ricercabile. Si applica l'art. 122. 
      3. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della  lettera  c),
la sussistenza di una causa di  esenzione  e'  indicata  nel  modello
previsto nell'Allegato 4 per la  comunicazione  della  partecipazione
rilevante.». 
  5. Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti
modifiche: 
    A) nella Sezione I, all'art. 127: 
      a) nel comma 2, lettera a), dopo le  parole:  «copia  integrale
del patto», sono inserite le seguenti: «, in un  formato  elettronico
ricercabile,»; 
      b) il comma 3, e' abrogato; 
    B) all'art. 128: 
      1) al comma 1: 
        a) nella lettera a), dopo le parole:  «mediante  trasmissione
di copia integrale», sono inserite le  seguenti:  «,  in  un  formato
elettronico ricercabile,»,  e  le  parole:  «il  patto  modificato  o
l'accordo modificativo e' altresi' trasmesso mediante riproduzione su
strumenti informatici;», sono soppresse; 
        b) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: 
        «c) la notizia del rinnovo  e  della  cessazione  del  patto,
anche alla scadenza, nonche' delle  variazioni  tali  da  rendere  il
patto non piu' soggetto agli obblighi di cui all'art. 122  del  Testo
unico.»; 
      2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Copia  dell'estratto  e  delle   informazioni   essenziali
pubblicate ai sensi dell'art. 131, e'  trasmesso  alla  Consob  entro
cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del  quotidiano  e
della data di pubblicazione.»; 
    C) nella Sezione II,  all'art.  130,  comma  1,  lettera  e),  le
parole: «e la data del deposito», sono soppresse; 
    D) all'art. 131, comma 1, dopo le parole: «soggetti  aderenti  al
patto,», sono inserite le seguenti: «entro  cinque  giorni  dal  loro
perfezionamento». 
  6. Nella Parte III, Titolo VII, Capo II, Sezione II, sono apportate
le seguenti modifiche: 
    A)  all'art.  152-sexies,  comma  1,  lettera  b.3),  le  parole:
«dall'art. 1,  comma  3  del  Testo  unico»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico»; 
    B)  all'art.  152-septies,  comma  3,  lettera  d),  le   parole:
«direttiva 2004/39/CE», sono sostituite  dalle  seguenti:  «direttiva
2014/65/UE».