Avvertenza: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
  Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  15  maggio
2020  si  procedera'  alla   ripubblicazione   del   presente   testo
coordinato, corredato delle relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Finanziamento  aggiuntivo  per  incentivi  in  favore  del  personale
             dipendente del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale  sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   alla   emergenza   epidemiologica   determinata   dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le  condizioni  di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per  le  condizioni  di  lavoro  e  incarichi  del
personale del comparto sanita'  sono  complessivamente  incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma,  in  deroga  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  dell'importo
indicato per ciascuna di esse ((nella tabella A allegata al  presente
decreto.)) 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  250
milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per  l'anno  2019  e  per  gli
importi indicati ((nella tabella A allegata al presente decreto.)) 
  3. Per le finalita' ((di cui all'articolo 2-bis, commi  1,  lettera
a), e 5,)) e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a
valere sul finanziamento  sanitario  corrente  stabilito  per  l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati ((nella tabella A allegata al
presente decreto.))