IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visti l'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  639  del  25  febbraio  2020,  e   l'art.   1
dell'ordinanza n. 641  del  28  febbraio  2020,  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto, l'art. 122 del citato decreto-legge  n.  18  del  2020,  che
prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione  e
il  coordinamento  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, con il  quale  il  dott.  Domenico  Arcuri  e'  stato  nominato
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per  il  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19. 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/402 della Commissione
del 14 marzo 2020, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 2020/426 della Commissione del 19  marzo  2020,  che  prevede
l'obbligo di presentazione di un'autorizzazione all'esportazione  per
le spedizioni di taluni dispositivi di protezione  individuale  (DPI)
al  di   fuori   del   territorio   doganale   dell'Unione   europea,
autorizzazione rilasciata dal Ministero degli  affari  esteri  e  del
commercio internazionale; 
  Vista la nota del Dipartimento della  protezione  civile  prot.  n.
11628, del 6 marzo 2020 con la quale e' stata effettuata, ai sensi  e
per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e  della  legge  n.
317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre  2017,  n.
223, la notifica urgente  dell'art.  1,  comma  1  dell'ordinanza  n.
639/2020 (2020/108/I); 
  Vista la nota del  Ministero  dello  sviluppo  economico  prot.  n.
85600, del 23 marzo 2020 con la quale si comunica che la  Commissione
europea, in seguito all'esame della misura  notificata,  ha  ritenuto
giusitificata l'adozione urgente dell'art. 1, comma  1  della  citata
ordinanza n. 639/2020, ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  7,  della
direttiva UE n. 2015/1535; 
  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 18913 del
3 aprile  2020,  con  la  quale  e'  stato  chiarito  al  Commissario
straordinario nominato ex art. 122 del decreto-legge n. 18  del  2020
ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella qualita' di soggetto
attuatore del medesimo Commissario, che  dall'ordinanza  n.  641/2020
«non deriva vincolo di esportazione intra UE; 
  Vista la nota del Dipartimento della  protezione  civile  prot.  n.
21060, del 10 aprile 2020 con la quale e' stata effettuata, ai  sensi
e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e della legge  n.
317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre  2017,  n.
223, la notifica urgente dell'interpretazione dell'art.  1,  comma  1
dell'ordinanza n. 639/2020 (2020/217/I); 
  Considerato che tale notifica  dispone  che  «l'art.  1,  comma  1b
dell'OCDPC n. 641/2020 va interpretato nel senso che l'estensione ivi
prevista si applica solo alla priorita' nell'acqusito dei dispositivi
di ventilazione invasivi e non invasivi  da  parte  della  protezione
civile a  cui  deve  essere  data  priorita'  nella  fornitura.  Tale
interpretazione assicura la  coerenza  tra  il  principio  di  libera
circolazione delle merci sul territorio UE e la impellente necessita'
di assicurare tali strumenti alle strutture sanitarie italiane per la
cura dei pazienti Covid positivi ivi  ricoverati,  fermo  l'eventuale
esercizio del potere di requisizione ove necessario.»; 
  Considerato che ai fini dell'esportazione fuori dall'Unione europea
e dei Paesi assimilati l'esportazione, dei beni inclusi nell'allegato
I, viene regolata ai sensi del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, con  le  procedure  ivi
previste; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                        Cessazione efficacia 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, l'art. 1, comma
1, ultimo periodo dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 e, di conseguenza, tale
ultimo periodo richiamato nell'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 641  del  28  febbraio  2020,
cessano  di  avere  efficacia  dalla  pubblicazione  della   presente
ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.  
    Roma, 22 aprile 2020  
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli