Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio
2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo
coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale
1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita'
di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del
personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo
indicato per ciascuna di esse ((nella tabella A allegata al presente
decreto.))
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250
milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli
importi indicati ((nella tabella A allegata al presente decreto.))
3. Per le finalita' ((di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera
a), e 5,)) e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a
valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati ((nella tabella A allegata al
presente decreto.))