IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la  direttiva  dipartimentale  n.  805  del  12  marzo  2020,
registrata all'UCB il 13 marzo  2020  al  n.  222,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire
la continuita' amministrativa,  sono  autorizzati  per  gli  atti  di
gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto del 31  maggio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del  22
giugno 2016, con il quale al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per
la protezione ambientale del Lazio - sede di Roma, ubicato  in  Roma,
via Saredo n. 52, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo; 
  Vista la domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione  presentata  dal
laboratorio sopra indicato in data 6 aprile 2020; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in  data  19  marzo  2020
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  ACCREDIA -  l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  laboratorio  ARPA -  Agenzia  regionale   per   la   protezione
ambientale del Lazio - sede di Roma, ubicato in Roma, via  Saredo  n.
52, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo limitatamente alle prove elencate in  allegato  al  presente
decreto.